COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 85 del 15.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ESERCITO CALCIO ROMA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE GARA A CARICO DELLA RECLAMANTE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 19 DEL 31.10.2012 (Gara: FRASCATI – ESERCITO CALCIO ROMA del 27.10.2012 – Campionato Jun. Prov. Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 85 del 15.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ESERCITO CALCIO ROMA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE GARA A CARICO DELLA RECLAMANTE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 19 DEL 31.10.2012 (Gara: FRASCATI – ESERCITO CALCIO ROMA del 27.10.2012 – Campionato Jun. Prov. Roma) Di accogliere il reclamo avanzato dalla società ESERCITO CALCIO ROMA applicando alla società FRASCATI la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3. La tassa reclamo va restituita. Le motivazioni saranno pubblicate in un successivo Comunicato Ufficiale.
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