FIGC – Commissione di Garanzia della Giustizia Sportiva – stagione sportiva 2012-2013 – – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 38/CG del 19/11/12 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL PROF. PIERO SANDULLI, PRESIDENTE DELLA II SEZIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL DISPOSTO DI CUI ALL’ART. 28, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA E ALL’ART. 2, COMMA 1, LETTERA B), DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI APPARTENENTI AD ORGANI DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA, VIOLAZIONE COMMESSA IN ROMA IL 22 AGOSTO 2012 (Nota n. 2450/206 pf 12-13/SP/AM/blp del 29 ottobre 2012).
FIGC - Commissione di Garanzia della Giustizia Sportiva – stagione sportiva 2012-2013 - – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 38/CG del 19/11/12
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL PROF. PIERO
SANDULLI, PRESIDENTE DELLA II SEZIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA
FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL DISPOSTO DI CUI ALL’ART. 28, COMMA 2,
DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA E ALL’ART. 2, COMMA 1, LETTERA B),
DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI APPARTENENTI AD ORGANI DELLA
GIUSTIZIA SPORTIVA, VIOLAZIONE COMMESSA IN ROMA IL 22 AGOSTO 2012
(Nota n. 2450/206 pf 12-13/SP/AM/blp del 29 ottobre 2012).
All’esito di attività istruttoria, chiesta con nota 24 settembre 2012 dal Presidente della
Commissione di Garanzia della Giustizia Sportiva, il Procuratore Federale con atto del 29 ottobre
2012 ha deferito al giudizio della stessa Commissione il Prof. Piero Sandulli, Presidente della II
sezione della Corte di Giustizia Federale, per la violazione disciplinare di cui in epigrafe,
commessa con dichiarazioni raccolte telefonicamente da un giornalista di Radio Capital a
commento e spiegazione della decisione di appello 20 agosto 2012 della Corte di Giustizia a
Sezioni Unite (dispositivo pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 029 del 22 agosto 2012) nel
procedimento disciplinare a carico del tesserato Antonio Conte, allenatore in carica della Juventus
Football Club s.p.a.
Era accaduto in particolare – come si evince dall’atto di deferimento e dalla documentazione
allegatavi – che il tesserato Antonio Conte fosse stato incolpato, con riguardo alla sua precedente
attività di allenatore del Siena A.C., di omessa denunzia di illeciti sportivi a lui noti (art. 7, comma
7, del Codice di Giustizia Sportiva) consistenti in aggiustamenti concordati degli incontri Novara-
Siena del 1° maggio 2011 (conclusosi con punteggio di 2 pari) e Albinoleffe-Siena del 29 maggio
2011 (conclusosi con punteggio di 1-0). La Commissione Disciplinare Nazionale con decisione
pubblicata mediante Comunicato Ufficiale n. 11/CDN del 10 agosto 2012 aveva ritenuto
responsabile il Conte di entrambi gli episodi di omessa denunzia, e gli aveva inflitto la sanzione
della squalifica per la durata di dieci mesi. A seguito di appello del tesserato la Corte di Giustizia
Federale a Sezioni Unite, con decisione del 20 agosto 2012, pubblicata mediante Comunicati
Ufficiali n. 029 del 22 agosto 2012 (solo dispositivo) e n. 031 del 23 agosto (motivazione), in
parziale riforma della decisione impugnata aveva prosciolto il Conte dall’accusa relativa
all’aggiustamento della partita Novara-Siena, ma aveva confermato la responsabilità per il secondo
episodio, lasciando immutata la squalifica per dieci mesi e così dunque “rideterminando la
sanzione”.
Con riferimento a tale decisione di seconda istanza il Prof. Piero Sandulli, che aveva fatto
parte del Collegio giudicante di secondo grado, era stato interpellato poche ore dopo la
pubblicazione del dispositivo da un giornalista di Radio Capital, e la conversazione telefonica si era
svolta nei seguenti termini.
SANDULLI: Beh, per Conte diciamo che sostanzialmente uno dei due…, una delle due
incolpazioni di omessa denunzia è venuta meno l’altra invece ci è sembrata molto grave forse
probabilmente avrebbe dovuto essere rubricata in un altro modo e quindi la conferma della
sanzione.
GIORNALISTA: Quindi perché una è stata accolta e l’altra no ci può spiegare bene?
SANDULLI: Perché quella nei confronti della partita Novara-Siena non abbiamo ritenuto che
vi fosse stata un’omessa denunzia perché…. appunto tutto sommato sembrava un
pochettino….curioso sto’ fatto che…. Un allenatore così esperto come Conte si va a mettere nello
spogliatoio a dire questa la pareggiamo… insomma mi sembra poco logico. L’altra no, l’altra
invece aveva parecchi elementi forse stavamo…. Più che sull’omessa denunzia si poteva ipotizzare
qualcosa di diverso.
GIORNALISTA: Sto capendo che se il Procuratore Palazzi avesse proposto l’illecito in
questo secondo grado di giudizio forse sarebbe stato accolto.
