COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 36 del 15.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare d) Reclamo proposto dal giocatore CIRILLO Marco avverso le decisioni del Giudice Sportivo contenute nel C.U. n° 32 dell’1/11/12 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in ordine alla gara SPORTING CENISIA – PRO CASALBORGONE disputata il 29/10/12 nell’ambito del Campionato di Calcio a Cinque – Serie D – Girone A
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 36 del 15.11.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
d) Reclamo proposto dal giocatore CIRILLO Marco avverso le decisioni del Giudice Sportivo
contenute nel C.U. n° 32 dell’1/11/12 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in
ordine alla gara SPORTING CENISIA – PRO CASALBORGONE disputata il 29/10/12
nell’ambito del Campionato di Calcio a Cinque – Serie D – Girone A
Con tempestivo reclamo, redatto in proprio e spedito a mezzo raccomandata in data 6/11/12, il
Signor CIRILLO Marco, calciatore dello SPORTING CENISIA, contesta la squalifica fino al
30/06/2013 inflittagli dal Giudice Sportivo sulla base del rapporto dell’arbitro che ha diretto la gara
SPORTING CENISIA – PRO CASALBORGONE, disputata il 29/10/12 nell’ambito del Girone A della
Serie D del Campionato di Calcio a Cinque.
Il provvedimento disciplinare sopra riportato è stato pubblicato sul C.U. n° 32 dell’1/11/12 del
Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta.
La Commissione Disciplinare Territoriale,
•rilevato, preliminarmente, che il ricorrente, avendo sottoscritto ed inoltrato in proprio il
reclamo, non ha provveduto al versamento della prescritta tassa prima dell’inizio della
udienza di trattazione;
•considerato, di conseguenza, che il mancato adempimento del precitato incombente non
consente l’esame del merito;
DICHIARA INAMMISSIBILE
il ricorso di cui trattasi e, conseguentemente,
CONFERMA
la squalifica fino al 30/06/2013 a carico del Signor CIRILLO Marco, calciatore dello SPORTING
CENISIA.
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