COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 14.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare ORDINANZA EMESSA A SEGUITO DI RICHIESTA DI APPLICAZIONE DI PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI – SIG.ANDRETTA FRANCESCO. SIG.POSTIGLIONE GIUSEPPE E SIG.CACCAVALE BIAGIO.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 14.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare ORDINANZA EMESSA A SEGUITO DI RICHIESTA DI APPLICAZIONE DI PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI – SIG.ANDRETTA FRANCESCO. SIG.POSTIGLIONE GIUSEPPE E SIG.CACCAVALE BIAGIO. Letto il deferimento del 28.05.2012 prot. 8571/611pf11-12/GT/dl (rubricato al n.ro 34/11-12 del registro della C.D.T.), con cui il Procuratore Federale deferiva innanzi a questa Commissione Disciplinare Territoriale il Sig. Biagio Caccavale; Anton Giovanni Tomeo e Leonard Daniel Testone, già tesserati per la società Potenza Sport Club, nonché il Sig. Francesco Andretta in qualità di Dirigente già tesserato per la Società Potenza Sport Club, per rispondere delle violazioni art. 1,comma 1 del CGS in relazione agli artt. 39, comma 3 del Regolamento della LND e 29,comma 3 delle NOIF; nonché il Sig. Postiglione Giuseppe; già Presidente e legale rappresentante tesserato per la società Potenza Sport Club, per rispondere della violazione dell’art. 1 comma 1 CGS anche in relazione agli artt. 39,comma 3 del regolamento della LND e 29,comma 3 delle NOIF; Ritenuta ammissibile la richiesta di patteggiamento, così come avanzata dalle parti e conseguentemente congrua ex art. 1 comma comma 1 CGS, in relazione agli art.39 comma 3 regolamento LND e 29 comma 3 NOIF e art.94 comma 1 e 2 e 94 Bis NOIF. DISPONE applicarsi in ordine al procedimento innanzi indicato, la seguente sanzione: • a Caccavale Biagio la squalifica di mesi 5(CINQUE); • a Postiglione Giuseppe la inibizione di mesi 8(OTTO); • a Andretta Francesco la inibizione di mesi 12(DODICI). La Commissione dispone, per l’effetto, lo stralcio dal presente procedimento della posizione del calciatore Caccavale Biagio, del Sig. Postiglione Giuseppe e del Sig. Andretta Francesco e che la presente delibera venga, ai sensi e per gli effetti,degli artt. 35 comma 4 punto 1 e 38 comma 8 CGS, comunicata alla Procura Federale, alle parti presso le sedi ovvero i luoghi di effettiva residenza o domicilio e manda alla Segreteria del CR Basilicata per i conseguenti adempimenti.
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