COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 85 del 15.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATLETICO CISTERNA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI € 250, DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE D’ANTIMI EMANUELE, FINO AL 31.1.2013 A CARICO DEL CALCIATORE D’ANGELO SIMONE, FINO AL 31.12.2012 A CARICO DEL CALCIATORE ORBISAGLIA MIRKO E FINO AL 30.11.2012 A CARICO DEL CALCIATORE PAU MAURO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELCOMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 68 DEL 31.10.2012 (Gara: AMATORIALE BASSIANO – ATLETICO CISTERNA del 28.10.2012 – Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 85 del 15.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATLETICO CISTERNA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI € 250, DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE D’ANTIMI EMANUELE, FINO AL 31.1.2013 A CARICO DEL CALCIATORE D’ANGELO SIMONE, FINO AL 31.12.2012 A CARICO DEL CALCIATORE ORBISAGLIA MIRKO E FINO AL 30.11.2012 A CARICO DEL CALCIATORE PAU MAURO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELCOMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 68 DEL 31.10.2012 (Gara: AMATORIALE BASSIANO – ATLETICO CISTERNA del 28.10.2012 – Campionato II Categoria) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe con cui la Società ATLETICO CISTERNA eccepisce che le sanzioni inflitte ai propri tesserati, sono da ritenersi eccessive in relazione a quanto accaduto nel corso della gara in oggetto. Dagli atti ufficiali, fonte primaria di prova ai sensi dell’art. 35 del C.G.S., risulta che persona non identificata, a fine gara, lanciava uno scarpino all’indirizzo dell’arbitro senza colpire, e perché altre persone, al termine dell’incontro, sferravano colpi alla porta del direttore di gara; per quanto attiene il calciatore D’ANTIMI EMANUELE si evince dalla lettura del referto arbitrale, che lo stesso veniva espulso per somma di ammonizioni e successivamente assumeva comportamento minaccioso, venendo poi trascinato a forza da tre persone mentre reiterava offese e minacce nei confronti del direttore di gara. Sempre dalla lettura del rapporto si nota che D’ANGELO SIMONE, a fine gara, lanciava dell’acqua attingendo l’arbitro e l’osservatore arbitrale; che ORBISAGLIA MIRKO a fine gara, benché trattenuto da un carabiniere, sfuggiva alla presa e tentava di aggredire l’arbitro, non riuscendovi per l’intervento dei dirigenti e, nell’occasione, offendeva il direttore di gara. Infine PAU MARCO, al termine dell’incontro, strattonava per ben tre volte ad un braccio l’arbitro e, nella circostanza, lo offendeva. Questa Commissione, nel far preliminarmente presente che ai sensi dell’art. 45 del C.G.S. non sono impugnabili in alcuna sede provvedimenti disciplinari fino a due gare, non ritiene condivisibili le lamentele esposte dalla ricorrente, non fornendo elementi utili per una rivisitazione delle stesse. Osservato, tra l’altro, che i provvedimenti adottati dal competente Giudice Sportivo sono da ritenersi in linea con sanzioni adottate per casi analoghi a quelli prospettati. Detto ciò, questa Commissione Disciplinare Territoriale DELIBERA di respingere il reclamo avanzato dalla Società ATLETICO CISTERNA confermando tutte le decisioni impugnate. La tassa reclamo va incamerata.
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