CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 6 novembre 2012 promosso da: Sig. Marco Cavaliere / Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 6 novembre 2012 promosso da: Sig. Marco Cavaliere / Federazione Italiana Giuoco Calcio IL COLLEGIO ARBITRALE Avv.Guido Cecinelli – Presidente Pres.Dr.Bartolomeo Manna – Arbitro Avv.Gabriella Palmieri - Arbitro nominato ai sensi del Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e Disciplina per gli Arbitri ("Codice"), nel procedimento Prot. n.1733 del 10.7.2012 – 617 promosso da: CAVALIERE MARCO (c.f..: CVLMRC91P30G912K), nato a Portoferraio il 30.9.1991, residente in Via Sghinghetta n.2 – 57037 Portoferraio (LI), tesserato con la A.S.D. AudaceIsola d’Elba, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Giotti del Foro di Siena ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Mazzini n.4 – Colle di Val d’Elsa (SI), giusta procura in atti - istante – Contro Federazione Italiana Giuoco Calcio, (P.IVA 01357871001-cod.fisc.: 05114040586), con sede in Roma alla Via Gregorio Allegri n.14, in persona del Presidente Dott.Giancarlo Abete, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Gallavotti e Stefano La Porta, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via Po n.9, giusta delega in atti - convenuta - FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO La vicenda de qua, trae origine dalla decisione del Giudice Sportivo territoriale per il Campionato di II^ Categoria organizzato dal Comitato Regionale Toscana della L.N.D., di infliggere al tesserato Marco Cavaliere la sanzione della squalifica per cinque anni, con preclusione dalla permanenza in qualsiasi rango della F.I.G.C. Il suddetto provvedimento veniva impugnato avanti la C.D.T.T., la quale, con il Comunicato Ufficiale n.74 del 14.6.2012 dichiarava inammissibile il reclamo, perché tardivo. Nella gara Venturina/Audace Isola d’Elba disputata il 13.5.2012 per il Campionato di II^ categoria, il Sig.Marco Cavaliere, calciatore della Audace Isola d’Elba, veniva espulso per doppia ammonizione e “alla notifica, colpiva con due pugni il direttore di gara, che veniva raggiunto alla bocca, provocandogli una ferita al labbro ed ad un occhio. Non domo, aggrediva nuovamente l’arbitro, nel frattempo caduto a terra, con calci alla schiena e schiaffi al volto. A causa delle gravi conseguenze fisiche riportate nell’aggressione, il direttore di gara era costretto a sospendere definitivamente l’incontro. Perdurando, poi, il dolore l’Arbitro doveva ricorrere alle cure ospedaliere presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Piombino, dove gli veniva rilasciata certificazione medica acquisita agli atti. Tutto ciò premesso, il Giudice Sportivo Territoriale, valutate le infrazioni commesse di particolare gravità, dispone altresì, la preclusione definitiva alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. ex art.19 c.3 C.G.S.”. La difesa del Sig.Marco Cavaliere eccepiva l’erroneità della pronuncia di inammissibilità del reclamo, relativamente al decorso del termine per impugnare la decisione, che era stata pubblicata sul C.U. n.67 del 17.5.2012, mentre il ricorso in appello era stato inviato a mezzo lettera raccomandata A.R. il 26.5.2012 e, dunque, nove giorni dopo la pubblicazione, con violazione del termine previsto dall’art.46 c.4 C.G.S. di sette giorni. Assumeva la difesa del Cavaliere che la C.D.T. non aveva tenuto conto che la Audace Isola d’Elba, il giorno dopo la pubblicazione, aveva richiesto gli atti ufficiali sui quali si era fondata la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, con ricezione del C.R.T. il 18.5.2012, che inviava gli atti a mezzo fax il 21.5.2012. Pertanto, la difesa del Cavaliere considerava la richiesta ufficiale suddetta, come una dichiarazione di reclamo e, conseguentemente, il termine per il reclamo doveva partire dalla ricezione degli atti ufficiali. Assumeva ancora il Cavaliere che, poiché gli atti ufficiali erano stati ricevuti dalla Società il 21.5.2012, i motivi di reclamo inviati il 26.5.2012, entro il termine di sette giorni, erano tempestivi. Nel merito, la difesa del Cavaliere eccepiva la falsità delle dichiarazioni contenute nel rapporto arbitrale, con riferimento alle dichiarazioni rese da altri tesserati della stessa Società Audace Isola d’Elba e chiedeva l’ammissione di approfondimenti circa lo svolgimento dei fatti. Si costituiva in giudizio la FIGC chiedendo l’inammissibilità dell’istanza e, in subordine, il rigetto della stessa. Veniva esperito alla prima udienza del 14.9.2012, il tentativo di conciliazione, con esito negativo. Il Collegio autorizzava le parti al deposito di memorie, rinviando il giudizio per la discussione all’udienza del 23.10.2012. All’udienza del 23.10.2012 le parti