CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 10 ottobre 2012 promosso da: Sig. Angelo Alessio / Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 10 ottobre 2012 promosso da: Sig. Angelo Alessio / Federazione Italiana Giuoco Calcio I L C O L L E G I O A R B I T R A L E Prof. Avv. Luigi Fumagalli Presidente Prof. Luca Di Nella Arbitro Avv. Enrico De Giovanni Arbitro nominato ai sensi dell’art. 6 comma 3 del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport riunito in conferenza personale in Roma, presso la sede dell’arbitrato, in data 10 ottobre 2012 ha deliberato all’unanimità il seguente L O D O A R B I T R A L E nel procedimento di arbitrato n. 643 promosso (con istanza prot. n. 2223 del 4 settembre 2012) da: Angelo Alessio, nato a Capaccio (SA) il 29 aprile 1965, residente in Avellino, Contrada Macchia 6, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luigi Chiappero di Torino, Francesco Aversano e Antonio Muso di Salerno, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, in Torino, via Vela 3, giusta delega rilasciata in calce alla istanza di arbitrato datata 4 settembre 2012 ricorrente contro Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), con sede in Roma, via Allegri n. 14, in persona del dott. Giancarlo Abete, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via Panama 9, giusta delega in calce alla memoria di costituzione del 12 settembre 2012 resistente * * * * * * * * * FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO ARBITRALE A. Le parti 1. Il sig. Angelo Alessio (il “sig. Alessio” o il “Ricorrente”) è un tecnico attualmente tesserato per la Juventus FC s.p.a. presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.). 2. La Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) (la “FIGC” o la “Resistente”), associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato, è l’ente di governo dello sport del calcio in Italia, avente lo scopo di promuovere, regolare e sviluppare l’attività calcistica italiana. Essa è l’associazione delle società e delle associazioni sportive che praticano, promuovono od organizzano lo sport del calcio, agonistico e amatoriale, in Italia. B. La controversia tra le parti 3. Con atto del 26 luglio 2012 (prot. n. 537/1075/pf11-12/SP/blp) la Procura Federale presso la FIGC deferiva il sig. Alessio, all’epoca dei fatti vice-allenatore presso la società A.C. Siena s.p.a. (il “Siena”), e altri (tra cui l’allenatore Antonio Conte, il collaboratore tecnico Cristian Stellini, il preparatore dei portieri Marco Savorani ed il preparatore atletico Giorgio D’Urbano) alla Commissione Disciplinare Nazionale della FIGC (la “CDN”) per rispondere della violazione dell’art. 7 comma 7 del Codice di giustizia sportiva della FIGC (il “CGS”) a. in relazione alla gara Novara-Siena del 1° maggio 2011, “per avere contravvenuto al dovere di informare senza indugio la Procura federale, omettendo di denunciare i fatti integranti illecito sportivo …, per come … appresi … nel corso della riunione tecnica pre-partita svoltasi poche ore prima della gara in questione …”; b. in relazione alla gara Albinoleffe-Siena del 29 maggio 2011, “per avere omesso di informare senza indugio la Procura federale, omettendo di denunciare i fatti integranti illecito sportivo …, per come appresi quanto meno nel corso della riunione tecnica pre partita …”. 4. Con decisione pubblicata nel C.U. n. 11/CDN del 10 agosto 2012 (la “Decisione della CDN”), la CDN, ritenuta la commissione degli illeciti addebitati, irrogava al sig. Alessio la sanzione della squalifica di 8 mesi. 5. Contro la Decisione della CDN il Ricorrente, in data 14 agosto 2012, proponeva reclamo alla Corte di Giustizia Federale (la “CGF”), chiedendo l’annullamento della sanzione o la sua riduzione. 6. Con decisione del 22 agosto 2012, pubblicata con C.U. n. 29/CGF (la “Decisione della CGF”), la CGF accoglieva parzialmente l’impugnazione del sig. Alessio, riducendo a 6 mesi la sanzione della squalifica. 7. La motivazione della Decisione della CGF, pubblicata nel n. 40/CGF del 31 agosto 2012, dopo aver esaminato una serie di questioni processuali aventi carattere preliminare, così indicava: “… si osserva come la decisione impugnata debba essere parzialmente riformata, con esclusione della responsabilità del sig. Alessio con riferimento all’incontro di calcio Novara-Siena dell’1.5.2011; mentre, per le ragioni che verranno rappresentate più avanti, questa Corte ritiene di confermare la fattispecie incolpativa in relazione all’incontro di calcio Albinoleffe-Siena del 29.5.2011, fatto salvo cosa si evidenzierà in ordine all’individuazione concreta della sanzione. … Al proposito, l’odierno ricorrente, con motivi di gravame del tutto sovrapponibili a quelli spesi nel presente procedimento dalla difesa del sig. Conte Antonio, evidenzia che la C.D.N. avrebbe, del tutto erroneamente, dato credito alla versione (peraltro, oggetto di rilevanti modifiche ed integrazioni nel corso del tempo e, già solo per tale ragione, sospetta) fornita dei fatti da un soggetto, il Carobbio, del tutto inattendibile perché aduso al mendacio e per di più mosso da sentimenti di risentimento nei confronti della società del Siena e dell’allenatore Conte. Sul punto, questa Corte ritiene che la teoria, elaborata dalla difesa del Conte, secondo la quale Carobbio sarebbe un soggetto che avrebbe, in modo quasi scientifico e peraltro a freddo, costruito un vero e proprio castello di menzogne al fine di causare un gravissimo pregiudizio alla società del Siena e al sig. Conte, non convinca affatto. Innanzitutto, non si vede per quale ragione la versione dei fatti, fornita da Carobbio e fatta propria dalla C.D.N., sarebbe inattendibile in quanto il predetto soggetto non avrebbe parlato di Conte quando si trovava in carcere o agli arresti domiciliari ma, più tardi, quando era stato rimesso in libertà. Di solito, si sospetta della veridicità delle versioni fornite da un soggetto quando si trovi in stato di restrizione della libertà personale, in quanto si pensa che, al fine di ottenere la rimessione in libertà, un individuo sarebbe disposto a tutto, anche a mentire per compiacere, per così dire, la pubblica accusa. Al proposito … la stessa difesa di Conte ha, in sede dibattimentale, affermato che Carobbio avrebbe coinvolto Conte e il Siena, proprio per ottenere dei benefici da parte della Procura della Repubblica di Cremona in termini di derubricazione del gravissimo reato associativo pluriaggravato in quello, meno grave, di frode sportiva. A ciò si aggiunga che il Carobbio ben poteva ritenere che il ruolo avuto da Conte nella combine relativa alla partita Novara-Siena non interessasse la Procura della Repubblica di Cremona; è noto, infatti, che la c.d. “omessa denuncia” costituisce un illecito disciplinare, rilevante nell’ambito dell’ordinamento federale, ma non anche un reato. Quanto, poi, al fatto che Carobbio sarebbe un “bugiardo incallito”, sia consentito osservare che ciò costituisce nulla più di una asserzione della difesa dell’odierno ricorrente, rimasta del tutto priva di dimostrazione. Si passa, adesso, ad esaminare il tema dei motivi di risentimento, per non dire di rancore, che avrebbero spinto Carobbio ad accusare Conte e più in generale il Siena. Al proposito, la difesa torna sull’episodio, di carattere personale, che sarebbe stato all’origine dei dissapori tra il calciatore Carobbio e l’allenatore Conte, ovvero la mancata concessione, da parte di quest’ultimo, di un permesso richiesto dal primo per assistere al parto della moglie. Orbene, sul punto si sono già ampiamente espressi i giudici di prime cure che hanno motivatamente evidenziato come il Carobbio non avesse, affatto, vissuto negativamente l’episodio, essendo, invece, rimasto lusingato dal fatto che l’allenatore Conte lo avesse fatto sentire importante tanto da chiedergli un sacrificio, a livello personale e familiare, perché fosse presente ad una seduta di allenamento che il tecnico riteneva molto importante. A questa Corte non resta che aggiungere che l’effettiva verificazione dell’episodio relativo al diverbio tra la moglie di Carobbio e la compagna di Conte, che sarebbe avvenuto in occasione della festa di compleanno della figlia del calciatore Brienza, suscita notevoli perplessità. In primo luogo, è poco credibile che la moglie di un calciatore professionista, i cui lauti guadagni sono ben noti, possa lamentarsi di essere stata costretta ad una spesa di 1.500 euro; a ciò si aggiunga, che la predetta spesa sarebbe stata dovuta alla necessita, avvertita dalla moglie di Carobbio, che stava per partorire, di farsi assistere (attesa l’assenza del marito), da un punto di vista morale, da una ostetrica; orbene, questa Corte non può esimersi dall’evidenziare che appare quantomeno curioso che la sig.ra Carobbio abbia