DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°51 del 14.11.2012Delibera del Giudice SportivoCITTA DI MARINO – CIVITANOVESE CALCIO S.R.L Il Giudice Sportivo,
Comunicato Ufficiale N°51 del 14.11.2012
Delibera del Giudice Sportivo
CITTA DI MARINO - CIVITANOVESE CALCIO S.R.L Il Giudice Sportivo,
- esaminati i reclami fatti pervenire, a seguito di tempestivi preannunci, dalla A.S.D. CITTA' DI MARINO e dalla CIVITANOVESE CALCIO con i quali si deduce la irregolarità di svolgimento della gara di cui all'oggetto e se ne chiede l'annullamento e la conseguente ripetizione, per non avere l'arbitro provveduto ad espellere il calciatore numero 2 della CIVITANOVESE CALCIO, Jurgi Filopati, nonostante la duplice ammonizione ricevuta dal medesimo;
- esaminato il rapporto di gara e rilevato che l'arbitro ha riconosciuto l'errore tecnico nel quale è incorso, attestando che al 24' minuto del secondo tempo al predetto calciatore era stata comminata la seconda ammonizione alla quale, per mero errore, non aveva fatto seguito il provvedimento di espulsione;
- rilevato che lo Jurgi Filopati ha abbandonato il terreno di gioco al 30' minuto del secondo tempo per sostituzione;
- rilevato che, ai sensi di quanto disposto dalla regola 12 del Regolamento del Giuoco del Calcio, il calciatore che riceve una seconda ammonizione nel corso della stessa gara deve essere espulso dal terreno di gioco;
- ritenuto che l'errore dell'arbitro ha avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara;
PQM
letto l'art. 17, comma IV, lettera c) del C.D.S., in accoglimento dei reclami come sopra proposti
1) dichiara irregolare per errore tecnico dell'arbitro la gara di cui in oggetto e ne ordina la ripetizione;
2) dispone trasmettersi gli atti al Dipartimento Interregionale per quanto di competenza;
3) dispone non addebitarsi la tassa di reclamo.