COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 15.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo società US SORESINESE Camp. Juniores Reg. Gir. D Gara del 13-10-2012 tra US Soresinese / Fanfulla C.U. n. 24 del CRL datato 25-10-2012

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 15.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo società US SORESINESE Camp. Juniores Reg. Gir. D Gara del 13-10-2012 tra US Soresinese / Fanfulla C.U. n. 24 del CRL datato 25-10-2012 La Società US SORESINESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS. che ha comminato la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0 -3, lamentando che per tutta la gara aveva impiegato CINQUE calciatori fuori quota in quanto al 31° del secondo tempo ha sostituito un giovane calciatore, PEDRINI Stefano (maglia n. 10), con un altro giovane calciatore, MORDENTI Davide (maglia n. 15). La società reclamante nega invece che al 37° del secondo tempo sia avvenuta la sostituzione del giovane calciatore, BA Abdoullaye (maglia n. 11), con il calciatore fuori quota, MOSCONI Matteo (maglia n. 14). La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari osserva : l'arbitro, sentito a chiarimenti da questa Commissione, ha confermato la versione dei fatti indicata nel rapporto arbitrale e precisamente che al 37° del secondo tempo la società reclamante ha sostituito il giovane calciatore, BA Abdoullaye (maglia n. 11), con il calciatore fuori quota, MOSCONI Matteo (maglia n. 14), negando categoricamente quanto affermato dalla US SORESINESE. Considerato che il rapporto arbitrale confermato a questa Commissione dall'arbitro costituisce fonte primaria e privilegiata di prova, quanto dedotto dalla US SORESINESE nel reclamo costituisce mera allegazione di parte priva di valore probatorio. Ne consegue che la decisione del GS è corretta e merita di essere confermata. Tanto premesso e ritenuto la C.D.R. RESPINGE il reclamo presentato e dispone l’addebito della tassa.
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