COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 181 del 13.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 34/A A.P.D. LEONFORTESE (EN) avverso squalifica per tre gare calciatore Trovato Davide – Gara Campionato Eccellenza Girone “A” Kamarat/Leonfortese del 04/11/2012 – C.U. N° 172 del 08/11//2012.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 181 del 13.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 34/A A.P.D. LEONFORTESE (EN) avverso squalifica per tre gare calciatore Trovato Davide - Gara Campionato Eccellenza Girone “A” Kamarat/Leonfortese del 04/11/2012 – C.U. N° 172 del 08/11//2012. Con rituale e tempestivo appello, diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale, la Società A.P.D. Leonfortese, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo di questo Comitato Regionale in epigrafe riportata. In particolare la reclamante, pur ammettendo il comportamento del proprio calciatore, chiede che la sanzione venga ridotta in ragione del fatto che si è trattato di un episodio singolo e circoscritto. Preliminarmente la Commissione Disciplinare Territoriale osserva che, ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 C.G.S., il referto dell’arbitro fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. In particolare dalla lettura del predetto referto si evince che il calciatore Trovato Davide è stato espulso unitamente al calciatore Scro Antonio della Soc. Kamarat per reciproci atti di violenza in danno dell’uno contro l’altro. Nel merito l'appello non può trovare accoglimento in quanto la sanzione inflitta dal primo giudice è congrua in relazione a quanto posto in essere dal Trovato, e non appare suscettibile di alcuna riduzione. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta l’appello appello proposto. Per l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.
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