DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 179 del 12.11.2012 COPPA ITALIA CALCIO A 5 UNDER 21 Delibera del Giudice Sportivo gara del 07/11/2012 CALABRIA ORA FUTSAL – ATLETICO CATANZARO

DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 179 del 12.11.2012 COPPA ITALIA CALCIO A 5 UNDER 21 Delibera del Giudice Sportivo gara del 07/11/2012 CALABRIA ORA FUTSAL - ATLETICO CATANZARO Il Giudice Sportivo, rilevato chela gara in epigrafe è stata definitivamente sospesa per dall’arbitro al 17’n del primo tempo in quanto la società Calabria Ora Futsal presentatasi all’incontro con soli cinque giocatori, a seguito di infortuni occorsi a tre di essi, rimaneva con soli due elementi ed impossibilitata quindi a proseguire il gioco per carenza del numero minimo di calciatori. Vista la regola n°3 del Regolamento di gioco e l’art.n.17 1°comma del C.G.S decide di comminare alla società CALABRIA ORA FUTSAL la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it