COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www. figctaa.it – Comunicato Ufficiale N° 44 del 15.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 08) RECLAMO DELLA U.S. CASTELMOLINA AVVERSO AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO DI CUI AL COMUNICATO UFFICIALE N. 22 DEL 20 SETTEMBRE 2012 RELATIVA ALLA GARA DEL 2 SETTEMBRE 2012 TRA POL. OLTREFERSINA E U.S. CASTELMOLINA.

COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www. figctaa.it - Comunicato Ufficiale N° 44 del 15.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 08) RECLAMO DELLA U.S. CASTELMOLINA AVVERSO AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO DI CUI AL COMUNICATO UFFICIALE N. 22 DEL 20 SETTEMBRE 2012 RELATIVA ALLA GARA DEL 2 SETTEMBRE 2012 TRA POL. OLTREFERSINA E U.S. CASTELMOLINA. Con nota del 7 novembre 2012, preceduta da una nota del 14 settembre 2012 e dalla nota del 3 ottobre 2012 dello stesso tenore, la U.S. Castelmolina ha chiesto il riesame della decisione del Giudice sportivo di primo grado. La Commissione esaminato gli atti, considerato che le motivazioni addotte sono solo di carattere formale e comunque ininfluenti in relazione al fatto posto a base della decisione del primo giudice. Difatti nella richiesta nulla è detto in relazione al fatto che è stato fatto giocare un calciatore squalificato. Considerato quanto sopra la Commissione conferma la decisione del Giudice di primo grado e per l’effetto ordina l’incameramento della tassa reclamo.
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