COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 181 del 13.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimenti n°26/A-27/A (riuniti) A.D. Per Scicli-P.G.S. OR.SA. (RG) avverso decisione del Giudice Sportivo Territoriale che ha assegnato gara perduta per 0-3 per entrambe le società nonché l’ammenda di € 300,00 cadauna – Gara 1^ categoria girone G A.D. Per Scicli/P.G.S. OR.SA. del 31/10/2012 – Comunicato Ufficiale 161 del 02/11/2012

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 181 del 13.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimenti n°26/A-27/A (riuniti) A.D. Per Scicli-P.G.S. OR.SA. (RG) avverso decisione del Giudice Sportivo Territoriale che ha assegnato gara perduta per 0-3 per entrambe le società nonché l’ammenda di € 300,00 cadauna - Gara 1^ categoria girone G A.D. Per Scicli/P.G.S. OR.SA. del 31/10/2012 – Comunicato Ufficiale 161 del 02/11/2012 Con tempestivi e rituali reclami, che vanno riuniti per connessione, le società in epigrafe hanno impugnato, per analoghe ragioni, le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale che ha loro inflitto gara perduta per 0-3 essendosi materializzata una “rissa” tale da daterminare la cessazione della gara, e di avere, inoltre, sanzionato le società con l’ammenda di € 300,00 ciascuna. Entrambe le società, attraverso i rispettivi scritti, chiedono la ripetizione della gara e la revoca della ammenda di € 300,00 in quanto non si sarebbe concretizzata alcuna rissa ma si sarebbe verificato solo un momento di tensione a seguito dell’espulsione di un calciatore della società A.D. Per Scicli. La Commissione Disciplinare Territoriale, letto il referto di gara, rileva che dal rapporto dell’arbitro non si riscontrano gli estremi della c.d. “rissa” essendosi quest’ultimo limitato a constatare una mischia che creava confusione tra i calciatori, nessuno dei quali identificato, che “si strattonavano a vicenda”. Va rilevato altresì che il direttore di gara ha assunto, nei momenti antecedenti alla sospensione, provvedimenti disciplinari a carico di calciatori di entrambe le società, che non hanno recato alcun pregiudizio alla propria incolumità. Ritenuto che l’arbitro, prima di prendere la decisione di sospendere definitivamente la gara, non ha posto in essere, pur essendo nelle condizioni di farlo, alcuno dei provvedimenti previsti dal regolamento e meglio specificati nelle linee guida riportate nella pubblicazione edita dall’ A.I.A. edizione 2011, ne consegue che i predetti reclami vanno accolti dovendosi disporre la ripetizione della gara. Di contro va respinta la richiesta di revoca delle sanzioni pecuniarie, in quanto ritenute congrue in relazione ai fatti posti in essere, anche in precedenza, dai tesserati di entrambe le società. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale in parziale accoglimento dell’appello dispone la ripetizione della gara, confermando le sanzioni pecuniarie impugnate. Per l’effetto dispone non addebitarsi ad entrambe le società la tassa reclamo. Dispone altresì la trasmissione della presente decisione al Comitato Regionale Sicilia e al Comitato Regionale Arbitri per quanto di loro rispettiva competenza.
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