sentito il bisogno di ricorrere ad una ostetrica per avere, in mancanza del marito (soggetto insostituibile anche alla luce di quanto evidenziato dal medico la cui dichiarazione è stata allegata all’atto di appello), un supporto morale e che, in ogni caso, il ricorso ad una ostetrica (per motivi diversi dal supporto morale ovviamente) al momento del parto è, comunque, la regola e non l’eccezione. Ma, anche a volere ritenere credibile il predetto episodio, si rileva come la mancata concessione di un permesso da parte di Conte in favore del Carobbio ha, con ogni probabilità, causato il risentimento della moglie di Carobbio, e non di quest’ultimo, come spesso accade con riferimento a quelle persone che, a causa dei propri impegni lavorativi (molto spesso, per non dire quasi sempre, indilazionabili) si vedono costretti a sacrificare l’assolvimento di importanti obblighi familiari (quale è, senza dubbio, quello di assistere al parto della propria moglie, non fosse altro perché coinvolge un proprio figlio), con le intuibili conseguenze negative che ciò comporta a livello di rapporti con il proprio coniuge. Del tutto irrilevanti, ai fini che ci occupano, sono, invece, i presunti motivi di risentimento di Carobbio nei confronti del Siena in quanto quest’ultima Società ha definito la propria posizione con l’istituto del patteggiamento; il che induce a ritenere che la stessa non fosse così convinta del fatto che il Carobbio si fosse inventato i fatti di cui è procedimento in quanto “scaricato” dal Siena dopo la promozione in Serie A. Ma ove anche si volesse dare credito alla tesi del risentimento personale, nutrito da Carobbio nei confronti del Siena e di Conte, questa Corte evidenzia come il predetto sentimento non sarebbe in grado di giustificare il comportamento di Carobbio, il quale avrebbe inventato di sana pianta l’esistenza di diversi illeciti sportivi, coinvolgenti diversi tesserati del Siena, solo perché non gli era stato concesso un permesso per assistere la propria moglie al momento del parto ovvero perché, dopo la promozione in Serie A, era stato ceduto ad una squadra di Lega Pro, peraltro dietro pagamento di una consistente buona uscita. Se così fosse, saremmo veramente in presenza di un mitomane; il che questa Corte si sente di escludere con decisione. Nel corso del dibattimento, la difesa degli appellanti, rendendosi forse conto che la tesi di un Carobbio che accusa per risentimento non è convincente (anche in considerazione della macroscopica sproporzione tra i motivi di quel risentimento e le conseguenze delle accuse), ha spostato l’attenzione su quella che sarebbe la vera motivazione che avrebbe spinto il Carobbio ad accusare falsamente Conte; si tratta della necessità, fortemente avvertita dal Carobbio, di alleggerire la propria posizione in sede penale, nella quale gli vengono contestate gravissime accuse, quale quella di associazione a delinquere pluriaggravata anche dal carattere transnazionale della associazione, che, se provate, lo consegnerebbero al carcere per svariati anni. Orbene, anche questo tentativo, operato in particolare dalla difesa di Conte, di dimostrare la totale inattendibilità delle dichiarazioni del Carobbio non convince. Ed invero, non può non evidenziarsi la contraddizione in cui si incorre, da un lato, affermando che la magistratura di Cremona (sia inquirente che giudicante) ritiene Carobbio un soggetto che non merita la qualifica di collaboratore perché rende dichiarazioni che sono un mix tra verità e fantasia, ma poi sostenendo che Carobbio avrebbe parlato del coinvolgimento di Conte al fine di ottenere una derubricazione delle accuse penali nella più benigna ipotesi della frode sportiva. Delle due l’una: o Carobbio non è credibile per la magistratura di Cremona e allora potrebbe raccontare qualunque cosa senza potere ottenere alcun vantaggio dal punto di vista dell’indagine penale; oppure Carobbio è credibile a prescindere di chi e di che cosa parla. Alla luce di quanto sopra, questa Corte ritiene che il sig. Carobbio non meriti l’etichetta di “bugiardo incallito” come anche di quella di soggetto di “assoluta credibilità”, per come affermato dalla C.D.N. (espressione, quest’ultima che ha dato la stura alla difesa di Conte per parlare di una sorta di divinizzazione di Carobbio) e che le dichiarazioni dello stesso debbano, pertanto, essere valutate oggettivamente prescindendo da quello che sembra un vero e proprio preconcetto, nel bene e nel male. … Ciò premesso, questa Corte ritiene, tuttavia, che la versione dei fatti, fornita dal predetto tesserato con riferimento alla partita Novara-Siena dell’1.5.2011 e fatta propria dalla C.D.N., non possa ritenersi attendibile. A questo proposito, appare significativo il fatto che l’affermazione di Carobbio, secondo la quale Conte, e quindi il suo vice allenatore, fossero a conoscenza dell’illecito accordo, raggiunto a livello degli spogliatoi delle due squadre nel senso del pareggio, non abbia trovato conferma ma, anzi, sia stata smentita da tutti i tesserati del Siena, ascoltati dalla Procura Federale ovvero dalla difesa dello stesso Conte in sede di indagini difensive. La difesa ha, inoltre, evidenziato come la C.D.N. avrebbe errato nel ritenere compatibili il tenore motivazionale, quasi enfatico, del discorso tenuto da Conte nel corso della riunione tecnica svoltasi nel pre-gara di Novara-Siena con la fredda comunicazione che era stato raggiunto un illecito accordo per il risultato di pareggio. Anche sul punto, l’appello coglie nel segno. Non si riesce, infatti, a comprendere come Conte abbia potuto pronunciare un discorso enfatico alla squadra, spronandola al massimo impegno in quella partita e, nella medesima occasione, dare conferma dell’accordo illecito raggiunto; né vale osservare, come fatto dalla C.D.N., che si trattava di una combine che avrebbe, comunque, comportato un risultato utile per il Siena. Le considerazioni, sopra svolte, valgono appieno anche con riferimento al sig. Alessio che ricopriva, all’epoca, l’incarico di vice allenatore del Siena. Alla luce di quanto sopra, questa Corte ritiene che la decisione della C.D.N. debba essere riformata con conseguente esclusione della responsabilità anche del sig. Alessio per omessa denuncia in ordine all’incontro di calcio Novara-Siena dell’1.5.2011. Con riferimento, invece, alla gara ALBINOLEFFE-SIENA … questa Corte, come già più sopra anticipato, ritiene di dovere confermare la decisione di prime cure in ordine all’affermata responsabilità del tecnico, Angelo Alessio ... . La difesa di Alessio, anche con riferimento alla predetta gara, ha fatto leva sull’intrinseca inattendibilità di Carobbio, nonché sul fatto che la versione dei fatti, fornita dallo stesso, sarebbe stata smentita dagli altri tesserati sia del Siena che dell’Albinoleffe; tesi, quest’ultima che, a differenza di quanto evidenziato in ordine alla partita Novara-Siena, risulta sconfessata dalla circostanza che uno strettissimo collaboratore di Conte (e, quindi, anche di Alessio), il sig. Stellini, abbia confessato la propria partecipazione all’illecito di cui è argomento (come noto, Stellini risulta, peraltro, coinvolto nelle indagini penali attualmente in corso da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari con riferimento ad episodi di illecito sportivo che coinvolgerebbero la squadra del Bari, con riferimento anche ad una delle due stagioni sportive, quella 2008/2009, in cui la predetta compagine era allenata dal sig. Conte). Circostanza, quest’ultima, molto significativa, atteso che Stellini è un fidato collaboratore di Conte (tanto da averlo seguito, insieme ad Alessio, in tutte le squadre in cui ha ricoperto il ruolo di capo allenatore, compresa la Juventus, dal cui staff tecnico si è dimesso solo successivamente alla conclusione del giudizio di primo grado ed al coinvolgimento nelle indagini di Bari cui si è fatto cenno) e che suona come conferma del fatto che Conte ed Alessio fossero pienamente consapevoli dell’accordo illecito intervenuto tra gli spogliatoi delle squadre del Siena e dell’Albinoleffe; né, al fine di pervenire ad una diversa conclusione, varrebbe sostenere che il comportamento dello Stellini che, come sopra ricordato, fu il mandante della “ambasciata” svolta, presso lo spogliatoio dell’Albinoleffe, da Carobbio e Terzi al termine della gara di andata, sarebbe stato il frutto di una iniziativa autonoma del predetto tesserato; è noto, infatti, ed è stato confermato dall’allora dirigente del Siena, Perinetti, che Conte era un vero e proprio accentratore e che, pertanto, non era, in alcun modo, concepibile che stretti collaboratori dello stesso potessero assumere iniziative, peraltro di notevole importanza e comunque in un ambito di tempo diluito, all’insaputa di Conte. Le predette considerazioni, è bene