COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 36 del 15.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare c) Ricorso della Società ASD POLISPORT CASTAGNOLE avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 21 del 25.10.2012 della Delegazione Provinciale di Cuneo, in relazione alla gara ASD POLISPORT CASTAGNOLE – DEA NARZOLE disputata in data 19.10.2012, Campionato Terza Categoria – Girone C

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 36 del 15.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare c) Ricorso della Società ASD POLISPORT CASTAGNOLE avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 21 del 25.10.2012 della Delegazione Provinciale di Cuneo, in relazione alla gara ASD POLISPORT CASTAGNOLE – DEA NARZOLE disputata in data 19.10.2012, Campionato Terza Categoria - Girone C Con ricorso inviato in data 30.10.2012, la Società ASD POLISPORT CASTAGNOLE si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato il proprio calciatore PANI Giovannino con la squalifica per otto gare per aver spintonato l’arbitro nel corso della gara, nonché per aver offeso e cercato di colpire il medesimo al rientro negli spogliatoi. La Società ricorrente chiede una riduzione della squalifica, in valori corrispondenti all’effettiva gravità del fatto. Letto il ricorso, esaminata la documentazione ufficiale e proceduto all’audizione di un responsabile della Società ricorrente si osserva. Non vi sono elementi che portino al dover disattendere la ricostruzione dei fatti così come risultante dal rapporto arbitrale che, come noto, costituisce fonte di piena prova per gli organi della giustizia sportiva e non può essere smentito da dichiarazioni testimoniali. L’arbitro ha riferito di essere stato spintonato violentemente a spallate nonché colpito alla spalla sinistra dal calciatore Pani nel corso della gara. Condotta che non provocava la caduta a terra ma comunque l’insorgenza di dolore. Atteggiamento aggressivo reiterato dal calciatore all’atto di uscire dal campo di gara. Il predetto comportamento violento è accertato e deve essere sanzionato. Peraltro, l’arbitro, nel referto, afferma che, terminata la gara il Pani “tardando l’uscita mi urlava chiama i carabinieri o non esco”. E’ solo in sede di supplemento di rapporto che il direttore di gara riferisce di essere stato altresì “insultato”. Gli insulti proferiti dal calciatore (ammessi in sede di audizione dalla società che si è altresì scusata), in quanto non lamentati dall’arbitro in prima battuta nonché dal medesimo riferiti in termini generici e non particolareggiati, non appaiono particolarmente gravi e consentono un contenimento della sanzione, in modo da rapportarla alla complessiva gravità del fatto. Per tali motivi la Commissione Disciplinare, in parziale accoglimento del reclamo RIDUCE A quattro giornate la squalifica comminata al giocatore PANI Giovannino. Nulla si dispone in ordine alla tassa di reclamo, che non risulta versata.
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