COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 181 del 13.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 32/A A.S.D. CATTOLICA ERACLEA (AG) avverso squalifica fino al 31/10/2013 del calciatore Tutino Gery – Gara Prima categoria girone H Cattolica Eraclea/Prizzi del 31/10/2012 – C.U. n° 161 del 02/11/2012.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 181 del 13.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 32/A A.S.D. CATTOLICA ERACLEA (AG) avverso squalifica fino al 31/10/2013 del calciatore Tutino Gery – Gara Prima categoria girone H Cattolica Eraclea/Prizzi del 31/10/2012 - C.U. n° 161 del 02/11/2012. La Soc. A.S.D. Cattolica Eraclea, in persona del suo Presidente pro tempore, impugna la decisione in epigrafe, dando una versione riduttiva dei fatti addebitati al calciatore Tutino Gery, puntando piuttosto sull’involontarietà dei fatti occorsi e chiedendo perciò una diminuzione della squalifica “in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti in esame”. Chiede inoltre ai fini istruttori e se ritenuta opportuna, l’audizione del calciatore incolpato. La Commissione Disciplinare esaminato il referto di gara che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1. C.G.S. costituisce piena prova dei fatti accaduti e del loro svolgimento, con esclusione di audizioni e confronti, rileva che al 44’ del 2° tempo l’arbitro ha annotato l’espulsione del calciatore Tutino, assunta perché il predetto, dopo una decisione tecnica, gli tirava del terriccio colpendolo nel viso e nella divisa e successivamente dopo la notifica dell’espulsione reagiva colpendolo debolmente con uno schiaffetto al viso procurandogli leggero dolore. I fatti addebitati, così come appaiono descritti e provati in referto, non consentono una diversa considerazione della sanzione da applicarsi, trattandosi di episodi non regolamentari reiterati e di una certa gravità, in ordine ai quali non possono trovare ingresso le considerazioni difensive sfornite di prova alcuna e neppure indirettamente riscontrabili dalla lettura degli atti di gara. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale respinge l'appello come sopra proposto; dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata (€ 130,00).
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