COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 28 del 15.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 38 / R – stagione sportiva 2012/2013. Reclamo proposto dalla A.S.D. Gracciano avverso la delibera con la quale il G.S.T. Toscana ha squalificato per quattro giornate il calciatore Bucciarelli Omar. (C.U. n. 26/2012).
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 28 del 15.11.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
38 / R - stagione sportiva 2012/2013.
Reclamo proposto dalla A.S.D. Gracciano avverso la delibera con la quale il G.S.T. Toscana ha squalificato per quattro giornate il calciatore Bucciarelli Omar. (C.U. n. 26/2012).
“Espulso per avere offeso un A.A. dopo la notifica lo minacciava e reiterava le offese”, questa la motivazione con la quale è stato assunto il provvedimento indicato in epigrafe, impugnato dal legale rappresentante della Società di appartenenza del calciatore.
Il reclamo non contesta in alcun modo i fatti descritti nel rapporto di gara, che pertanto vengono integralmente confermati, ma ritiene eccessiva la sanzione dovendosi considerare che quanto addebitato al calciatore, in ordine alle offese, è avvenuto in unico contesto e che, pertanto, la sanzione deve tenerne conto.
Cita a tal proposito una sentenza emessa dalla giudicante nel corso dell’anno 2009 che, riferita ad altro proprio tesserato, ha visto applicato il principio invocato.
In riferimento alle minacce argomenta che l’espressione usata dal calciatore non integra l’addebito contestatogli, precisando che all’espressione “ Ti aspetto fuori, p… di m…”, si possono dare significati plurimi, quale ad esempio ottenere la spiegazione sull’espulsione, e che, comunque, nel caso di specie essa non ha avuto alcun seguito perché in effetti il calciatore non ha aspettato il D.G. a fine gara.
Il reclamo è infondato è quindi deve essere respinto.
Si premette, infatti, che i Giudici sportivi non sono in alcun modo vincolati a proprie precedenti decisioni per svariati motivi, non ultimo il mutare del proprio convincimento.
Ciò accade in modo ancor più pregnante se, come nel caso in esame, le fattispecie non sono assolutamente identiche.
Nel caso che ci occupa il calciatore è stato dapprima espulso per le offese arrecate all’Assistente che le ha segnalate al D.G., mentre le minacce sono state proferite dal calciatore successivamente al provvedimento di questi ed al momento dell’uscita dal campo.
Si è trattato quindi di due distinte violazioni, attuate in due diversi momenti, per cui la sanzione comminata appare conseguenziale ai fatti.
Infine si osserva che la tesi difensiva, circa il costituire l’espressione: “Ti aspetto fuori”un invito ad una pacata e benevola conversazione con il D.G., non può essere presa in considerazione stante il contesto in cui è avvenuto e le offese (ulteriori) che l’hanno accompagnata.
Si ricorda, ad ogni buon conto, che il significato etimologico di “minaccia” è: “condotta tenuta per incutere timore” o l’indicare” il pericolo di un male futuro che può anche non realizzarsi.
E’ appena il caso di aggiungere che un calciatore deve essere ben consapevole che l’arbitro non è tenuto in alcun caso a “spiegare”, specie al di fuori del campo ed ad altri che non sia il capitano, le proprie decisioni.
P.Q.M.
la C.D.T. Toscana respinge il reclamo e dispone l’incameramento della tassa.
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