evidenziarlo anche al fine di rispondere ad un rilievo svolto sul punto dalla difesa, non devono essere intese nel senso che la responsabilità del predetto tesserato sarebbe fondata sulla equazione: Conte è un accentratore quindi (lui e chi lavorava quotidianamente con lui) non poteva non sapere della combine. Come si avrà modo di evidenziare anche più oltre, Alessio deve rispondere di omessa denuncia perché era pienamente consapevole dell’illecito in considerazione del comportamento, particolarmente significativo in proposito, posto in essere dal suo dominus, l’allenatore Conte. Ciò vale anche come risposta alla critica, mossa anche dalla difesa di Alessio, ovvero che la Procura Federale avrebbe dovuto deferire, quantomeno per omessa denuncia, tutto lo spogliatoio del Siena. Una critica, quest’ultima, che al di là della sua ingenerosità nei confronti della Procura Federale, che ha assunto, sul punto, una posizione garantista, non coglie nel segno perché l’eventuale deferimento di tutti i tesserati del Siena sarebbe stato affetto proprio dal vizio, evidenziato dalla difesa, ovvero quello di configurare una responsabilità da posizione, non ammessa da qualsivoglia ordinamento, ivi compreso quello settoriale in cui ci muoviamo. Come evidenziato da questa Corte nella decisione relativa al ricorso del sig. Conte Antonio, la responsabilità dello staff degli allenatori risulta ulteriormente avvalorata da una circostanza che, sebbene sia stata presa in considerazione dalla Commissione Disciplinare Nazionale (ciò emerge chiaramente dal passo della motivazione sopra trascritto), poteva essere diversamente valutata, nella sua gravità, sia dalla Procura, che dai Giudici di prime cure, in modo da poter configurare, ovviamente verificata la sussistenza dei presupposti, una fattispecie diversa e più grave di incolpazione per i soggetti coinvolti. Si tratta, più precisamente, di quanto riferito dal calciatore, Carobbio Filippo, in occasione dell’audizione davanti alla Procura Federale del 10.7.2012; il predetto tesserato ha raccontato di un ulteriore momento in cui, all’interno della società Siena, è stato affrontato il tema dell’accordo finalizzato a far vincere l’Albinoleffe, risalente a circa due settimane prima della data in cui era programmata la gara in questione e, più precisamente, prima che si disputasse Ascoli Siena del 14 maggio 2011, quando, in occasione di una riunione all’interno dello spogliatoio alla presenza dei calciatori e dell’allenatore Conte, quest’ultimo, richiamando gli accordi già avviati con i calciatori dell’Albinoleffe in occasione della gara del girone di andata, nel mostrarsi favorevole ad agevolare la vittoria dell’Albinoleffe, invitò i propri calciatori a confermare l’adesione o a chiamarsi fuori dall’accordo. Fu così che l’unico a dissociarsi fu il calciatore del Siena Mastronunzio, il quale in virtù dei suoi recenti trascorsi tra le file dell’Ascoli, avrebbe preteso che un analogo trattamento di favore il Siena lo riservasse anche alla propria ex squadra, che avrebbe incontrato di lì a poco, anch’essa impegnata, al pari dell’Albinoleffe, nella lotta per non retrocedere. L’allenatore Conte, dopo aver preso atto di tale dissociazione non convocò più, da allora e fino al termine del campionato, il Mastronunzio, sia per le rimanenti gare che per i relativi ritiri, consentendo solo che lo stesso partecipasse agli allenamenti. La predetta decisione (della quale, peraltro, Conte non ha fornito, in sede di audizione davanti alla Procura Federale, motivazioni credibili, attribuendola, in un primo momento, ad un infortunio del Mastronunzio del tutto inesistente, e, successivamente, al fatto che il predetto calciatore non avesse dimostrato un adeguato spirito di gruppo per avere rifiutato di trasferire il proprio domicilio da Empoli a Siena, peraltro a risibile distanza chilometrica) poteva in effetti essere oggetto di valutazione anche in termini di contributo causale idoneo e finalizzato all’alterazione della gara, efficiente rispetto all’accordo già raggiunto mediante un’attività posta in essere fin dal termine della gara di andata. In tal senso, non risulta altrimenti spiegabile, occorre ribadire, la decisione dell’allenatore Conte di non convocare più il calciatore Mastronunzio (uno dei giocatori maggiormente impiegati nel Campionato avendo totalizzato, fino al momento della sua vera e propria esclusione dalla “rosa della squadra”, ben 34 presenze, condite dalla segnatura di 9 reti) neanche tra le riserve, per le ultime gare della stagione. Rileva dunque, oltre tutto quanto premesso, anche che il calciatore Mastronunzio (si badi, soggetto condannato, in via definitiva, per illecito sportivo nel precedente giudizio svoltosi davanti agli Organi di Giustizia Sportiva con riferimento al c.d. “secondo filone di Cremona”) aveva chiaramente espresso la propria contrarietà rispetto alla decisione dello spogliatoio del Siena, di fare vincere l’Albinoleffe, ovvero una squadra impegnata nella lotta per non retrocedere in Lega Pro con l’Ascoli (squadra nella quale il Mastronunzio aveva militato in passato). Del predetto episodio, parla, invece, proprio la difesa di Alessio che cerca di dimostrare che l’esclusione del calciatore Mastronunzio sarebbe avvenuta per motivi tecnici; si tratta della terza spiegazione che, nel corso del presente procedimento, è stata fornita della predetta esclusione, dopo quelle dell’infortunio e dello scarso spirito di gruppo dimostrato dal calciatore sopra nominato; peraltro, questa Corte non intende mettere in discussione che Mastronunzio non fosse più titolare dalla 27^ giornata di campionato quanto, invece, il fatto che, dopo la riunione tecnica, svoltasi prima di Ascoli-Siena, nella quale Mastronunzio aveva espresso la propria contrarietà di lasciare la vittoria all’Albinoleffe, il predetto calciatore sia stato messo in pratica fuori rosa. Quanto alla responsabilità specifica del sig. Alessio, questa Corte non può che evidenziare come lo stesso, per la posizione di vice-allenatore, non poteva che essere pienamente consapevole dell’esistenza di un accordo illecito finalizzato ad alterare il risultato della partita Albinoleffe-Siena del 29.5.2011, avendo preso parte alla riunione tecnica nella quale, all’interno dello spogliatoio del Siena, si discusse sull’opportunità di tenere fede all’impegno, assunto con lo spogliatoio dell’Albinoleffe al termine della gara di andata, di alterare, a vantaggio della predetta compagine, il risultato della partita Albinoleffe-Siena del 29.5.2011. Allo stesso modo, il sig. Alessio, per la posizione rivestita, deve ritenersi fosse pienamente consapevole della decisione, assunta dall’allenatore Conte, di escludere dalla rosa della squadra il calciatore Mastronunzio, che si era dissociato dall’accordo illecito per le ragioni più sopra ricordate. Alla luce di quanto sopra, è evidente che anche la condotta tenuta dal sig. ALESSIO Angelo, con riferimento all’incontro di calcio ALBINOLEFFE-SIENA del 29.5.2011, vada ad integrare, nel rispetto dell’iter procedimentale accusatorio definitivamente adottato, quanto meno la violazione dell’art. 7, comma 7, del C.G.S. Tuttavia, in ordine alla quantificazione concreta della sanzione, si ritiene che il proscioglimento da uno dei due addebiti contestati, in uno al ruolo ancillare e quindi di minore importanza rivestito dal sig. Alessio, consenta di applicare, per motivi di congruità, una lieve riduzione della pena inflitta dalla C.D.N., … in conformità, peraltro, ai sopravvenuti minimi edittali”. C. Il procedimento arbitrale C.1 Lo svolgimento dell’arbitrato 8. Con istanza in data 4 settembre 2012, rivolta al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (il “TNAS”) ai sensi degli art. 9 ss. del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (il “Codice TNAS”), il Ricorrente dava avvio al presente arbitrato per contestare la Decisione della CGF, chiedendo altresì, in via preliminare, l’abbreviazione dei termini procedurali nonché l’emissione di un provvedimento cautelare di sospensione della sanzione inflitta con la Decisione. Nella stessa istanza di arbitrato, il Ricorrente proponeva quale arbitro il prof. Luca Di Nella. 9. In data 5 settembre 2012, il Presidente del TNAS, in accoglimento dell’istanza formulata dal Ricorrente, disponeva la riduzione dei termini sia per la pronuncia del lodo che per il deposito di risposta da parte della FIGC; allo stesso tempo, respingeva l’istanza cautelare presentata, “con salvezza … della competenza a pronunciare sulla misura cautelare del Collegio arbitrale, giudice naturale della controversia proposta”. 10. Con memoria datata 12 settembre 2012, la FIGC si costituiva nel procedimento arbitrale così avviato, chiedendo il rigetto di ogni istanza, anche cautelare e istruttoria, proposta dal Ricorrente. Nella stessa memoria di costituzione, la Resistente indicava quale arbitro l’avv. Enrico De Giovanni. 