COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 36 del 15.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare d) Reclamo proposto dal giocatore CIRILLO Marco avverso le decisioni del Giudice Sportivo contenute nel C.U. n° 32 dell’1/11/12 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in ordine alla gara SPORTING CENISIA – PRO CASALBORGONE disputata il 29/10/12 nell’ambito del Campionato di Calcio a Cinque – Serie D – Girone A

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 36 del 15.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare d) Reclamo proposto dal giocatore CIRILLO Marco avverso le decisioni del Giudice Sportivo contenute nel C.U. n° 32 dell’1/11/12 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in ordine alla gara SPORTING CENISIA – PRO CASALBORGONE disputata il 29/10/12 nell’ambito del Campionato di Calcio a Cinque – Serie D – Girone A Con tempestivo reclamo, redatto in proprio e spedito a mezzo raccomandata in data 6/11/12, il Signor CIRILLO Marco, calciatore dello SPORTING CENISIA, contesta la squalifica fino al 30/06/2013 inflittagli dal Giudice Sportivo sulla base del rapporto dell’arbitro che ha diretto la gara SPORTING CENISIA – PRO CASALBORGONE, disputata il 29/10/12 nell’ambito del Girone A della Serie D del Campionato di Calcio a Cinque. Il provvedimento disciplinare sopra riportato è stato pubblicato sul C.U. n° 32 dell’1/11/12 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta. La Commissione Disciplinare Territoriale, •rilevato, preliminarmente, che il ricorrente, avendo sottoscritto ed inoltrato in proprio il reclamo, non ha provveduto al versamento della prescritta tassa prima dell’inizio della udienza di trattazione; •considerato, di conseguenza, che il mancato adempimento del precitato incombente non consente l’esame del merito; DICHIARA INAMMISSIBILE il ricorso di cui trattasi e, conseguentemente, CONFERMA la squalifica fino al 30/06/2013 a carico del Signor CIRILLO Marco, calciatore dello SPORTING CENISIA.
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