COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 181 del 13.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 29/A REAL S. VENERINA (CT) avverso squalifica per otto gare del calciatore Pandetta Giacomo – Gara Campionato Promozione Gir. C Enna/Real S. Venerina del 31/10/2012 – C.U. n° 161 del 02/11/2012
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 181 del 13.11.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n° 29/A
REAL S. VENERINA (CT) avverso squalifica per otto gare del calciatore Pandetta Giacomo – Gara Campionato Promozione Gir. C Enna/Real S. Venerina del 31/10/2012 - C.U. n° 161 del 02/11/2012
La Real S. Venerina, in persona del suo Presidente pro tempore, impugna la decisione in epigrafe dando una versione riduttiva dei fatti addebitati al calciatore Pandetta Giacomo e chiedendo perciò una diminuzione della squalifica “in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti in esame”. La Commissione Disciplinare esaminato il referto di gara che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1. C.G.S. viene posto a fondamento della decisione disciplinare, rileva che al 24’ del 2° tempo l’arbitro ha annotato l’espulsione del calciatore Pandetta, assunta perché il predetto, dirigendosi verso il direttore di gara, gli ha rivolto un epiteto offensivo nel frattempo spintonandolo, senza tuttavia procurargli dolore.
I fatti addebitati, così come appaiono descritti e provati in referto, inducono ad una diversa considerazione della sanzione da applicarsi, trattandosi di episodio non regolamentare rimasto isolato, consistente in un'unica affermazione offensiva e non avendo l’unica spinta inferta al direttore di gara provocato alcun tipo di conseguenza. Sembrano pertanto plausibili le considerazioni difensive, che “ad abundantiam” evidenziano il tranquillo svolgersi della gara sia prima che dopo l’episodio in questione.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale accoglie l'appello come sopra proposto e dispone contenersi in cinque gare la sanzione della squalifica a carico del calciatore Pandetta Giacomo.
Senza addebito di tassa.
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