11. Gli arbitri designati dalle parti nominavano quale Presidente del Collegio Arbitrale il prof. avv. Luigi Fumagalli, che, in data 18 settembre 2012, accettava l’incarico. 12. Il 2 ottobre 2012 si teneva in Roma la prima udienza dell’arbitrato. in cui, rivelatosi infruttuoso l’esperito tentativo di conciliazione, il Collegio Arbitrale invitava le parti alla discussione dell’istanza cautelare proposta dal sig. Alessio. Il Ricorrente chiedeva al Collegio di pronunciarsi su tale istanza unitamente al merito; la Resistente non si opponeva. Il Ricorrente depositava quindi alcuni documenti, dei quali la Resistente contestava la rilevanza. Il Collegio, infine, con l’accordo delle parti, concedeva termine per il deposito di note illustrative della documentazione depositata e delle istanze istruttorie e di replica, e fissava una successiva udienza per la discussione. 13. In data 5 ottobre 2012, nei termini stabiliti all’udienza del 2 ottobre 2012, il Ricorrente depositava una memoria autorizzata. 14. Parimenti, nei termini assegnati, la Resistente depositava l’8 ottobre 2012 note di replica. 15. Il 10 ottobre 2012 si teneva dunque la seconda udienza dell’arbitrato. In tale occasione il Collegio Arbitrale invitava le parti alla discussione sulle istanze istruttorie e sul merito della controversia. Le parti svolgevano le proprie difese. In particolare, il Ricorrente reiterava la propria istanza cautelare per il caso di accoglimento delle richieste istruttorie. Infine, le parti, fermo restando il termine al 18 ottobre 2012 per il deposito del dispositivo, autorizzavano il Collegio Arbitrale a depositare il lodo completo della motivazione entro il 15 novembre 2012. 16. All’esito dell’udienza, il Collegio si riservava. 17. In data 12 ottobre 2012 veniva comunicato alle parti il dispositivo del presente lodo. C.2 Le domande delle parti a. Le domande del Ricorrente 18. Il Ricorrente nella propria istanza di arbitrato ha chiesto al Collegio Arbitrale di: “a) accogliere l’istanza di sospensione della sanzione inflitta; b) in via principale, annullare e/o dichiarare nulla l’impugnata decisione emessa dalla Corte di Giustizia Federale del 22 agosto 2012 (le cui motivazioni sono state pubblicate in data 31.8.2012 (C.U. n. 40/CGF) e per l’effetto annullare, altresì, la sanzione inflitta al Sig. Angelo Alessio; c) in via subordinata, ridurre e/o commutare la sanzione inflitta dalla Corte di Giustizia Federale, tenendo conto, in ogni caso, del periodo di squalifica già scontato dal Sig. Angelo Alessio nelle more del giudizio; d) in ogni caso, con il favore di spese di lite, onorari e competenze tutte, oltre IVA e CPA come per legge”. 19. In via istruttoria, il Ricorrente, nell’atto introduttivo, ha chiesto al Collegio Arbitrale di disporre l’escussione quali testimoni dei sig.ri Mastronunzio, Causarano e Stellini sulle circostanze dedotte. 20. Le menzionate richieste istruttorie sono state poi reiterate nella memoria autorizzata del 5 ottobre 2012. b. Le domande della FIGC 21. Nella memoria depositata il 12 ottobre 2012, la FIGC ha chiesto “che, previo rigetto dell’istanza cautelare e disattesa ogni richiesta anche istruttoria, il ricorso avversario venga respinto nel merito. Con ogni conseguente pronuncia anche in ordine alla rifusione delle spese di lite ed ai diritti amministrativi versati”. 22. Nelle note dell’8 ottobre 2012, poi, la Ricorrente ha chiesto, in punto istruttoria: “a) in via principale, il rigetto delle richieste istruttorie avversarie perché non rilevanti ai fini del decidere …; b) in via subordinata, l’ammissione della prova per testi nei limiti e nei sensi indicati nel presente scritto difensivo”. C.3 La posizione delle parti 23. Il seguente riassunto della posizione delle parti è svolto a mero titolo illustrativo e senza alcuna pretesa di completezza; ad ogni buon conto, il Collegio Arbitrale ha attentamente preso in esame tutti gli atti dell’arbitrato e tutti gli argomenti esposti dalle parti anche ove non ne sia stata fatta espressa menzione nel presente lodo. a. La posizione del sig. Alessio 24. Il Ricorrente chiede in questo arbitrato l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, della sanzione inflittagli con la Decisione della CGF, sviluppando, in fatto e in diritto, un molteplice ordine di argomentazioni a sostegno delle proprie istanze. 25. In via preliminare, invero, il Ricorrente ha formulato istanza cautelare ai sensi dell’art. 23 del Codice TNAS. A sostegno di essa, il sig. Alessio ha dedotto: i. quanto al pericolo di un grave ed irreparabile danno, che l’esecuzione della misura sanzionatoria limita in modo rilevantissimo la sua attività professionale ed incide in modo determinante sulla formazione da lui attualmente allenata; e che produce un danno all’immagine, attesa la rilevanza mediatica della sanzione subita; ii. quanto alla ragionevole previsione dell’esito favorevole della lite, che la condanna è stata basata su “veri e propri sofismi, neppure apparentemente validi”, fondati sull’assunto che il sig. Alessio “non poteva non intendere”, ossia su “mere deduzioni, non necessarie, non logiche, poste senza alcun nesso di consequenzialità e operate arbitrariamente e infondatamente”, sulla base di “generiche dichiarazioni” del sig. Carobbio, il quale mai ha riferito di fatti o episodi circostanziati riferibili al sig. Alessio. In ogni caso, il sig. Carobbio è globalmente inaffidabile, avendo egli mosso un’accusa falsa, come rilevato dalla CGF, in relazione alla partita Novara-Siena; comunque, anche le dichiarazioni del sig. Carobbio riferite alla gara Albinoleffe-Siena sono in sé incoerenti ed inattendibili, e non sono confermate da circostanze ulteriori. 26. Nel merito, poi, il Ricorrente deduce cinque articolati motivi di contestazione della Decisione della CGF. 27. Con il primo motivo, il Ricorrente deduce la “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione del provvedimento in ordine all’affermazione di responsabilità di Angelo Alessio”, indicando che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Decisione della CGF, dal “compendio probatorio” risulta che il sig. Alessio, scagionato per Novara-Siena, non si è reso responsabile di alcuna omissione, non avendo avuto notizia, né avendo inteso l’esistenza, di un illecito relativo alla gara tra Albinoleffe e Siena. In particolare, la motivazione della Decisione della CGF sarebbe incongrua in ordine alla valutazione delle dichiarazioni accusatorie del sig. Carobbio. Ed invero il Ricorrente illustra che: i. il sig. Carobbio sarebbe soggettivamente inattendibile, tanto che la corretta applicazione dei criteri di valutazione della chiamata in correità avrebbe dovuto portare gli organi della FIGC a ritenere insussistente la sua credibilità; ii. “le dichiarazioni di Carobbio sono estremamente tardive”, in quanto solo tre mesi dopi i primi interrogatori, in cui nulla aveva dichiarato sul punto, il sig. Carobbio ha parlato di un ruolo dello staff tecnico del Siena, laddove “la tardività della chiamata in correità è da sempre elemento di sospetto della autenticità delle rivelazioni”; iii. “Carobbio ha dimostrato di avere propensione a mentire”, come risulterebbe dalla rilevata falsità di sue dichiarazioni, anche con riferimento a gare che non riguardano il sig. Alessio; iv. “sussiste un contrasto tra le dichiarazioni di Gervasoni e Carobbio” in relazione alla gara Novara-Siena, il che dimostra come le dichiarazioni del sig. Carobbio sarebbero intese ad alleggerire la sua posizione processuale e dunque si sarebbero dovute valutare con estremo scrupolo e rigore; v. “Carobbio aveva ragioni di grave risentimento verso la dirigenza del Siena essendo stato ceduto ad una squadra di Lega Pro subito dopo la promozione in A”; vi. “Carobbio nutriva risentimento verso l’allenatore, per avergli negato la possibilità di far visita alla moglie partoriente”, come confermato nelle indagini svolte dalla difesa; vii. le dichiarazioni rese dal sig. Carobbio in relazione alla gara Albinoleffe-Siena sono incompatibili con il discorso da lui pronunciato prima della partita, su richiesta dell’allenatore, in cui ha manifestato alla squadra la sua volontà di “vedere scendere i coriandoli”; viii. in riferimento a Novara-Siena, “Carobbio è stato smentito dalle stesse persone da lui citate”, e dunque la sua acclarata inattendibilità avrebbe dovuto portare gli organi disciplinari della FIGC a ritenerlo non credibile a proposito di tutte le accuse da lui mosse. 