SANDULLI: Beh guardi che questo già se l’è posto la sentenza di primo grado questo
problema e… sì probabilmente non so se sarebbe stato accolto però forse sarebbe stato più
coerente con il problema giuridico che si è posto.
GIORNALISTA: Insomma Conte può essere soddisfatto? Gli è andata bene?
SANDULLI: Beh, lui da una delle due parti è stato assolto quindi indubbiamente, certamente,
gli è andata bene. Cioè nel senso che in uno dei due illeciti si è data ragione alla sua difesa e a lui.
L’altra….. ci è sembrata appunto tale da poter invece confermare le pena.
GIORNALISTA: Cioè avrebbe preso molto di più se fosse stato un illecito e non una omessa
denunzia questo chiedo.
SANDULLI: Se fosse stato un illecito sarebbero stati tre anni.
Sulla base di tali circostanze di fatto, riecheggiate dalla stampa con tonalità variamente
polemiche fin dall’indomani dell’intervista, il Procuratore Federale ha contestato al Prof. Piero
Sandulli la violazione del dovere di assoluta riservatezza cui alla stregua delle norme richiamate in
epigrafe sono tenuti gli appartenenti agli organi della Giustizia Sportiva con riferimento a
procedimenti disciplinari vuoi pendenti, vuoi già definiti, vuoi semplicemente possibili, anche se di
altrui competenza. L’incolpato, sentito dagli inquirenti, ha negato che nel fatto potesse ravvisarsi la
violazione contestatagli, assumendo di non aver trattato con il giornalista il merito della vicenda
processuale e di avere soltanto inteso spiegare la decisione “al fine di prevenire eventuali polemiche
che potevano scaturire nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del dispositivo e il deposito
della motivazione” (di fatto avvenuto il giorno successivo).
Con successiva memoria difensiva, depositata il 13 novembre 2012, il Prof. Sandulli ha
con più ampia motivazione respinto l’addebito, sostenendo in fatto di essersi limitato a fornire al
giornalista la spiegazione del percorso argomentativo del giudice di appello senza esprimere
personali considerazioni, e in diritto che l’obbligo di riservatezza imposto dall’ordinamento
sportivo attiene agli ambiti per definizione “riservati” (tipicamente i processi interni di formazione
della decisione), non anche a informazioni destinate a divenire di pubblico dominio, come nel caso
di specie lo divennero nel giro di poche ore con il deposito dell’atto nella sua interezza. Ha
soggiunto che le sue dichiarazioni non avevano arrecato alcun vulnus alla credibilità del corpo
giudicante, e ha richiamato come precedenti giurisprudenziali utili alcune decisioni della Sezione
Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura che, per i magistrati ordinari, indicavano i
limiti di estensione del dovere di riservatezza.
Nell’adunanza del 14 novembre 2012 il Procuratore Federale ha chiesto affermarsi la
responsabilità dell’incolpato per l’infrazione contestatagli e applicarsi la sanzione
dell’ammonimento. Il Prof. Sandulli si è riportato alle argomentazioni sviluppate nella memoria.
La Commissione di Garanzia osserva che a fondamento dell’incolpazione del Prof. Piero
Sandulli, illustre e stimato componente della Corte di Giustizia, la Procura Federale ha posto le
previsioni della normativa disciplinare che qui letteralmente si riportano:
“ I componenti degli Organi di giustizia sportiva sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei
principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa e ad altri
mezzi di comunicazione in ordine ai processi in corso o a quelli nei quali siano stati chiamati a
pronunciarsi” (art. 28, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in specificazione del principio
enunciato per tutti i tesserati dall’art. 1, comma 2, dello stesso Codice).
“i componenti degli Organi della giustizia sportiva (…) non possono rilasciare dichiarazioni in
ordine al merito, allo svolgimento o alla definizione di procedimenti davanti a organi della
giustizia sportiva, anche se diversi da quello di appartenenza. I componenti di organi collegiali non
possono dare notizie sulle opinioni che essi stessi o altri membri hanno espresso nel corso delle
camere di consiglio” (art. 2, comma 1, lettera b, del Regolamento di disciplina dei componenti
degli Organi di giustizia sportiva).
Premesso che in linea di fatto la vicenda in esame è del tutto pacifica, nel senso che la
conversazione tra il giornalista e il Prof. Sandulli si è effettivamente svolta, come riconosciuto
dall’incolpato, negli esatti termini riferiti, questa Commissione condivide anzitutto, in diritto, la
notazione del Procuratore Federale secondo cui le violazioni delle norme disciplinari sopra riportate
configurano infrazioni di pura condotta. Esse prescindono cioè dal verificarsi di un evento di danno
e quindi anche dall’accertamento, positivamente provato ovvero presunto, di una lesione
all’immagine dell’organo di giustizia o di una compromissione recata al corretto suo
funzionamento. Occorre, ancora, precisare che il divieto di dichiarazioni così tematizzate ha
carattere incondizionato ed è altresì categorico, nel senso che non è affievolito o limitato da
eccezioni oggettive o soggettive. Non sono previste, in altre parole, circostanze attinenti al contesto
situazionale o alle intenzioni del dichiarante che possano giustificare, se contrarie alla regola, la
condotta del medesimo ed escluderne la punibilità.
