Pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 15.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SAN GIOVANNI PELINO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PERDITA DELLA GARA ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA SAN GIOVANNI PELINO / SANGREGORIESE DISPUTATA IL 14/10/2012 PER IL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA (C.U. N.19 DEL 25.10.2012 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 26 del 15.11.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SAN GIOVANNI PELINO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PERDITA DELLA GARA ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA SAN GIOVANNI PELINO / SANGREGORIESE DISPUTATA IL 14/10/2012 PER IL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA (C.U. N.19 DEL 25.10.2012 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).
Con appello ritualmente proposto, la Società A.S.D. San Giovanni Pelino ha chiesto la riforma della decisione di cui in epigrafe adottata dal G.S. in quanto dai documenti esistenti presso il Comitato Regionale Abruzzo il giocatore Zamat Remus alla data della partita non aveva compiuto i sedici anni né risultava che lo stesso fosse stato autorizzato dal Comitato Regionale a partecipare ad attività agonistiche.
Ha dedotto l’appellante che è stata tratta in errore circa l’utilizzo del calciatore Zamat in quanto nella fase di tesseramento il Comitato Regionale Abruzzo non le avrebbe rappresentato quanto dispone l’art. 34 delle N.O.I.F. che impedirebbe l’utilizzo e comunque, che il calciatore Zamat ha partecipato alla gara solo per 15 minuti non incidendo sul risultato finale. Ha pertanto concluso per l’annullamento della decisione del primo giudice e in subordine per una sanzione più lieve rispetto a quella della perdita della gara.
La società contro interessata ha fatto pervenire deduzioni rappresentando l’infondatezza della tesi avversa, insistendo per il rigetto dell’appello.
Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non merita accoglimento.
Dalla normativa richiamata si evince chiaramente che il calciatore infrasedicenne, per poter partecipare ad una gara del campionato di pertinenza deve essere in possesso della prescritta autorizzazione. E’ pur vero che il Comitato Regionale Abruzzo ha autorizzato il tesseramento del calciatore Zamat ma non certamente il suo utilizzo nelle gare di campionato, cosa, ovviamente, ben diversa.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare,
DELIBERA
di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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