COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 19 del 14/11/2012 Delibera della Commissione Disciplinare TORNEO PARMEGGIANI 32 RECLAMO PROPOSTO DA PIANORESE CALCIO S.S.D. R.L. Avverso squalifica per 5 giornate calc. VOICAN CLAUDIO e al 31.12.2013 calc. SPAGNA STEFANO delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 15 del 25.10.2012 gara PIANORESE – CASTELDEBOLE del 16.10.2012

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 19 del 14/11/2012 Delibera della Commissione Disciplinare TORNEO PARMEGGIANI 32 RECLAMO PROPOSTO DA PIANORESE CALCIO S.S.D. R.L. Avverso squalifica per 5 giornate calc. VOICAN CLAUDIO e al 31.12.2013 calc. SPAGNA STEFANO delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 15 del 25.10.2012 gara PIANORESE – CASTELDEBOLE del 16.10.2012 La S.S.D. R.L. PIANORESE ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti e, pur riconoscendo che i due calciatori “si sono resi responsabili di comportamenti inqualificabili a livello sportivo, non giustificabili se non inseriti in un momento di estrema tensione agonistica”, aggiungendo anche che la società “ha già preso gli opportuni provvedimenti disciplinari attivi all’interno della società medesima”, eccepisce sulla dichiarata intensità/violenza delle spinte. Ritiene eccessivamente gravose e sproporzionate le sanzioni comminate, anche in considerazione della non recidività di comportamento dei calc. VOICAN e SPAGNA, soprattutto con riferimento alla sanzione a tempo inflitta al calc. SPAGNA, giovane di 20 anni. Chiede una riduzione delle sanzioni. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti : 1) ha confermato che il calc. VOICAN, a fine gara, gli si avvicinava e gli urlava frasi offensive e gravemente minacciose; 2) ha precisato che il calc. SPAGNA, mentre l’arbitro era accerchiato da giocatori della Pianorese che protestavano vivacemente per la convalida di una rete del Casteldebole, gli rivolgeva frasi offensive e lo spingeva con le mani al petto con forza, facendolo barcollare ed arretrare di qualche passo, venendo poi trattenuto a forza da suoi compagni mentre cercava di avvicinarglisi; - ritenuto, sulla base delle precisazioni fornite dall’arbitro, che il deprecabile comportamento tenuto dal calc. SPAGNA debba essere punito con una sanzione correlata alla condotta messa in atto, d e l i b e r a - di ridurre al 30 giugno 2013 la squalifica del calc. SPAGNA STEFANO, ferna restando la squalifica per 5 giornate del calc. VOICAN CLAUDIO. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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