28. Con il secondo motivo, il Ricorrente allega la “violazione o falsa applicazione dell’art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva”. A tal proposito, il Ricorrente sottolinea come a mente della richiamata disposizione sia necessaria, affinché vengano integrati gli estremi della violazione disciplinare della “omessa denuncia” una percezione effettiva e reale del compimento, da parte di altri soggetti, di atti illeciti. A fronte di ciò non risulta alcuna prova della conoscenza di illeciti da parte del sig. Alessio: da un lato, non può essergli attribuita una “responsabilità da posizione”, quale “vice” dell’allenatore Conte, cui le dichiarazioni del sig. Carobbio, al più, si riferirebbero, ed anche atteso il carattere autonomo dell’iniziativa del sig. Stellini in relazione all’ambasciata nello spogliatoio dell’Albinoleffe; dall’altro lato, nessuno dei tesserati menzionati da Carobbio ha parlato di Alessio. La stessa “vicenda Mastronunzio” trova spiegazioni diverse da quelle propalate dal sig. Carobbio e comunque non vede coinvolto Alessio, se non, secondo la CGF, “per la posizione rivestita”. A parere del Ricorrente, infatti, risulterebbe provato che il calciatore Mastronunzio non ha preso parte alle ultime partite di campionato a causa di un infortunio, e non per essersi rifiutato di lasciare la vittoria all’Albinoleffe. Allo stesso tempo, il Ricorrente fa rilevare che, contrariamente a quanto ritenuto dalla CGF, non sussisteva tra lui, Conte e Stellini un consolidato rapporto professionale, poiché il sig. Alessio non è mai stato tesserato del Bari o dell’Atalanta, ossia delle squadre allenate da Conte (con la collaborazione di Stellini) prima del Siena. 29. Con il terzo motivo, il Ricorrente deduce la “violazione del principio della responsabilità personale dei tesserati”. A tale riguardo, il sig. Alessio allega di essere stato condannato solo in quanto vice-allenatore, ossia per la sua posizione nello staff tecnico del Siena, e non per aver avuto conoscenza di un illecito, laddove invece la sua responsabilità andava provata per via autonoma. 30. Con il quarto motivo, il Ricorrente denuncia la “violazione dei principi del “giusto processo” (art. 111 Cost.), nonché di giustizia sportiva dettati dal C.O.N.I.”, poiché la dichiarazione di sua responsabilità si è fondata in modo esclusivo o significativo sulle sole dichiarazioni del sig. Carobbio, assunte al di fuori del contraddittorio tra le parti e senza alcuna possibilità di esame da parte della difesa, laddove il principio fondamentale del diritto alla difesa si impone anche nell’ordinamento sportivo, anche per effetto delle determinazioni del CONI. 31. Con il quinto motivo, infine, il Ricorrente deduce, in via subordinata, la “evidente incongruità e manifesta sproporzione della sanzione inflitta ad Angelo Alessio”, chiedendone la rideterminazione. A tal riguardo, il sig. Alessio sottolinea come all’epoca dei fatti il testo vigente del CGS non prevedesse un minimo edittale (di sei mesi di squalifica) per l’illecito di “omessa denuncia”. Dunque, gli organi disciplinari avrebbero potuto applicare sanzione più lieve, che sarebbe peraltro apparsa più congrua alla responsabilità attribuita al sig. Alessio e corrispondente ad altri precedenti federali. 32. Sul piano istruttorio, poi, il Ricorrente ritiene necessario assumere la testimonianza di: i. Salvatore Mastronunzio (già giocatore del Siena) e Andrea Causarano (medico sociale del Siena), per confermare che le ultime partite della stagione 2010/2011 sono state “saltate” dal primo a causa di un infortunio e non per disposizione dell’allenatore Conte (di cui il sig. Alessio, quale vice, doveva avere asserita conoscenza), quale conseguenza di un ipotetico disaccordo circa la combine di Albinoleffe-Siena. E tale riscontro priverebbe definitivamente di fondamento il riscontro estrinseco delle dichiarazioni del sig. Carobbio; ii. Cristian Stellini, per confermare, tra l’altro, il carattere autonomo della sua iniziativa di contattare giocatori dell’Albinoleffe, senza che di ciò fossero al corrente l’allenatore Conte (informatone solo ad inchiesta federale già avviata) e il sig. Alessio. 33. Allo stesso tempo, il Ricorrente sottolinea l’inutilità di rinnovare in sede arbitrale la prova testimoniale del sig. Carobbio, poiché questi è teste inattendibile. b. La posizione della FIGC 34. La Resistente contesta le domande, cautelari e di merito, svolte in questo arbitrato dal sig. Alessio, di cui chiede il rigetto. 35. Preliminarmente, infatti, la Resistente sottolinea come a suo avviso non sussistano i requisiti di gravità e irreparabilità del danno paventato cui la concessione di una misura cautelare è subordinata, poiché non rileva il danno subito dalla Juventus, soggetto terzo, la squalifica non ha avuto conseguenze negative sul rapporto di lavoro che lega il sig. Alessio alla Juventus, tanto che il sig. Alessio continua a percepire uno stipendio, le modalità di espiazione della sanzione hanno contenuto solo moderatamente afflittivo, e il danno all’immagine non verrebbe comunque sanato da una misura di sospensione dell’esecuzione della sanzione. Ed inoltre, non sarebbe possibile dare per scontata una piena assoluzione del Ricorrente. 36. La Resistente, poi, contesta nel merito le argomentazioni del Ricorrente: in particolare, la Resistente, svolta una riflessione di carattere preliminare, analizza le deduzioni volte ad attaccare la credibilità del teste Carobbio e ad illustrare le ragioni di un suo preteso risentimento verso il Siena e la sua dirigenza, indica gli elementi di riscontro delle affermazioni del sig. Carobbio, conferma l’adeguatezza della sanzione. In tale quadro, infine, la Resistente prende posizione sulle critiche di carattere procedurale svolte e sulle istanze istruttorie proposte dal Ricorrente. 37. In via preliminare, infatti, la FIGC sottolinea come la lettura della Decisione della CGF renda evidente che la CGF, pur chiamata a giudicare su di una omessa denuncia, abbia ravvisato nel comportamento dei componenti dello staff tecnico del Siena gli estremi di più grave violazione, pur non potendola dichiarare, in quanto non contestata. Pertanto, a parere della Resistente, l’affermazione di responsabilità pronunciata a carico del sig. Alessio deve essere analizzata alla luce di quello scenario di riferimento “ad integrazione e chiarimento della ritenuta consapevolezza dell’illecito”. 38. La Resistente critica poi gli svolgimenti del sig. Alessio, volti a sostenere l’inattendibilità globale del sig. Carobbio: essi non avrebbero pregio, in quanto basati su di un “rigido schematismo”, per cui dalla ritenuta non credibilità delle dichiarazioni relative a Novara-Siena deriverebbe senz’altro l’inattendibilità delle dichiarazioni riferite ad Albinoleffe-Siena. A tal riguardo, la FIGC sottolinea che in riferimento a tale seconda gara il quadro delle risultanze probatorie è del tutto diverso, poiché essa si inserisce nel contrasto di altra vicenda storica, caratterizzata da una diversa successione di eventi, da una differente collocazione temporale e dalla partecipazione di un nutrito gruppo di tesserati delle due quadre, che hanno confermato gli eventi. 39. In tale quadro, secondo la Resistente, non sono persuasivi i tentativi svolti dal Ricorrente intesi a sminuire la credibilità del sig. Carobbio sulla base dell’esistenza di motivi di risentimento personale, che lo avrebbero indotto a rendere dichiarazioni testimoniali infondate. Sul punto la FIGC deduce, in relazione al motivo legato al mancato consenso ad assistere la moglie partoriente, che risulterebbe, al contrario di quanto esposto dal sig. Alessio, che l’episodio sia stato vissuto in un clima di reciproca comprensione, nonché, per quanto riguarda la cessione ad una società di Lega Pro al momento della promozione in Serie A, che questa è stata accettata dal Carobbio, che la decisione di cedere un calciatore spetta alla società e non al suo staff tecnico, e comunque non è dipesa dall’allenatore Conte e dai suoi collaboratori, quell’anno passati in blocco ad altra società. Ed allo stesso modo non può essere ritenuto indice di sospetto la tardività delle dichiarazioni, laddove, invece, si ritengono meno affidabili le confessioni rese nell’immediatezza di un provvedimento restrittivo della libertà personale: ed è plausibile che il sig. Carobbio non abbia inizialmente riferito agli inquisitori penali degli episodi relativi allo staff tecnico del Siena, poiché l’omessa denuncia rileva solo nell’ordinamento sportivo. 