Ciò posto, e avuto presente il tenore della conversazione, non sembra seriamente dubitabile
che il Prof. Sandulli, nel corrispondere alla sollecitazione del giornalista, abbia per l’appunto
trattato il merito di un argomento sul quale avrebbe dovuto conservare il più assoluto silenzio, tanto
più avendo fatto parte del collegio giudicante nel procedimento che così vivamente aveva coinvolto
l’opinione pubblica. Né interessa stabilire se il Prof. Sandulli abbia ceduto all’insistenza del
giornalista per mera urbanità verso l’interlocutore, o perché convinto in buona fede che fosse
opportuno fornire al pubblico un criterio per interpretare nel modo giusto la decisione curiale di cui
al momento era noto soltanto il dispositivo. E’ piuttosto da rilevare che il cenno esplicativo del Prof.
Sandulli ha per così dire sconfinato, con una punta di imprudenza ulteriore, dalla pura esegesi,
prospettando il plausibile rischio – sebbene superato dagli eventi - per il secondo addebito
mosso ad Antonio Conte in riferimento all’incontro Albinoleffe/Siena di incorrere in una
qualificazione ben più severa. Il che si risolveva in una sottile suggestione critica, certo non
particolarmente corretta sebbene non se ne indicasse apertamente il destinatario.
Il Prof. Piero Sandulli non può pertanto sottrarsi, così ritiene questa Commissione di
Garanzia, all’affermazione di responsabilità disciplinare per la violazione delle norme richiamate
nell’atto di deferimento. Occorre tuttavia precisare, con riguardo appunto alla normativa e con
un’importante conseguenza sul piano della sanzione, che non ogni indebita dichiarazione di addetti
alla giustizia sportiva costituisce, per il solo fatto di essere indebita, anche offesa al principio o ai
principi di riservatezza. Il riferimento alla riservatezza si rinviene bensì nell’art. 28, comma 2, del
Codice di Giustizia Sportiva (non anche nell’art. 2 del Regolamento di Disciplina), dove però
l’enunciato deontico “non possono rilasciare dichiarazioni” è collegato mediante la congiunzione
“e” all’enunciato “sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza”. Sicché
dalla stessa struttura sintattica della norma si ricava che la violazione del principio di riservatezza è
solo un caso particolare di dichiarazione indebita, connotato certamente da maggior gravità, nella
misura in cui determinate informazioni non possono e non devono essere divulgate perché coperte
deontologicamente da una forma di segreto a garanzia della funzionalità dell’Organo di giustizia, o
della sua immagine, o della libertà morale dei componenti.
Poiché può ragionevolmente dirsi che le parole sfuggite al Prof. Sandulli nel colloquio
telefonico con il giornalista non hanno travalicato il sottile confine che delimita l’insieme
concettuale delle dichiarazioni contrarie alla riservatezza entro il più vasto insieme delle
dichiarazioni indebite, deve senz’altro escludersi dal novero delle sanzioni possibili quella
rigidamente prevista dall’art. 4, lettera d) del Regolamento disciplinare per la violazione del dovere
di riservatezza, e cioè la destituzione. Tenuto conto delle circostanze, ma anche della levatura
scientifica e professionale dell’incolpato e dei meriti acquisiti per la prolungata e ineccepibile
collaborazione nell’ambito del sistema della giustizia sportiva, reputa la Commissione di Garanzia
di dover infliggere al Prof. Piero Sandulli la sanzione minima dell’ammonimento, prevista dall’art.
4, lettera a), del Regolamento di Disciplina.
PER TALI MOTIVI
la Commissione di Garanzia della Giustizia Sportiva, visti gli art. 8 e 4 del Regolamento
disciplinare per i componenti degli Organi della Giustizia Sportiva, dichiara il Prof. Piero Sandulli
responsabile della violazione disciplinare contestatagli, e infligge al medesimo la sanzione
dell’ammonimento.
PUBBLICATO IN ROMA IL 19 NOVEMBRE 2012
IL PRESIDENTE
(dott. Pasquale de Lise)
Share the post "FIGC – Commissione di Garanzia della Giustizia Sportiva – stagione sportiva 2012-2013 – – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 38/CG del 19/11/12 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL PROF. PIERO SANDULLI, PRESIDENTE DELLA II SEZIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL DISPOSTO DI CUI ALL’ART. 28, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA E ALL’ART. 2, COMMA 1, LETTERA B), DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI APPARTENENTI AD ORGANI DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA, VIOLAZIONE COMMESSA IN ROMA IL 22 AGOSTO 2012 (Nota n. 2450/206 pf 12-13/SP/AM/blp del 29 ottobre 2012)."