COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 85 del 15.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ POLI AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI € 200 A CARICO DELLA RECLAMANTE, DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEI CALCIATORI CASCIOLI GIANMARCO E CATENACCI FRANCESCO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 21 DELL’8.11.2012 (Gara: VIS CAVE – POLI del 3.11.12 – Campionato Juniores Provinciale di Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 85 del 15.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ POLI AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI € 200 A CARICO DELLA RECLAMANTE, DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEI CALCIATORI CASCIOLI GIANMARCO E CATENACCI FRANCESCO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 21 DELL’8.11.2012 (Gara: VIS CAVE – POLI del 3.11.12 – Campionato Juniores Provinciale di Roma) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe con cui la Società POLI chiede la revoca della squalifica ai calciatore GIANMARCO CASCIOLI e CATENACCI FRANCESCO nonché dell’ammenda di € 200 a carico della Società, eccependo genericamente l’obiettività del referto di gara. Considerato che, sulla base degli atti ufficiali, fonte primaria di prova, risulta adeguata la sanzione pecuniaria di cui sopra, stante il comportamento assai deprecabile dei sostenitori della Società POLI nei confronti dell’arbitro. Tenuto conto, peraltro, che gli episodi addebitati al CASCIOLI ed al CATENACCI sono caratterizzati da più espressioni riconducibili ad una reiterazione di un unico atteggiamento e, quindi, da sanzionare in maniera più lieve. Tenuto conto di quanto sopra, questa Commissione DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo avanzato dalla Società POLI e, quindi, di ridurre la squalifica ai calciatore CASCIOLI GIANMARCO e CATENACCI FRANCESCO a 2 gare. Di confermare l’ammenda di € 200,00. La tassa reclamo va restituita
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