COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 36 del 15.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare b) Ricorso della Società U.S.D. ARQUATESE avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 34 del 08.11.2012 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara SAVOIA FBC 1920 – U.S.D. ARQUATESE disputata in data 04.11.2012, Campionato Prima Categoria – Girone H
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 36 del 15.11.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
b) Ricorso della Società U.S.D. ARQUATESE avverso la decisione del Giudice Sportivo
contenuta nel C.U. n. 34 del 08.11.2012 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in
relazione alla gara SAVOIA FBC 1920 – U.S.D. ARQUATESE disputata in data 04.11.2012,
Campionato Prima Categoria - Girone H
Con ricorso inviato in data 09.11.2012, la Società U.S.D. ARQUATESE si duole del provvedimento
con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato la Società medesima con l’ammenda pari ad Euro 100,00
per comportamento offensivo tenuto da un proprio sostenitore nei confronti dell’arbitro al termine
della gara tra FBC SAVOIA ed USD ARQUATESE. La Società ricorrente si dichiara estranea ai fatti
e chiede la revoca della sanzione pecuniaria.
Si evidenzia come l’esame nel merito sia precluso in quanto, ai sensi dell’art. 45 comma 3 lett. d)
del CGS, non sono impugnabili in alcuna sede e sono immediatamente esecutivi i provvedimenti
disciplinari tra i quali si annoverano i “provvedimenti pecuniari non superiori a euro 150,00 per le
società partecipanti ai campionati di … prima categoria …”.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare dichiara
INAMMISSIBILE
il ricorso proposto dalla Società U.S.D. ARQUATESE, disponendo il pagamento della tassa di
reclamo che non risulta versata.
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