COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 63 DEL 13.11.2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO n.10 della Società SORIANO 2010
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 63 DEL 13.11.2012
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO n.10 della Società SORIANO 2010
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale
nr.52 del 25.10.2012 (squalifica del massaggiatore BARONI Lorenzo fino al 30.6.2013, inibizione del dirigente MONARDO
Giovanni fino al 30.4.2013, inibizione del dirigente PAGANO Antonio fino al 30.12.
Armando per SEI gare effettive).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentita la società reclamante, che chiede l'annullamento o una congrua riduzione delle sanzioni;
RILEVA
c2012, squalifica del calciatore CALVETTA
le posizioni del massaggiatore Baroni Lorenzo e dei dirigenti Monardo Vincenzo e Pagano Antonio devono essere valutate all’esito
dell’audizione del direttore di gara, che si dispone con il presente provvedimento per la s .eduta del 3.12.2012.
La sanzione inflitta dal primo giudice al calciatore Calvetta Armando, il quale ha tenuto una condotta che - complessivamente
considerata - deve essere inquadrata nella fattispecie del comportamento offensivo nei confronti del direttore di gara, deve essere
ridotta.
P.Q.M.
riserva la decisione in ordine al ricorso proposto per il massaggiatore BARONI Lorenz eo e per i dirigenti MONARDO Vincenzo e
PAGANO Antonio, all’esito della disposta audizione del direttore di gara nella seduta del 3 DICEMBRE 2012;
riduce la squalifica al calciatore CALVETTA Armando a 4 (QUATTRO) gare effettive;
dispone accreditarsi la tassa reclamo sul conto della società.