COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 85 del 15.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ POLI AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI € 200 A CARICO DELLA RECLAMANTE, DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEI CALCIATORI CASCIOLI GIANMARCO E CATENACCI FRANCESCO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 21 DELL’8.11.2012 (Gara: VIS CAVE – POLI del 3.11.12 – Campionato Juniores Provinciale di Roma)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 85 del 15.11.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ POLI AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI € 200 A
CARICO DELLA RECLAMANTE, DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEI CALCIATORI
CASCIOLI GIANMARCO E CATENACCI FRANCESCO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO
DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 21 DELL’8.11.2012
(Gara: VIS CAVE – POLI del 3.11.12 – Campionato Juniores Provinciale di Roma)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe con cui la Società POLI chiede la revoca della squalifica ai calciatore
GIANMARCO CASCIOLI e CATENACCI FRANCESCO nonché dell’ammenda di € 200 a carico
della Società, eccependo genericamente l’obiettività del referto di gara.
Considerato che, sulla base degli atti ufficiali, fonte primaria di prova, risulta adeguata la sanzione
pecuniaria di cui sopra, stante il comportamento assai deprecabile dei sostenitori della Società
POLI nei confronti dell’arbitro.
Tenuto conto, peraltro, che gli episodi addebitati al CASCIOLI ed al CATENACCI sono
caratterizzati da più espressioni riconducibili ad una reiterazione di un unico atteggiamento e,
quindi, da sanzionare in maniera più lieve.
Tenuto conto di quanto sopra, questa Commissione
DELIBERA
Di accogliere parzialmente il reclamo avanzato dalla Società POLI e, quindi, di ridurre la squalifica
ai calciatore CASCIOLI GIANMARCO e CATENACCI FRANCESCO a 2 gare.
Di confermare l’ammenda di € 200,00.
La tassa reclamo va restituita
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