COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 09.11.2012 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale SECONDA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S. ROBUR CERVINO IN RIFERIMENTO ALLA GARA ROBUR CERVINO – G.S. ALVIANO DISPUTATA A TERNI IL 29.09.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 31 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 03.10.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE MARCELLI VALTER PER SEI GARE;
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 47 del 09.11.2012
Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale
SECONDA CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S. ROBUR CERVINO IN RIFERIMENTO
ALLA GARA ROBUR CERVINO – G.S. ALVIANO DISPUTATA A TERNI IL 29.09.2012,
AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 31 DEL
COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 03.10.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN
RELAZIONE ALLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE MARCELLI VALTER PER SEI
GARE;
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 08.11.2012, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la Società A.S. Robur Cervino, chiedendo la riduzione
della sanzione. E’ presente l’arbitro della gara.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il direttore di gara ha ribadito a questa Commissione di non aver subito alcuna
conseguenza dalla leggera spinta infertagli all’altezza del petto dal calciatore Marcelli.
Ciò premesso, la Commissione ritiene che la sanzione nei confronti del suddetto
calciatore debba essere contenuta in cinque giornate di squalifica.
P.Q.M.
In accoglimento del reclamo, riduce la squalifica al calciatore Marcelli Valter a cinque
giornate effettive di gara.
- Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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