COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 36 del 15.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare e) Reclamo proposto dalla A.S.D. ORIZZONTI UNITED avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo in riferimento alla gara SANTHIA’ CALCIO – ORIZZONTI UNITED disputata il 20/10/12 nell’ambito del Campionato Allievi Fascia B – Girone B. (C.U. N° 17 del 25/10/12 della Delegazione Provinciale di Vercelli).

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 36 del 15.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare e) Reclamo proposto dalla A.S.D. ORIZZONTI UNITED avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo in riferimento alla gara SANTHIA’ CALCIO – ORIZZONTI UNITED disputata il 20/10/12 nell’ambito del Campionato Allievi Fascia B – Girone B. (C.U. N° 17 del 25/10/12 della Delegazione Provinciale di Vercelli). Con rituale e tempestivo reclamo, spedito a mezzo raccomandata il 2/11/12, la A.S.D. ORIZZONTI UNITED si duole delle decisioni assunte dal Giudice Sportivo, in riferimento alla gara SANTHIA’ CALCIO – ORIZZONTI UNITED disputata il 20/10/12 nell’ambito del Girone B del Campionato Allievi Fascia B, contenute nel C.U. n° 17 del 25/10/12 della Delegazione Provinciale di Vercelli. La Società reclamante lamenta l’eccessiva durata della squalifica, fino al 17/12/2012, inflitta al proprio giocatore MERKAJ Olger, ritenendola sproporzionata in riferimento ai reali accadimenti che hanno determinato la suddetta squalifica. L’arbitro, nel proprio circostanziato rapporto, riferisce che, al 26° del secondo tempo, procedeva alla espulsione per doppia ammonizione del giocatore della società ORIZZONTI UNITED, MERKAJ Olger, il quale si allontanava dal campo con molta lentezza e rivolgeva al direttore di gara delle frasi offensive. Al termine della gara lo stesso rientrava in campo e cercava di aggredire un giocatore avversario, non riuscendovi per il pronto intervento dei propri dirigenti. All’uscita dall’impianto di gioco reiterava, unitamente ad un proprio amico, il tentativo di aggredire lo stesso giocatore, provocando una ressa nel parcheggio di fronte all’aria ristoro. La A.S.D. ORIZZONTI UNITED, pur deprecando il comportamento messo in atto dal proprio tesserato, attribuisce ai numerosi falli di gioco subiti la colpa della eccessiva reazione dello stesso. A detta della ricorrente, la tentata aggressione, subito impedita per il pronto intervento dei dirigenti, è stata provocata dagli insulti e dai gesti di derisione del giocatore avversario, che avrebbero provocato la sua inconsulta reazione. Quanto poi all’episodio finale, avvenuto all’uscita dal campo comunale, la società reclamante evidenzia l’equivoco in cui è incorso il Giudice Sportivo nelle proprie motivazioni che parla di una “RISSA” provocata nel parcheggio antistante l’area ristoro, mentre il direttore di gara nel suo rapporto riferisce di una “ RESSA ” formatasi nello stesso luogo. Al reclamo viene, inoltre, allegata una lunga lettera di scuse rivolte all’arbitro sottoscritta dalla società e, personalmente, anche dal giocatore, il quale si mostra sinceramente pentito per il proprio atteggiamento, che sicuramente ha indotto il direttore di gara a fraintendere la reale portata delle proteste. La Commissione disciplinare territoriale •considerato che il rapporto arbitrale non può essere disatteso in quanto costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare; •ritenuto, tuttavia, che il reclamo possa trovare accoglimento, limitatamente alla congruità della sanzione adottata, in quanto gli episodi descritti dal direttore di gara sono rimasti circoscritti a meri tentativi di violenza, evitati per il pronto e fattivo intervento dei dirigenti; •tenuta in debita considerazione la lettera di scuse fornite dal giocatore, che si dichiara sinceramente pentito per il proprio comportamento, DELIBERA di ridurre il periodo di squalifica inflitto al giocatore MERKAJ Olger, fissando il termine al 30/11/2012, nulla disponendo per quanto attiene la tassa di reclamo, che non risulta versata dalla A.S.D. ORIZZONTI UNITED.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it