• Stagione sportiva: 2012/2013
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 28 del 15.11.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
COPPA PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA
23 Stagione sportiva 2012/2013 Oggetto: Reclamo dell’Associazione Sportiva Dilettantesca Piano di Conca 1983, avverso alle squalifiche inflitte dal G.S.T.T. ai calciatori Lucchesi Luca fino al 17/10/2013, Jdaa Hamza e Zerouki Bilal fino al 17/08/2013 e Passaglia Daniele fino al 17/12/2012 nonché avverso l’ammenda di € 250,00 (C.U. n. 18 del 18/10/2012).
L’Associazione Sportiva Dilettantesca Piano di Conca 1983, con rituale e tempestivo gravame, adiva questa C.D.T. contestando le decisioni del G.S.T., adottate nei confronti dei tesserati sopra riportati e della stessa società, con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell’incontro esterno disputato, in data 10/10/2012, contro la Società Lido di Camaiore.
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 28 del 15.11.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
COPPA PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA
23 Stagione sportiva 2012/2013 Oggetto: Reclamo dell’Associazione Sportiva Dilettantesca Piano di Conca 1983, avverso alle squalifiche inflitte dal G.S.T.T. ai calciatori Lucchesi Luca fino al 17/10/2013, Jdaa Hamza e Zerouki Bilal fino al 17/08/2013 e Passaglia Daniele fino al 17/12/2012 nonché avverso l’ammenda di € 250,00 (C.U. n. 18 del 18/10/2012).
L’Associazione Sportiva Dilettantesca Piano di Conca 1983, con rituale e tempestivo gravame, adiva questa C.D.T. contestando le decisioni del G.S.T., adottate nei confronti dei tesserati sopra riportati e della stessa società, con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell’incontro esterno disputato, in data 10/10/2012, contro la Società Lido di Camaiore.
Il G.S.T. motivava così le proprie decisioni:
AMMENDA ALLA SOCIETA’ PIANO DI CONCA 1983 DI € 250,00
“A fine gara, persone non identificate, colpivano con calci e pugni la porta dello spogliatoio dell'arbitro costringendolo a rimanere nello (stesso?) per circa 40-50 minuti”.
LUCCHESI LUCA FINO AL 17/10/2013.
“Offendeva e minacciava ripetutamente il D.G.. Successivamente lo spingeva e strattonava più volte per la divisa continuando nelle offese e minacce. A fine gara rientrava in campo reiterando le offese. Sanzione aggravata perché capitano.”
JDAA HAMZA FINO AL 17/08/2013.
“Per aver spintonato ripetutamente ed insistentemente il D.G. costringendolo forzatamente e a spostarsi verso la linea laterale del campo fino alla rete di recinzione, nel contempo lo offendeva e minacciava per circa 3 – 4 minuti. A fine gara rientrava in campo reiterando le offese.”
ZEROUKI BILAL FINO AL 17/08/2013.
“Per aver spintonato ripetutamente ed insistentemente il D.G. costringendolo forzatamente e a spostarsi verso la linea laterale del campo fino alla rete di recinzione, nel contempo lo offendeva e minacciava per circa 3 – 4 minuti. A fine gara rientrava in campo reiterando le offese.”
PASSAGLIA DANIELE FINO AL 30/11/2009
“Per avere scagliato violentemente il pallone verso il D.G. tentando di colpirlo senza riuscirvi per la pronta schivata dell'arbitro. Tutto questo a fine gara.”
La Società reclamante contesta recisamente i fatti dedotti in motivazione affermando che un dirigente (Alessandro Mosa) presente sul campo avrebbe assicurato, con la sua presenza ed il suo tempestivo intervento, un'adeguata assistenza e vigilanza sull'incolumità dell'arbitro frapponendosi fisicamente innanzi ai calciatori ed impedendo qualsiasi contatto diretto tra i giocatori esagitati ed il D.G..
Dunque, pur ammettendo che vi siano stati eccessi meramente verbali, eccepisce l'insussistenza di qualsivoglia gesto violento da parte dei tre calciatori (Lucchesi, Jdaa e Zerouki) coinvolti nella presunta aggressione al D.G.
A tal proposito deposita numerose dichiarazioni testimoniali, assolutamente incompatibili con la dinamica riferita dall'arbitro, nelle quali si dà esclusivamente atto della sussistenza di alcune frasi scorrette ed ingiuriose rivolte dai calciatori al D.G. senza che però tali intemperanze verbali si siano mai tradotte in un qualsiasi contatto fisico.