40. Per contro, secondo la FIGC, esisterebbero molteplici riscontri oggettivi alle dichiarazioni rese dal sig. Carobbio in relazione alla partita Albinoleffe-Siena: i. tutti i soggetti coinvolti nella combine hanno confermato l’esistenza di un accordo per alterare il risultato della partita; ii. il sig. Stellini, membro dello staff tecnico del Siena e collaboratore di Conte da anni, ha ammesso, dopo averla negata, la propria diretta partecipazione all’illecito quale mandante dell’ambasciata presso i giocatori dell’Albinoleffe di cui si è reso latore il sig. Carobbio al termine della gara di andata. Ebbene, secondo la FIGC, “è impensabile che lo Stellini, investito di competenze tecniche meramente ausiliarie, potesse assumere autonomamente una iniziativa di tal fatta, ideandone i termini di attuazione (in effetti realizzatisi) senza rendere partecipi i suoi superiori” e ciò considerando il lasso di tempo tra “ambasciata” ed esecuzione dell’accordo illecito e le capacità di gestione dello spogliatoio che debbono essere riconosciute all’allenatore Conte ed al suo vice Alessio. E la responsabilità del sig. Alessio rappresenta “la conclusione logica alla quale conducono le premesse di un ragionamento fondato su dati di fatto inconfutabili”, tra cui lo strettissimo legame tra Conte, Alessio e Stellini; iii. la mancata utilizzazione del calciatore Mastronunzio nelle ultime giornate di campionato non appare supportata da spiegazione persuasiva: dunque risulterebbe tutt’altro che azzardato il sospetto che l’ostracismo nei suoi confronti costituisca la deliberata eliminazione di un ostacolo alla realizzazione della combine, come dichiarato dal sig. Carobbio. Ed invero, le spiegazioni offerte dal sig. Conte ad illustrazione dei motivi di esclusione del calciatore Mastronunzio si sono evolute nel tempo; e non appare convincente nemmeno la giustificazione medica, legata ad un infortunio, in assenza di idonea certificazione con data certa, ed in considerazione del fatto che spesso la esclusione per motivi tecnici e/o disciplinari vengono giustificate in pubblico con ragioni di carattere medico, in realtà insussistenti. 41. Confermata la responsabilità del sig. Alessio, alla Resistente appare congrua la misura della sanzione inflittagli, considerata la gravità dell’infrazione commessa, la posizione “sub-apicale” rivestita da Angelo Alessio nello spogliatoio del Siena, dal quale proveniva la “ambasciata” sulla quale l’illecito si impernia, lo strettissimo e duraturo rapporto tra il sig. Alessio e il sig. Stellini, mandante della proposta illecita, la dimensione temporale all’interno del quale si colloca l’accaduto, e dunque la possibilità di prevenire l’effettiva alterazione del risultato della partita oggetto dell’illecito non denunciato. 42. Infine, la Resistente ritiene irrilevanti, nel quadro del presente arbitrato i vizi procedimentali denunciati dal sig. Alessio, in quanto il giudizio di fronte ad un organo TNAS ha carattere pienamente devolutivo. Comunque, tali vizi non sussisterebbero, poiché non possono essere automaticamente trasposti nell’ordinamento sportivo principi affermati in relazione al processo penale. Ed inoltre, la Resistente sottolinea come il sig. Alessio, che pure lamenta una lesione dei suoi diritti per non aver potuto esaminare il sig. Carobbio o comunque confrontarsi con lui nel dibattimento endo-federale, non ne abbia chiesto in questa sede arbitrale l’audizione, pur potendolo fare. 43. Allo stesso tempo, la Resistente si oppone alle richieste istruttorie dedotte dal sig. Alessio: i. quanto alla deposizione del sig. Mastronunzio, poiché l’episodio che lo vede coinvolto non è determinante ai fini dell’affermazione di responsabilità del sig. Alessio per omessa denuncia; ii. quanto alla deposizione del dott. Causarano, poiché la prova dell’infortunio del sig. Mastronunzio può essere fornita con apposita documentazione medica; iii. quanto alla deposizione del sig. Stellini, poiché le circostanze su cui egli dovrebbe riferire sono pacifiche o irrilevanti. MOTIVI DELLA DECISIONE A. Sul merito della controversia A.1 Premessa 1. Il Ricorrente contesta in questo arbitrato la Decisione della CGF sia in relazione alla parte in cui essa lo ha ritenuto responsabile di una violazione disciplinare, sia per la parte in cui essa ha determinato, in riduzione della misura precedentemente imposta, in 6 mesi di squalifica la sanzione inflitta per siffatta violazione. 2. Le questioni che si pongono al Collegio Arbitrale attengono dunque alla responsabilità disciplinare del sig. Alessio e, se del caso, al trattamento sanzionatorio della stessa. I menzionati profili verranno esaminati separatamente. A.2 Sulla violazione addebitata al sig. Alessio 3. Il sig. Alessio è stato ritenuto dalla CGF responsabile della violazione prevista dall’art. 7 comma 7 CGS per avere omesso di denunciare fatti integranti illecito sportivo, informandone senza indugio la Procura Federale, in relazione alla gara Albinoleffe-Siena del 29 maggio 2011. La CGF ha invece escluso la responsabilità del sig. Alessio, sempre per violazione dell’art. 7 comma 7 CGS, in relazione alla gara Novara-Siena del 1° maggio 2011, riformando sul punto la Decisione della CDN. 4. L’art. 7 comma 7 del CGS in vigore all’epoca dei fatti così recita: “I dirigenti, i soci di società e i tesserati che comunque abbiano avuto rapporti con società o persone che abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi precedenti ovvero che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti, hanno il dovere di informarne, senza indugio, la Lega o il Comitato competente ovvero direttamente la Procura federale della FIGC”. 5. Le critiche svolte dal Ricorrente in ordine all’affermazione di sua responsabilità si sviluppano, sotto molteplici profili, essenzialmente attraverso contestazioni relative agli elementi di prova sui quali la CGF ha fondato la propria decisione: a parere del Ricorrente, infatti, le risultanze istruttorie, raccolte nella fase endo-federale, escluderebbero la integrazione dei presupposti di fatto necessari per un’affermazione di responsabilità a carico del sig. Alessio, o comunque, in quanto basate su dichiarazioni di soggetto inaffidabile, non raggiungerebbero il livello di prova richiesto per affermare che il sig. Alessio ha commesso l’illecito ascrittogli. E tali contestazioni si incontrano con i rilievi che il Ricorrente svolge in relazione ai presupposti (che il sig. Alessio nega) al cui ricorrere può essere ritenuta la sussistenza dell’illecito stabilito dall’art. 7 comma 7 CGS, nonché a riguardo delle garanzie procedurali (che si affermano violate), al cui rispetto è condizionato lo svolgimento di un “giusto processo”. 6. Alla luce di quanto precede, il Collegio Arbitrale ritiene di dover indicare alcune premesse, attinenti all’illustrazione di portata e funzione del presente giudizio, nonché all’identificazione dello standard probatorio applicabile di fronte ad esso. Sulla base di siffatti principi e regole si potranno poi valutare le censure svolte dal Ricorrente. 7. In primo luogo, infatti, appare a questo Collegio opportuno richiamare la giurisprudenza, ormai consolidata, degli organi arbitrali presso il TNAS, in ordine ai poteri dell’organo giudicante. Come confermato da svariate pronunce, il Codice TNAS conferisce all’arbitro un potere di integrale riesame del merito della controversia, senza subire limitazioni, se non quelle derivanti dal principio della domanda e dai quesiti ad esso proposti dalle parti, ovvero dalla clausola compromissoria sulla quale i suoi poteri sono di volta in volta fondati. In particolare, il procedimento TNAS ha natura pienamente devolutiva: di conseguenza, irregolarità procedurali, che possano essersi verificate di fronte agli organi disciplinari federali o endoassociativi, non comportano di per sé l’annullamento del provvedimento impugnato (ed eventualmente la rimessione della questione agli organi disciplinari per un nuovo giudizio), se (e nella misura in cui) lo svolgimento dell’arbitrato TNAS (e la piena osservanza in esso dei diritti della difesa) consente di ritenere sanato il dedotto vizio (cfr. da ultimo il lodo del 2 maggio 2012, Atalanta c. FIGC). 8. In secondo luogo, poi, appare al Collegio opportuno anche premettere che per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel diritto penale, ma che può ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (cfr. i lodi del 23 giugno 2009, Ambrosino c. FIGC; 26 agosto 2009, Fabiani c. FIGC; 3 marzo 2011, Donato c. FIGC; 31 gennaio 2012, Saverino c. FIGC; 2 aprile 2012, Juve Stabia e Amodio c. FIGC; 24 aprile 2012, Spadavecchia c. FIGC; 26 aprile 2012, Signori c. FIGC). 9. Il Collegio rileva che tale definizione dello standard probatorio ha ricevuto, nell’ordinamento sportivo, una codificazione espressa in materia di violazione delle norme antidoping, laddove si prevede che il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione delle probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (cfr., ad es., le Norme Sportive Antidoping del CONI). Siffatto principio ha una portata generale, in quanto non collegata alle specificità della normativa anti-doping: esso, infatti, rileva nel quadro di essa per tutti i casi in cui l’organizzazione sportiva debba provare elementi a fondamento della propria pretesa punitiva. 