COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 85 del 15.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE ZACCAGNINI LUCA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.3.2013 A PROPRIO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 33 DEL 12.9.2012 (Gara: SETTEBAGNI CALCIO SALARIO – GARBATELLA DEL 22.7.2012 – Gare Amichevoli)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 85 del 15.11.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DEL CALCIATORE ZACCAGNINI LUCA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI
SQUALIFICA FINO AL 31.3.2013 A PROPRIO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO
DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 33 DEL 12.9.2012
(Gara: SETTEBAGNI CALCIO SALARIO – GARBATELLA DEL 22.7.2012 – Gare Amichevoli)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe in cui il ricorrente precisa che al termine dell’incontro, in gesto di stizza,
lanciava con le mani il pallone verso l’arbitro, che si trovava di spalle, raggiungendolo, senza
provocargli alcun danno fisico. Per tale motivo il ZACCAGNINI chiede una rivisitazione della
squalifica, ritenendola eccessiva rispetto al fatto accaduto.
Questa Commissione, dopo aver esaminato le carte in possesso, si è resa conto che quanto
chiesto dal calciatore può essere preso nella giusta considerazione, tenuto conto che il gesto, in
effetti, non ha provocato danni alla persona dell’arbitro.
Tenuto conto di quanto sopra, questa Commissione
DELIBERA
Di accogliere il reclamo in argomento riducendo per l’effetto la squalifica del calciatore
ZACCAGNINI LUCA al 31.12.2012.
La tassa reclamo va restituita.
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