Per quanto attiene alla sanzione comminata al giocatore Passaglia la società contesta i fatti affermando che la palla sarebbe stata toccata due volte: in avanti dallo stesso Passaglia e successivamente da un altro compagno di squadra che viene identificato nel n. 15 Marchetti Niccolò. In ogni caso non vi sarebbe alcuna certezza con riferimento alla concreta volontà del giocatore di attingere il D.G. essendo stato colpito quando la palla era effettivamente in gioco.
Infine viene contestata l'ammenda sul rilievo della discrasia tra quanto contestato nel C.U. e quanto rilevato nel referto sottolineando che nel medesimo il D.G. afferma di aver identificato i responsabili dei colpi inferti alla porta dello spogliatoio nei calciatori Lucchesi Luca, Jdaa Hamza e Zerouki Bilal.
Eccepisce, sempre fondando tale rilievo sulle dichiarazioni testimoniali allegate al reclamo, la tempistica denunciata dall'arbitro che sarebbe stato costretto a restare nello spogliatoio per circa 40 minuti senza sentire l'esigenza di chiamare la forza pubblica.
Per tali ragioni conclude per l'annullamento ovvero la riduzione delle squalifiche comminate e chiede che le medesime possano essere scontate nell'ambito delle competizioni di coppa.
Il ricorso merita parziale accoglimento.
Sull'inserimento delle dichiarazioni testimoniali sottoscritte questa C.D.T. ritiene di non potere valutare le stesse precisando che le Carte Federali fanno espresso divieto quanto all’ammissione di prove testimoniali all’interno del procedimento sportivo. E' evidente che tale divieto non può essere “aggirato” con deposizioni scritte che consentirebbe di inserire le vietate dichiarazioni testimoniali nel fascicolo del giudizio sportivo sotto forma di documenti in deroga alla disposizione generale; pertanto, le stesse, devono essere dichiarate inammissibili.
Nel quadro univoco fornito dal D.G. con la sua deposizione e nel rispetto delle Carte Federali che conferiscono a tale deposizione valore privilegiato, la dinamica dei fatti deve essere accertata anche con riferimento al supplemento espressamente richiesto da quest'organo giudicante ed allegato in atti.
Nello stesso il D.G. conferma integralmente quanto dedotto nell'originario e precisa che l'intervento del massaggiatore del Piano di Conca sarebbe avvenuto solo 3 – 4 minuti dopo l'inizio dell'aggressione subita dai tre calciatori.
L'arbitro attesta inoltre che di fatto non vi sarebbe stata, dopo la rete segnata alla scadenza dei tempi supplementari dalla squadra del Lido di camaiore, l'effettiva ripresa del gioco avendo il calciatore Passaglia (sulla cui identità il D.G. non ha alcun dubbio) immediatamente calciato, con violenza ed a pallone fermo, la sfera direttamente contro di lui.
Precisa infine di essere assolutamente certo dell'identità dei soggetti che hanno colpito la porta del proprio spogliatoio poiché si tratta degli stessi calciatori (Lucchesi, Jdaa e Zerouki) che hanno prima aggredito e poi inseguito il D.G. sino alla soglia della sua stanza.
Questo rilievo, presente anche nel primo rapporto (come correttamente sottolineato dalla difesa) consente di porre a carico dei tesserati - Lucchesi, Jdaa e Zerouki, sollevando nel contempo la società Piano di Conca 1983 dalla responsabilità patrimoniale con riferimento alla commissione di comportamenti censurabili posti in essere da soggetti non identificati.
Stabilita dunque l'indubbia responsabilità dei tre giocatori – con riferimento alla aggressione subita dall'arbitro – stante l'assoluta chiarezza del rapporto di gara, cui le Carte Federali tributano fede privilegiata nel procedimento sportivo, ai medesimi risulterebbe contestabile anche l'ulteriore condotta dei colpi alla porta.
Si è discusso in camera di consiglio in ordine alla applicabilità dell'art.36 del C.D.S..
Il nuovo Codice di Giustizia Sportiva concede infatti la possibilità di reformatio in pejus per come stabilito dall'art. 36 comma III C.G.S. che così recita: “L'Organo di seconda istanza, se valuta diversamente, in fatto od in diritto, le risultanze del procedimento di primo grado, riforma in tutto o in parte la decisione impugnata, decidendo nel merito, con possibilità di aggravare le sanzioni a carico dei reclamanti.”.
Le forti istanze di applicazione dell'istituto della reformatio in pejus emerse in sede di discussione interna della C.D.T. trovavano indubbio fondamento logico-giuridico nella attribuzione di una ulteriore violazione che deve necessariamente trovare una adeguata sanzione nell'ambito del procedimento sportivo.
