COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 09.11.2012 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale JUNIORES REGIONALE NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ S.S.D. VIRTUS SAN GIUSTINO IN RIFERIMENTO ALLA GARA FONTANELLE BRANCA – VIRTUS SAN GIUSTINO DISPUTATA A GUBBIO IL 06.10.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 33 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 10.10.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE MARIANI RICCARDO PER SEI GARE;
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 47 del 09.11.2012
Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale
JUNIORES REGIONALE
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ S.S.D. VIRTUS SAN GIUSTINO IN
RIFERIMENTO ALLA GARA FONTANELLE BRANCA - VIRTUS SAN GIUSTINO
DISPUTATA A GUBBIO IL 06.10.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE
SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 33 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL
10.10.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA INFLITTA
AL CALCIATORE MARIANI RICCARDO PER SEI GARE;
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 08.11.2012, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la Società S.S.D. San Giustino, chiedendo la riduzione
della sanzione. E’ presente l’arbitro della gara, e la società reclamante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il direttore di gara ha precisato a questa Commissione che il colpo inferto dal Mariani ad
un giocatore avversario è stata la conseguenza di una precedente provocazione subita dal
medesimo Mariani.
Considerato quanto precede e considerato altresì che il colpo inferto dal Mariani non ha
determinato conseguenze pregiudizievoli al calciatore colpito, la Commissione ritiene che
la sanzione debba essere contenuta in quattro giornate di squalifica.
P.Q.M.
In accoglimento del reclamo, riduce la sanzione inflitta al calciatore Mariani Riccardo a
quattro giornate di squalifica.
- Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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