COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 09.11.2012 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale JUNIORES REGIONALE NEL RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DALL’ALLENATORE BACIUCCO LEONARDO TESSERATO SOCIETA’ NUOVA GUALDO BASTARDO IN RIFERIMENTO ALLA GARA NOCERA UMBRA – NUOVA GUALDO BASTARDO DISPUTATA A NOCERA UMBRA IL 06.10.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 33 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 10.10.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA INFLITTA ALLO STESSO FINO AL 30.06.2014;

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 09.11.2012 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale JUNIORES REGIONALE NEL RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DALL’ALLENATORE BACIUCCO LEONARDO TESSERATO SOCIETA’ NUOVA GUALDO BASTARDO IN RIFERIMENTO ALLA GARA NOCERA UMBRA – NUOVA GUALDO BASTARDO DISPUTATA A NOCERA UMBRA IL 06.10.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 33 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 10.10.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA INFLITTA ALLO STESSO FINO AL 30.06.2014; HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 08.11.2012, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo in proprio l’allenatore Baciucco Leonardo, chiedendo in via principale l’annullamento della sanzione ed in subordine la riduzione della stessa. E’ presente l’arbitro della gara, ed il tesserato reclamante in proprio. MOTIVI DELLA DECISIONE La Commissione presa visione degli atti ufficiali della gara, dell’interposto reclamo ed all’esito dell’audizione del direttore di gara e del reclamante osserva quanto segue. Va subito premesso che la tesi prospettata dal reclamante in ordine al mancato raggiungimento della prova circa l’autore del calcio inferto all’arbitro non può essere accolta. Ed invero il direttore di gara, nel confermare integralmente il referto, ha precisato ulteriormente in sede di audizione che nel momento in cui ha subito il calcio alla coscia si è immediatamente girato ed ha visto dietro di se l’allenatore della Nuova Gualdo Bastardo che continuava anche ad insultarlo proferendo le frasi descritte nel referto e veniva trattenuto a forza da un dirigente. Considerato che nessun altro si trovava dietro al direttore di gara, è inevitabile dover concludere che solo il Baciucco poteva essere l’effettivo autore del gesto. Ciò posto, devesi invece considerare e valorizzare, al fine di una corretta quantificazione della sanzione, il fatto oggettivo che il direttore di gara non ha subito alcuna conseguenza pregiudizievole a seguito del colpo ricevuto; inoltre le frasi proferite dal sig. Baciucco, proprio sulla scorta di quanto confermato dal direttore di gara, non possono certo qualificarsi come minacce, contrariamente a quanto invece ritenuto dal G.S. Alla luce di quanto precede, a parziale accoglimento del reclamo, questa Commissione ritiene equo e commisurata ridurre la squalifica inflitta dal G.S. al Sig. Baciucco Leonardo fino al 31/12/2013. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta dal G.S. all’allenatore Baciucco Leonardo fino al 31/12/2013. - Dispone restituirsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it