Tuttavia l'attenta analisi delle singole sanzioni - un anno con l'aggravante contestata al capitano e dieci mesi per gli altri due giocatori su condotte sostanzialmente equiparabili - potrebbero comunque giustificare, anche in ragione della descrizione “morbida” dei fatti (senza alcuna conseguenza fisica) fornita dal D.G., una limitatissima diminuzione nella loro entità che potrebbe compensare l'aumento fisiologico connesso alla nuova attribuzione.
In realtà esiste un altro elemento che induce la C.D.T. a non inasprire ulteriormente il provvedimento correttamente applicato dal G.S.T. che attiene proprio al concreto utilizzo dello strumento normativo; tale facoltà comporta infatti una oggettiva compressione dei diritti di difesa e per tale ragione viene da sempre riservata ad ipotesi nelle quali l'organo di primo grado abbia applicato una sanzione macroscopicamente inadeguata che non possa in alcun modo essere rapportata alla gravità dei fatti accertati.
Al contrario di ciò è questo il caso del giocatore Passaglia.
Da sempre la Giustizia Sportiva ha applicato, ai calciatori responsabili di aver colpito un ufficiale di gara con una pallonata su calcio volontario, la sanzione di un anno di squalifica limitando a sei mesi la medesima nel caso di mero tentativo.
Per tali ragioni l'organo giudicante ha ritenuto di dover approfondire la vicenda con riferimento alla specifica posizione del D.G. sul campo nei confronti del calciatore per cui ha chiesto, in un nuovo supplemento, chiarimenti.
Il D.G. ha risposto testualmente “al momento della ripresa del giuoco mi trovavo sulla riga di centrocampo ad una distanza di circa 10 metri dal dischetto di centro campo, sono sicuro che il giocatore che a scagliato il pallone contro di me è il N° 14 del Piano di Conca”.
Con tale risposta l'arbitro attesta pienamente la volontarietà del gesto poiché non vi sarebbe alcuna ragione da parte di un calciatore, nel colpire la sfera in modo violento, di indirizzarla non verso la porta avversaria ma direttamente verso la posizione mantenuta dall'ufficiale di gara con la concreta possibilità di colpirlo.
Nell'assenza di qualsiasi impugnazione, tale sanzione si sarebbe cristallizzata e non vi sarebbe stata possibilità di riesame da parte dell'organo di secondo grado.
A tale proposito è opportuno richiamare le singole società ad un'attenta valutazione sull'opportunità di reclamare squalifiche quando le medesime appaiano, come nel caso in esame, ictu oculi inadeguate.
E' evidente che, in tali casi, le Società si dovrebbero rendere conto dell’opportunità di non ricorrere al Giudice di secondo grado impedendo, con tale mancata impugnazione, qualsiasi ingerenza nella decisione.
Infine non può trovare accoglimento l'istanza diretta a limitare l'ambito di applicazione delle squalifiche poiché il G.S.T., nel tener presente il principio generale che regola l’applicazione delle sanzioni, ovvero la loro afflittività, ha assunto i provvedimenti disciplinari necessari con la squalifica. a tempo e non a giornate.
Fatta questa premessa il Collegio rileva che il principio della separazione delle sanzioni, contenuto nel comma 11.1. dell’ art. 19 del C.G.S., trova applicazione esclusivamente nelle lettere a), b), c), d), e) del comma 1 del medesimo articolo, escludendo del tutto la sanzione di cui alla successiva lettera f), ovvero la squalifica a tempo, applicata in questo caso.
P.Q.M.
la C.D.T., in parziale riforma delle decisioni del G.S.T. annulla la sanzione dell'ammenda inflitta all'Associazione Sportiva Dilettantesca Piano di Conca 1983 ed inasprisce la squalifica a carico del calciatore Passaglia Daniele fino al 17/04/2013 anzichè fino al 17/12/2012.
Respinge nel resto il reclamo ed ordina la restituzione della relativa tassa.
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23 Stagione sportiva 2012/2013 Oggetto: Reclamo dell’Associazione Sportiva Dilettantesca Piano di Conca 1983, avverso alle squalifiche inflitte dal G.S.T.T. ai calciatori Lucchesi Luca fino al 17/10/2013, Jdaa Hamza e Zerouki Bilal fino al 17/08/2013 e Passaglia Daniele fino al 17/12/2012 nonché avverso l’ammenda di € 250,00 (C.U. n. 18 del 18/10/2012).
L’Associazione Sportiva Dilettantesca Piano di Conca 1983, con rituale e tempestivo gravame, adiva questa C.D.T. contestando le decisioni del G.S.T., adottate nei confronti dei tesserati sopra riportati e della stessa società, con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell’incontro esterno disputato, in data 10/10/2012, contro la Società Lido di Camaiore."