10. Alla luce di ciò si tratta di verificare in questo arbitrato, attraverso l’esercizio del potere di revisione de novo dei fatti controversi, se gli elementi di prova raccolti consentono di ritenere, secondo lo standard probatorio enunciato, la integrazione dei presupposti per l’affermazione di responsabilità del sig. Alessio. 11. Il menzionato esame deve essere condotto con specifico riferimento alla condotta del sig. Alessio. Sul punto il Collegio Arbitrale concorda con quanto osservato dal Ricorrente: la responsabilità per omessa denuncia si fonda, nel sistema del CGS, sulla consapevolezza, addebitabile al tesserato, del fatto che sia in corso di realizzazione da parte di altri soggetti un illecito e, in particolare, sulla possibilità che questi ne percepisca l’antigiuridicità. Dunque, la responsabilità del tesserato è senz’altro personale, in quanto può derivare esclusivamente da fatto proprio dello stesso, e non può discendere di per sé da una posizione che il tesserato abbia all’interno di un’organizzazione sportiva, quale riflesso oggettivo della stessa. Se infatti l’ordinamento sportivo pure prevede forme oggettive di attribuzione di responsabilità (cfr. art. 4 comma 2 CGS), esse hanno carattere specifico e limitato, comunque non estendibile all’ipotesi di responsabilità addebitata al sig. Alessio. Dunque, il sig. Alessio non può essere ritenuto responsabile per l’omessa denuncia di un illecito cui partecipino calciatori della squadra da lui allenata, per il solo fatto di esserne l’allenatore. A ciò si aggiunga che l’odierno Ricorrente non è stato ritenuto partecipe di un illecito sportivo, realizzato rispetto a partite giocate dal Siena. Occorre dunque interrogarsi sulla consapevolezza da parte del sig. Alessio della circostanza che altri stessero commettendo un illecito, percepibile come tale, in relazione alla gara Albinoleffe-Siena. 12. In tale quadro, deve innanzi tutto osservarsi che non è controverso che un illecito sportivo sia stato commesso in relazione a tale gara: ad es., non sono contestati i contatti tra i giocatori delle due squadre diretti ad alterarne il risultato. 13. In secondo luogo, deve rilevarsi come gli organi disciplinari della FIGC abbiano ritenuto la responsabilità del sig. Alessio per omessa denuncia sulla base delle dichiarazioni del sig. Carobbio, dalle quali emergerebbe la consapevolezza dell’odierno ricorrente dell’organizzazione di un illecito sportivo. 14. A tal riguardo, Filippo Carobbio ha reso, nelle audizioni di fronte alla Procura Federale e al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cremona, una serie di dichiarazioni. In particolare, mentre nessun riferimento è contenuto nelle dichiarazioni rese al Giudice per le indagini preliminari di Cremona il 20 dicembre 2011 e nelle dichiarazioni al Pubblico Ministero del 19 gennaio 2012, il sig. Carobbio si è riferito all’illecito organizzato in relazione ad Albinoleffe-Siena nei seguenti termini: i. al Procuratore Federale il 29 febbraio 2012: “Al termine della gara SIENA – ALBINOLEFFE dell’8.1.11, l’allenatore in seconda, STELLINI chiese a me e TERZI di contattare qualcuno dell’Albinoleffe per prendere accordi sulla partita di ritorno, in modo da lasciare i punti a chi ne avesse avuto maggiormente bisogno. Ne parlai con GARLINI, un senatore dell’Albinoleffe e TERZI parlò con Bombardini, entrambi mostrarono la loro disponibilità. Nel tardo pomeriggio, o in serata, del giorno prima della gara ALBINOLEFFE – SIENA del 29.5.11, ci fu un ulteriore incontro fuori dal nostro albergo del ritiro al Park hotel di Stezzano (BG), dove vennero Luigi SALA, Dario PASSONI e Mirko POLONI, quest’ultimo collaboratore tecnico dell’Albinoleffe, che si incontrarono con me, Nando COPPOLA ed un altro calciatore che ora non ricordo ed, in quell’occasione, ci accordammo di concedere i punti all’Albinoleffe che ne aveva bisogno per andare matematicamente ai Play Out, ma chiedemmo di limitare la vittoria ad un solo goal di scarto, possibilmente 1-0, sia per cercare di mantenere la miglior difesa, sia per evitare clamori su risultati troppo eclatanti; preciso che in settimana si parlò molto in società tra calciatori, allenatore e società, dell’accordo raggiunto con l’Albinoleffe, in quanto alcuni avrebbero voluto tentare di vincere, nella speranza di arrivare primi e conseguire il premio “primo posto” (qualora l’Atalanta non avesse vinto), poi alla fine fummo tutti d’accordo, squadra ed allenatore, di lasciare il risultato all’Albinoleffe. ADR: alla riunione tecnica partecipavano l’allenatore, il vice allenatore, il preparatore dei portieri ed il collaboratore tecnico. ADR: è evidente che, poiché tutte le componenti tecniche partecipavano a tali discorsi, la società ne fosse al corrente, ricordo, peraltro, nel caso di specie, di averne anche parlato con Daniele FAGIANO che è un dirigente, braccio destro di PERINETTI”; ii. al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cremona il 17 aprile 2012: “ADR: Ricevo lettura delle dichiarazioni che ho rilasciato in Procura Federale il 29 febbraio 2012 con riferimento alla partita Albinoleffe – Siena del 29 maggio 2011 e lo confermo. Confermo in particolare che la cosa si svolse di due fasi la prima delle quali ebbe luogo al termine della gara d’andata Siena – Albinoleffe dell’8 gennaio 2011. Confermo che fu lo STELLINI a prendere l’iniziativa nei confronti miei e del TERZI. In quel momento noi eravamo terzi in classifica e pensavamo di potere avere bisogno di punti alla fine del campionato. Anche l’Albinoleffe aveva analoghe esigenze. Pertanto evidentemente i Dirigenti ritennero che fosse opportuno portarsi avanti. ADR: Era la prima volta che lo STELLINI prendeva iniziative di quel genere. Ritengo comunque che fosse impossibile che anche l’allenatore non fosse al corrente della cosa. A quanto ne so la partita di andata si era svolta in maniera assolutamente regolare. Ribadisco che fummo incaricati io e TERZI: io in quanto avevo giocato nell’Albinoleffe e TERZI in quanto conosceva BOMBARDINI. Il discorso che feci con FAGGIANO si svolse più o meno una settimana prima della partita di ritorno. In sostanza della cosa erano al corrente tutti i giocatori e, presumo tutti i dirigenti della squadra. Non vi fu nessuna questione di soldi nel senso che non abbiamo ricevuto nulla in relazione a quella sconfitta ne vi sono stati accordi in tal senso. ADR: la decisione definitiva di lasciare la partita all’Albinoleffe venne presa in occasione di una riunione tecnica che si svolgeva in occasione di un allenamento qualche giorno prima della partita di ritorno. Alla riunione erano presenti l’allenatore CONTE Antonio, il vice allenatore ALESSIO Angelo, il collaboratore tecnico STELLINI, il preparatore dei portieri SAVORANI, nonché tutta la squadra. Tutti furono d’accordo e avendone parlato con FAGGIANO, desumo che anche la dirigenza ne fosse al corrente”; iii. al Procuratore Federale il 10 luglio 2012 “ADR: in relazione alla gara ALBINOLEFFE – SIENA del 29.5.11, nel confermare tutto quanto già dichiarato all’autorità giudiziaria ordinaria e sportiva, preciso che l’allenatore era d’accordo nel concedere la vittoria all’Albinoleffe per farla accedere ai play out, anche se lasciò a noi la decisione finale, ricordandoci comunque che, in caso di una nostra vittoria e di un risultato non positivo dell’Atalanta, saremmo ancora riusciti a vincere il campionato; si decise in ogni caso di rispettare gli accordi assunti nel girone di andata; Voglio spontaneamente riferire un’ulteriore circostanza che ho ricordato successivamente al mio ultimo interrogatorio: prima della gara ASCOLI-SIENA del 14.5.11, in occasione di una riunione nello spogliatoio alla presenza dei compagni e dell’allenatore, quest’ultimo affrontò l’argomento relativo ad ALBINOLEFFE – SIENA: come più volte chiarito, infatti, dagli accordi presi nel girone di andata, avremmo dovuto lasciare la gara all’Albinoleffe; a quel punto Conte invitò la squadra a confermare l’adesione o a chiamarsi fuori dall’accordo. In quella circostanza l’unico che volle dissociarsi fu Mastronunzio, in quale peraltro, in qualità di ex dell’Ascoli, disse che sarebbe stato disposto a concedere la vittoria all’Albinoleffe solo qualora si fosse garantito analogo trattamento anche all’Ascoli. L’allenatore, prendendo atto della formale dissociazione di Mastronunzio, gli concesse di non partecipare né alle gare, né ai ritiri, limitando il suo impiego ai soli allenamenti”. 15. Il Ricorrente contesta l’attendibilità del sig. Carobbio, e quindi l’insufficienza delle dichiarazioni dello stesso (e quindi del compendio probatorio) a sostegno di un’affermazione di responsabilità. 