COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 44 del 15.11.2012 Delibere del Giudice Sportivo gara del 11/11/2012 MONACILIONI – SAN MARCO LA CATOLA

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 44 del 15.11.2012 Delibere del Giudice Sportivo gara del 11/11/2012 MONACILIONI - SAN MARCO LA CATOLA Il Giudice Sportivo Territoriale, letto il referto arbitrale ed il relativo supplemento, rileva che al 45' del secondo tempo, sul punteggio di 2-2, il calciatore D'AMICO Francesco (portiere Monacilioni), con pallone lontano e a gioco in svolgimento, abbandonava la propria area di rigore e si avventava contro il massaggiatore avversario, colpendolo con una manata in faccia. Mentre l'arbitro si accingeva ad espellerlo, si creava una rissa tra le due squadre alla quale (sottolinea l'arbitro) NON partecipavano i calciatori n.ri 10 e 12 del Monacilioni e n.ri 2, 10 e 11 del San Marco La Catola i quali si posizionavano davanti all'arbitro che non veniva minimamente contestato e toccato. In quel frangente sostenitori locali forzavano il cancello ed entravano sul terreno di gioco e colpivano i calciatori avversari. Vista la situazione venutasi a creare nel recinto di gioco, l'arbitro emetteva il triplice fischio considerando conclusa la gara. In seguito la situazione tornava alla normalità solo grazie all'intervento dei Carabinieri. Osserva questo GST. I fatti riportati sono sicuramente da condannare e disapprovare; purtroppo così come sono stati riportati nel proprio supplemento dall’arbitro non offrono elementi di giudizio certi ed inconfutabili, soprattutto a carico dei partecipanti alla rissa. L'attenzione dell'arbitro si focalizza esclusivamente sul comportamento lodevole dei cinque calciatori che l'hanno protetto, mentre non riporta la identità di nessun tesserato partecipante alla rissa, né la descrizione delle azioni da loro poste in essere né le relative eventuali conseguenze. Per tutti questi motivi, ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 17 CGS. D E C I D E 1. di infliggere ad entrambe le società la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-3; 2. di squalificare il campo di gioco della società Monacilioni per una gara effettiva; 3. di comminare alla medesima società un'ammenda di Euro 150,00; (sanzione ridotta poer il fattivo comportamento di alcuni calciatori a difesa dell’arbitro); 4. di comminare alla società San Marco La Catola un'ammenda di Euro 100,00; ; (sanzione ridotta poer il fattivo comportamento di alcuni calciatori a difesa dell’arbitro); Di seguito, nel relativo paragrafo, sono riportati i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati, per quanto in atti.
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