COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 09.11.2012 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale SECONDA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S. ROBUR CERVINO IN RIFERIMENTO ALLA GARA ROBUR CERVINO – G.S. ALVIANO DISPUTATA A TERNI IL 29.09.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 31 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 03.10.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE MARCELLI VALTER PER SEI GARE;

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 09.11.2012 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale SECONDA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S. ROBUR CERVINO IN RIFERIMENTO ALLA GARA ROBUR CERVINO – G.S. ALVIANO DISPUTATA A TERNI IL 29.09.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 31 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 03.10.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE MARCELLI VALTER PER SEI GARE; HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 08.11.2012, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la Società A.S. Robur Cervino, chiedendo la riduzione della sanzione. E’ presente l’arbitro della gara. MOTIVI DELLA DECISIONE Il direttore di gara ha ribadito a questa Commissione di non aver subito alcuna conseguenza dalla leggera spinta infertagli all’altezza del petto dal calciatore Marcelli. Ciò premesso, la Commissione ritiene che la sanzione nei confronti del suddetto calciatore debba essere contenuta in cinque giornate di squalifica. P.Q.M. In accoglimento del reclamo, riduce la squalifica al calciatore Marcelli Valter a cinque giornate effettive di gara. - Dispone restituirsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it