COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 28 del 15.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 30 Stagione sportiva 2012 -2013 Oggetto: (C.U. n. 19 del 25.10.2012) Reclamo dell’A.G.d. Virtus Robur Castelnuovo avverso la squalifica inflitta dal G.S. Lucca ai tesserati Francesco Notini fino al 24.12.2012 e Daniele Nardini fino al 24.03.2013.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 28 del 15.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 30 Stagione sportiva 2012 -2013 Oggetto: (C.U. n. 19 del 25.10.2012) Reclamo dell’A.G.d. Virtus Robur Castelnuovo avverso la squalifica inflitta dal G.S. Lucca ai tesserati Francesco Notini fino al 24.12.2012 e Daniele Nardini fino al 24.03.2013. Con reclamo sottoscritto e tempestivamente inviato con raccomandata agli Uffici del C.R.T. (e per conoscenza alla società Luccasette) in data 30 ottobre 2012, l’A.G.D. Virtus Robur Castelnuovo impugna i provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo di Lucca a carico: 1.dell’allenatore Francesco Notini (squalifica fino al 24.12.2012), perché “entrava indebitamente sul terreno di giuoco offendendo il D.G. A fine gara cerca di avvicinarsi all’arbitro, ma trattenuto lo applaudiva”; 2.del calciatore Daniele Nardini (squalifica fino al 24.03.2013), perché “correva in campo dalla panchina e tentava di aggredire un avversario, ma veniva trattenuto a forza da tre compagni; tentava di liberarsi. Dopo che l’arbitro gli ha mostrato il cartellino gli andava incontro e gli appoggiava il proprio naso su quello del D.g. A fine gara aspettava l’arbitro e lo offendeva”; La società motiva l’impugnazione dei provvedimenti sopraindicati, chiedendone una riduzione, vuoi perché l’entità delle sanzioni inflitte appaiono eccessive rispetto al reale accadimento dei fatti, vuoi perché la sanzione dovrebbe avere una funzione educativa e non punitiva. In particolare, con riferimento alla posizione dell’allenatore Francesco Notini, la società pone in evidenza la giovane età e la poca esperienza dello stesso allenatore, precisando che non vi era l’intenzione di offendere il direttore di Gara. Relativamente alla posizione del calciatore Daniele Nardini, la reclamante contesta gli addebiti mossi, probabilmente scaturiti da un’errata interpretazione dei fatti (il Nardini, infatti, a seguito di un fallo di gioco, era accorso a sostegno di un compagno di squadra circondato da giocatori avversari) da parte del D.g., negando le offese e il tentativo di aggressione. La Commissione, acquisito il supplemento di rapporto, ritenuta la causa matura per la decisione, delibera nei termini che segue. Il reclamo è immeritevole di accoglimento. Le deduzioni difensive della reclamante portano questo Collegio a diversificare l’esame delle due posizioni, atteso che solo con riferimento al Nardini il fatto viene espressamente contestato. Pertanto, l’esame procederà con diverse modalità: per quanto riguarda il Nardini, verrà eseguita l’analisi sulla sussistenza del fatto illecito e, successivamente, ‘pesata’ la condotta in termini di sanzione; mentre, per quanto attiene il Notini, verrà operato - sic et simpliciter - un giudizio sulla congruità della sanzione irrogata dal Giudice di prime cure. La Commissione, presa lettura dei documenti di causa, e in particolare del supplemento di rapporto reso dal D.g. ai fini istruttori, ritiene che gli elementi acquisiti con l’istruttoria di causa non consentano di operare una riduzione dell’entità delle sanzioni inflitte. Vediamo perché. Per il Nardini: l’arbitro ha confermato sia la condotta aggressiva, offensiva e minacciosa tenuta nei confronti dei giocatori avversari (tantoché viene precisato che occorreva l’intervento di tre suoi compagni di squadra per trattenerlo), sia nei confronti del D.G. durante e dopo la gara. La condotta del calciatore, peraltro sviluppatasi in due diversi momenti e nei confronti di soggetti diversi, non può trovare giustificazione e attenuazione. La sanzione, pertanto, appare ben calibrata. Per il Notini: le precisazioni offerte dalla reclamante sono prive di pregio. Alla luce dei criteri e degli orientamenti costantemente seguito da quest'Organo giudicante, alcun rilievo, se non in termini di aggravante, assume il riferimento alla giovane età dell’allenatore. Peraltro, occorre segnalare che dalla lettura del supplemento di rapporto sembrerebbero emergere elementi che, in ipotesi, avrebbe potuto aggravare la posizione del tesserato. P.Q.M. la C.D.T.T.: -respinge il ricorso proposto dall’A.G.D. Virtus Robur Castelnuovo ed ordina l’incameramento della relativa tassa.
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