discutevano la causa, e il Collegio si riservava la decisione. MOTIVI Preliminarmente, il Collegio ritiene ininfluenti i richiesti approfondimenti istruttori, circa le dichiarazioni scritte dei tesserati dell’Audace Isola d’Elba, stessa squadra del Sig.Marco Cavaliere, ritenute assorbite dal rapporto arbitrale. L’istanza introduttiva del presente giudizio è infondata e, come tale, deve essere rigettata. La Commissione Disciplinare Territoriale fondava la sua decisione circa l’inammissibilità del proposto reclamo, sugli artt.44 e 46 C.G.S. (impugnazioni delle decisioni emesse dai Giudici Sportivi Territoriali), laddove al 4° comma dell’art.46 è previsto il termine di sette giorni a decorrere dalla pubblicazione del Comunicato Ufficiale con il provvedimento adottato nei confronti dell’istante. Il Collegio osserva che la richiesta dei documenti ufficiali sui quali si basa il provvedimento adottato, non può essere considerata quale “trasmissione del reclamo”, anche in considerazione del fatto che la Società Audace Isola d’Elba con la richiesta sopra detta, esprimeva solo ed unicamente la volontà di prendere visione degli atti. Il Collegio ritiene che, nella fattispecie, non c’è stata violazione del diritto di difesa, anche perché il referto arbitrale descritto nella decisione di Prime Cure, permetteva ampiamente l’esercizio dei propri diritti al Sig.Marco Cavaliere. Pertanto, la declaratoria di inammissibilità del reclamo proposto, è legittima e priva di vizi logico giuridici, ed è riconducibile solo all’errore commesso circa lo spirare del termine decadenziale di sette giorni dalla pubblicazione della decisione sul Comunicato Ufficiale. Ancora priva di pregio è la deduzione circa il mancato esaurimento dei due Gradi Endofederali, poiché il Secondo Grado è rimasto coinvolto nella decadenza imputabile solo all’istante, il quale ha sicuramente avuto la possibilità di esercitare il proprio diritto di difesa. Per quanto attiene al merito della controversia, il Collegio osserva che l’incontro Venturina/Audace Isola d’Elba del Campionato di II^ Categoria appartiene alla categoria dilettanti, che l’arbitro è appena diciottenne e il Sig.Cavaliere Marco è ventunenne. L’art.35 del Codice di Giustizia Sportiva attribuisce al referto dell’arbitro “piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”, superabile solo, a fini limitati, con riprese filmate o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale. La fede privilegiata del referto arbitrale, è confermata dalla costante giurisprudenza del T.N.A.S. (CAMPO/FIGC 29.9.2011; PUCCI/FIGC 22.11.2011; MARASCHINI/FIGC 23.4.2012; CAVALLO/FIGC 25.7.2012). La valutazione della natura e della gravità dei fatti ascritti al Sig.Marco Cavaliere, deve essere, pertanto, condotta sulla base di quanto deducibile dal referto arbitrale in atti. In tale contesto i gravi fatti verificatisi, anche se, in potenza, estranei all’indole del Sig.Marco Cavaliere, non possono essere considerati causa di giustificazione o attenuanti per valutare la natura dei fatti commessi, che restano gravissimi e censurabili, nonché ingiustificati. Laddove anche i fatti addebitati al Cavaliere si fossero svolti come da questi ricostruiti (anche se, in tal senso, c’è totale assenza di riscontro probatorio), essi rimarrebbero ugualmente gravi e sanzionabili nella stessa misura. Le sanzioni adottate non sono in contrasto con le regole interne della Federazione, con le norme imperative della legge italiana e con i principi fondamentali del diritto. In conclusione, dunque, il ricorso deve essere rigettato e la decisione impugnata confermata. Sussistono validi motivi per compensare le spese di lite, vista la giovane età del ricorrente ancora non produttivo di reddito adeguato. Le spese del funzionamento del Collegio Arbitrale seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo. P.Q.M. Il Collegio arbitrale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: 1) respinge l’istanza di arbitrato del Sig.Marco Cavaliere e conferma l’impugnata decisione meglio indicata in parte motiva. 2) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite. 3) Condanna il Sig.Marco Cavaliere al pagamento delle spese di funzionamento del Collegio Arbitrale, liquidate in € 1.000,00 (mille/00), fermo il vincolo di solidarietà. 4) Condanna, altresì, il Sig.Marco Cavaliere, al pagamento dei diritti del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport. 5) Dichiara incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deciso in Roma il 6.11.2012 e sottoscritto in numero di 3 originali nel luogo e nella data di seguito indicata. Roma, 6.11.2012 F.to Guido Cecinelli – Presidente F.to Bartolomeo Manna – Arbitro F.to Gabriella Palmieri – Arbitro
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