COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 09.11.2012 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale SECONDA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ S.S.D. CASTELLO CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA BORGO RIVO – CASTELLO DISPUTATA A SAN GEMINI IL 13.10.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 38 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 17.10.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE MILIONI MIRCO PER SEI GARE;
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 47 del 09.11.2012
Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale
SECONDA CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ S.S.D. CASTELLO CALCIO IN
RIFERIMENTO ALLA GARA BORGO RIVO - CASTELLO DISPUTATA A SAN GEMINI IL
13.10.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U.
N. 38 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 17.10.2012, PUBBLICATA IN PARI
DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE MILIONI MIRCO
PER SEI GARE;
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 08.11.2012, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la Società S.S.D. Castello Calcio, chiedendo la
riduzione della sanzione. E’ presente l’arbitro della gara e la società reclamante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’audizione della società reclamante ha dato modo a questa Commissione di appurare
che il calciatore Milioni Mirco, per stessa ammissione della società reclamante in sede di
audizione è stato espulso dal direttore di gara per avere pronunciato frasi blasfeme Dopo
il provvedimento si è allontanato e passando dinanzi al direttore di gara lo sfiorava con
una mano “a mò di scherno” senza nessun violenza.
Ciò premesso, a parere di questa Commissione, la squalifica inflitta al calciatore Milioni
Mirco può essere contenuta in quattro giornate di gara.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società reclamante, riduce la
squalifica al calciatore Milioni Mirco a quattro gare effettive.
- Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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