COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 28 del 15.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 19 / R – stagione sportiva 2012/2013. Reclamo proposto dall’U.S.D. Monzone 1926 in opposizione alla delibera con la quale il G.S.T. Toscana ha squalificato, fino al giorno 11 aprile 2013, il calciatore Collodet Nicola. (C.U. n. 22/2012).
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 28 del 15.11.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
19 / R - stagione sportiva 2012/2013.
Reclamo proposto dall’U.S.D. Monzone 1926 in opposizione alla delibera con la quale il G.S.T. Toscana ha squalificato, fino al giorno 11 aprile 2013, il calciatore Collodet Nicola.
(C.U. n. 22/2012).
Il comportamento offensivo e violento tenuto dal calciatore Nicola Collodet verso l’arbitro, quale risulta dal rapporto della gara U.S.D. Monzone 1926 / Vallicisa 2000 G.S. Succisa A.S.D., ha indotto il G.S. della Toscana ad assumere la delibera indicata in epigrafe.
Detto provvedimento viene tempestivamente impugnato dalla Società Monzone la quale, con un reclamo civile e garbato, fornisce, tramite il proprio legale rappresentante, una diversa versione dei fatti “al fine di un’ulteriore valutazione, la più obiettiva possibile.
L’esponente, acquisite in questo senso le dichiarazioni del calciatore, nega che l’arbitro sia stato oggetto di offese ed afferma che anche il capitano della squadra avversaria è in grado di confermare tale assunto.
Giustifica le proteste del Collodet con “le particolari cure” cui viene abitualmente sottoposto dagli avversari a causa delle sue capacità tecniche.
Sostiene ancora che il D.G. non ha “connotato il gesto come violenza …” dato che egli ha “ Senza ricorrere a mezzi termini, in sostanza, avrebbe parlato di spinta o di colpo”,. e che nella specie si è trattato di una protesta, ancorché dura e quindi condannabile, ma non di violenza.
Rileva ancora che l’uso da parte del D.G. del verbo “appoggiare” che si deve interpretare con il posar piano, con delicatezza, o semplicemente accostare, espressioni che mal si conciliano con l’aggettivo successivamente usato: “violentemente”.
Chiede, conclusivamente che le motivazioni del provvedimento vengano derubricate e comunque che si proceda ad una revisione delle sanzioni.
Con premessa di carattere generale la Commissione deve ancora una volta ricordare che, nell’assumere i provvedimenti di carattere disciplinare che le sono propri, essa deve tenere conto delle risultanze degli atti di gara il cui carattere di prova privilegiata, disposto dalla normativa vigente, è costantemente osservato da tutti gli Organi della Giustizia Sportiva di qualsiasi grado.
Tale norma può essere derogata unicamente in presenza di eventi probatori certi, aventi carattere contrario, che possano eventualmente emergere nell’ambito del procedimento disciplinare sportivo.
Nel corso della riunione è stato ascoltato, per espressa richiesta fattane, il legale rappresentante della Società il quale, avuta lettura dei supplementi di rapporto ha confermato il contenuto e le conclusioni del gravame, ribadendo che le frasi del calciatore non erano assolutamente offensive, meravigliandosi del fatto che si attribuisca al Collodet di aver offeso il D.G. proprio nel momento in cui questi gli aveva decretato una punizione a favore.
Le dichiarazioni rese nella riunione odierna non apportano alcun elemento di novità rispetto a quanto riportato sul reclamo e, comunque, nessun elemento concreto che possa porre dei dubbi in ordine a quanto risulta dal rapporto di gara.
Nell’esaminare gli atti, la Commissione rileva preliminarmente con riferimento al reclamo che, contrariamente a quanto in esso affermato, l’arbitro non indica alcun proferimento di bestemmie da parte del calciatore e pertanto nulla in proposito ha contestato il G.S.T., mentre l’esame del supplemento reso dal D.G. riporta l’uso in esso di sostantivi non tutti univoci quali: violenza, aggressività, brutalità che si pongono in netto contrasto con il definire conclusivamente l’accaduto come “atto intimidatorio”.
Afferma infatti il D.G. in proposito che: …” accompagnato da violentemente evidenzia l’aggressività e la brutalità del gesto che, come già descritto, ha sortito momentaneo dolore e dimostra quindi che non si è trattato di una semplice spinta ma di un vero atto intimidatorio”.
Osserva il giudicante che l’atto intimidatorio non implica alcuna coazione fisica o morale la quale, se attuata, costituisce vera e propria violenza, così come l’aggressività indica l’uso di comportamenti orientati a causare danni ad altri..
Non emerge inoltre, né dal rapporto né dal supplemento qui reso, in cosa sia consistito lo “spintonamento”, che nel gergo calcistico indica urtare con spintoni, dato che dagli atti esaminati non risulta se, in conseguenza dell’azione del calciatore, l’arbitro sia stato spostato o meno, fatto questo che integra ulteriormente il concetto di violenza fisica.
Quanto sopra ha determinato la C.D., dopo avere esaminato i precisi motivi del reclamo sul punto, a richiedere specifici chiarimenti all’arbitro.
Questi ha precisato i termini dell’azione con l’affermare che il Collodet lo spintonava, appoggiandogli le mani sul petto in maniera tale da costringerlo ad indietreggiare di almeno tre passi causandogli, per l’effetto, il lieve dolore indicato in precedenza.
Il comportamento del Collodet nei confronti del D.G., esaminato alla luce di quanto emerge dagli atti, risulta quindi essere il seguente:
-comportamento irriguardoso ed offensivo nei confronti dell’arbitro;
-spinta che ha causato un lieve dolore e lo ha fatto indietreggiare per tre passi, il che identifica l’esistenza di “violenza” intendendosi per essa, come già indicato, qualsiasi coazione, fisica o morale su un altro soggetto.
-ulteriore atteggiamento irriguardoso consistito nell’avvicinare, senza toccare, la propria testa a quella del D.G..
Quanto fin qui dedotto conferma la fondatezza della decisione impugnata sia in punto di fatto. sia sotto l’entità della sanzione inflitta con la conseguenza che il reclamo è da ritenersi infondato.
P.Q.M.
delibera di respingere il reclamo con conseguente conferma della squalifica irrogata.
Consegue l’acquisizione della tassa ad esso relativa.
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