16. Il Collegio Arbitrale ritiene che le pur abili argomentazioni svolte dalla difesa del Ricorrente non siano condivisibili: le dichiarazioni rese dal sig. Carobbio appaiono infatti a questo Collegio idonee a fondare una ragionevole certezza circa la consapevolezza del sig. Alessio che un illecito si fosse realizzato in relazione ala partita Albinoleffe-Siena, non essendo sul punto necessario raggiungere la certezza al di là di ogni ragionevole dubbio (§ 8 che precede). Le dichiarazioni di Carobbio, invero, danno conto di riunioni nello spogliatoio del Siena, cui avrebbe partecipato il sig. Alessio, specificamente nominato, in occasione delle quali si sarebbe discusso di lasciare la vittoria all’Albinoleffe nella partita del 29 maggio 2011. Tali reiterate dichiarazioni, nella parte in cui fanno riferimento a “riunioni tecniche” a cui partecipavano anche i membri dello staff tecnico del Siena, appaiono inoltre tra loro coerenti e ampiamente attendibili. 17. In ogni caso, il Collegio Arbitrale rileva come l’odierno Ricorrente non ha chiesto in questo arbitrato l’audizione del sig. Carobbio. 18. In effetti, se pure il sig. Alessio non è stato messo in condizione di esaminare nella fase endo-federale il soggetto che ha fornito le dichiarazioni a suo carico, il carattere devolutivo dell’impugnazione, ed il potere di integrale revisione riconosciuto a questo Collegio (§ 7 supra), nei limiti delle domande, anche istruttorie, delle parti, ben consentiva la rinnovazione dell’esame del sig. Carobbio nel contraddittorio delle parti. Le caratteristiche del presente procedimento, infatti, avrebbero reso possibile a questo Collegio una valutazione dell’attendibilità del testimone (che non può costituire giudizio a priori), oltre che della veridicità delle circostanze da lui riferite. 19. Inoltre, il Collegio osserva come una decisiva conferma delle dichiarazioni del sig. Carobbio sia offerta dalle dichiarazioni rese dal sig. Stellini, membro dello staff tecnico del Siena. Questi, dopo aver negato, nella dichiarazione al Procuratore Federale dell’8 marzo 2012, ogni discussione circa la possibilità di favorire l’Albinoleffe e di aver chiesto a Carobbio di contattare i giocatori di quella squadra per prendere accordi relativi alla gara di ritorno, in una comunicazione al Procuratore Federale datata 29 luglio, resa allo scopo di esporre “tutta la completa verità”, ha illustrato quanto segue: “Dopo aver riflettuto a lungo ho deciso raccontare i fatti così come realmente sono occorsi, rendendomi pienamente conto del fatto che tale mia confessione avrebbe dovuto avvenire prima, ma penso che quanto riferirò potrà comunque dare piena conferma a quella che è l’accusa mossami per ciò che concerne l’iniziativa da me assunta nel corso del post-partita [della gara di andata Siena-Albinoleffe] di cui ho detto. Confermo che a fine partita nel tunnel ci fu un alterco così come spesso avviene nei finali di gara un po’ concitati: infatti i giocatori dell’Albinoleffe ci imputavano il fatto che nei minuti finali della gara, con noi in vantaggio per 2 a 1, la nostra squadra avesse fatto un gioco ostruzionistico per perder tempo. Io ricordo di aver loro risposto a tono e in modo irrispettoso e ironico nei confronti dei “vinti”, ma in tutta onestà oggi non ricordo le precise parole. Arrivati negli spogliatoi, di mia iniziativa avvicinai il giocatore Filippo Carobbio in quanto sapevo dei suoi trascorsi nell’Albinoleffe e quindi confidavo in una sua conoscenza diretta con i suoi ex compagni posto che io non avevo quella confidenza con gli stessi. Io ho chiesto a Carobbio di andare dai suoi ex compagni, ma la motivazione ultima non è solo quella di cui ho accennato avanti a Voi in data 8/3/2012. Infatti io dissi a Carobbio che quelli dell’Albinoleffe mi sembravano un po’ arrabbiati per la sconfitta e quindi di andare da loro per tranquillizzare gli animi posto che gli avremmo incontrati l’ultima partita di campionato ed era opportuno che i rapporti con loro fossero sereni. In verità non ricordo di aver fatto analoga richiesta al giocatore Terzi. Ho poi aggiunto a Carobbio anche di dire loro che se noi avessimo già raggiunto tutti i nostro obiettivi stagionali avremmo anche potuto lascargli i punti e viceversa ottenerli da loro se ne avessimo avuto necessità”. 20. A fronte di ciò, non condivisibili appaiono le considerazioni sviluppate dal Ricorrente per affermare la inattendibilità del sig. Carobbio. In particolare, non provate o comunque insufficienti sono le motivazioni legate ad una pretesa sussistenza di motivi di risentimento: come correttamente indicato dalla CGF, esse si riferiscono a circostanze non decisive e comunque non in grado di determinare un soggetto a muovere accuse tanto gravi a soggetti del tutto estranei. L’asserita propensione a mentire e la ritenuta insufficienza di riscontri per la gara Novara-Siena, poi, non escludono in sé la possibilità che Carobbio abbia detto la verità o che sussistano riscontri in relazione ad Albinoleffe-Siena. Non convincente è infine la tesi che mira a revocare la credibilità delle dichiarazioni per contraddittorietà (in realtà non sussistente) con altre dichiarazioni, rese da Carobbio nello spogliatoio del Siena, o per tardività, laddove, semmai, appare meno credibile la dichiarazione resa in vinculis, per i motivi illustrati anche dalla Resistente. 21. Ed allo stesso modo non rileva la vicenda legata al mancato utilizzo del calciatore Mastronunzio. Anche ove questo fosse stato determinato da motivazioni mediche, esso non escluderebbe la sufficienza dei riscontri offerti dalle dichiarazioni del sig. Stellini. 22. La responsabilità del sig. Alessio va dunque confermata. La domanda proposta dal Ricorrente in via principale, tesa ad ottenere l’integrale riforma della Decisione della CGF, va dunque respinta. A.3 Sulla misura della sanzione 23. Con un motivo di impugnazione fatto valere in via subordinata, il Ricorrente contesta l’entità della sanzione, ritenuta incongrua, e ne chiede la rideterminazione. 24. Il Collegio ritiene che tale domanda meriti accoglimento. 25. Sul punto, infatti, al Collegio appare eccessiva, a fronte delle violazioni di cui il sig. Alessio è stato ritenuto responsabile, la sanzione inflittagli dalla CGF, pur in riduzione di più gravosa misura imposta in prime cure. 26. A tale conclusione il Collegio è indotto considerando la posizione sub-apicale del sig. Alessio nell’organigramma tecnico del Siena, nonché esigenze di riequilibrio della sanzione da infliggere all’odierno Ricorrente rispetto alle sanzioni irrogate ad altri soggetti sanzionati per la medesima violazione in relazione agli stessi fatti. 27. In conclusione, dunque, la domanda proposta dal Ricorrente in via subordinata deve essere accolta. La sanzione inflitta dalla CGF deve essere sostituita con una squalifica fino al 15 ottobre 2012. B. Sulle istanze cautelari ed istruttorie Alla luce di quanto precede, rimangono assorbite le richieste cautelari ed istruttorie dedotte dalle parti. C. Sulle spese 28. Atteso l’accoglimento solo parziale del ricorso presentato dal sig. Alessio, appare equo al Collegio disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite e porre le spese arbitrali, per onorari e spese del Collegio Arbitrale a carico delle parti, nella misura del 50% ciascuno. Considerando il numero delle ore dedicate a questo arbitrato, nonché l’importanza e l’urgenza delle questioni nello stesso dedotte, si liquidano in EUR 6.000,00 gli onorari del Collegio Arbitrale. La misura delle spese documentate sostenute dal Collegio arbitrale sarà comunicata separatamente alle parti dalla Segreteria del TNAS. P.Q.M. Il Collegio arbitrale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: 1. Respinge la domanda principale formulata dal Sig. Angelo Alessio. 2. In parziale accoglimento della domanda subordinata formulata dal Sig. Angelo Alessio infligge al medesimo la sanzione della squalifica sino al 15 ottobre 2012. 3. Dichiara assorbita ogni altra domanda, anche di carattere istruttorio. 4. Dichiara integralmente compensate le spese del giudizio. 5. Pone a carico di ciascuna delle parti nella misura del 50%, ma con il vincolo di solidarietà, gli onorari del Collegio Arbitrale, liquidati come in parte motiva, e le spese documentate sostenute dal Collegio arbitrale, nella misura che sarà comunicata separatamente dalla Segreteria del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport, oltre IVA e CPA, se dovuti. 6. Pone a carico delle parti nella misura del 50%, il pagamento dei diritti amministrativi. 7. Dichiara incassati dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deliberato all’unanimità in data 10 ottobre 2012 e sottoscritto in numero di tre originali nel luogo e nella data indicate. F.to Luigi Fumagalli F.to Luca Di Nella F.to Enrico De Giovanni
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