CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 25 del 27/11/2012 – sig. Paolo Ferraresi/Federazione Italiana Twirling

CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 25 del 27/11/2012 - sig. Paolo Ferraresi/Federazione Italiana Twirling L’Alta Corte di Giustizia Sportiva, composta da dott. Riccardo Chieppa, Presidente e Relatore, dott. Alberto de Roberto, dott. Giovanni Francesco Lo Turco, prof. Roberto Pardolesi, ha pronunciato la seguente DECISIONE nel giudizio introdotto dal ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 29/2012, presentato in data 5 novembre 2012 dal dott. Franco FERRARESI, rappresentato e difeso dall’avv. Maria Elena Porqueddu contro la Federazione Italiana TWIRLING (FITw), rappresentata e difesa dall’avv. Nuri Venturelli, per l’annullamento e la riforma della decisione della Commissione d’Appello federale in materia di interpretazione dell’art. 24, comma 1, lett. e), dello Statuto federale, a seguito della quale non sarebbe accettata la candidatura alla presidenza federale del ricorrente in vista della prossima assemblea elettiva; uditi, nell’udienza del 22 novembre 2012, il Relatore, Presidente Riccardo Chieppa, l’avv. Maria Elena Porqueddu per il ricorrente e l’avv. Nuri Venturelli per la F.I.Tw.; RITENUTO IN FATTO 1. Con ricorso depositato il 5 novembre 2012, il dott. Franco Ferraresi, ritenendo di avere interesse alla riforma della decisione della Commissione di Appello federale, nella qualità di tesserato della Federazione Italiana Twirling, interessato alla presentazione della propria candidatura per la carica di Presidente federale, ha svolto ampie contestazioni sulla interpretazione data dalla “decisione” impugnata relativa al quesito proposto, in data 9 ottobre 2012, dal Presidente della Federazione in merito al requisito dell’anzianità biennale nel tesseramento. La predetta Commissione, in data 12 ottobre 2012, aveva espresso il parere (qualificato come decisione) nel senso che “il periodo di tesseramento per la candidatura alla carica di Presidente e di Consigliere in rappresentanza delle A.S. deve essere, in ognuno dei due casi previsti, di anni 2 (due)”. Nel ricorso si contesta tale soluzione adottata dalla Commissione, ritenendola erronea relativamente alla ipotesi di status di tesserato attuale: vengono dedotte diverse considerazioni, sull’interpretazione letterale del requisito prescritto (“essere tesserato della FITw o esserlo stato per almeno due anni, anche non consecutivi”) con richiamo anche all’interpretazione secondo la volontà del legislatore e alla notevole rilevanza della questione per l’ordinamento sportivo, nonché ad una interpretazione logica ed analogica. Con ordinanza 5 novembre 2012 (lo stesso giorno della presentazione del ricorso, data la richiesta di misure cautelari e la fissazione delle elezioni all’8 dicembre p.v.) il Presidente dell’Alta Corte ha ritenuto indispensabile, anche ai fini della ammissibilità del ricorso e di ogni provvedimento anche cautelare o di fissazione urgente della discussione del ricorso, disporre l’acquisizione del testo integrale dello Statuto Federale e di ogni atto regolamentare che disciplini i rimedi di giustizia endofederali, compresi quelli relativi ai procedimenti elettorali degli organi federali; nonché chiarimenti documentati sulla situazione, anche cronologica, di tesseramento dell’attuale ricorrente e della sua qualifica in ambito sportivo, nonché sullo stato del procedimento elettorale preparatorio. Pertanto, ha assegnato alla Federazione il termine del 12 novembre 2012 per il deposito degli atti predetti, eventualmente anche in via telematica, dandone contestuale comunicazione con lo stesso mezzo alla difesa della controparte ricorrente e ha, inoltre, disposto l’abbreviazione dei termini ancora da decorrere alla metà in relazione alla data prefigurata delle elezioni. Si è costituita la Federazione Italiana Twirling in data 9 novembre 2012, provvedendo agli adempimenti istruttori richiesti ed eccependo: 1) la inammissibilità del ricorso: a) non essendo il parere della Commissione di Appello federale, per sua natura, un provvedimento suscettibile di impugnazione avanti ad Organi di Giustizia ed essendo peraltro privo di contenuto decisorio nei confronti di qualsiasi tesserato; b) il parere reso da un organo federale non rientrerebbe tra le materie devolute alla Alta Corte di Giustizia sportiva, ai sensi dell’art. 1 del Codice, per difetto di competenza dell’Alta Corte, la quale peraltro non potrebbe emettere un parere sulle norme dello statuto federale della F.I.Tw. richiesto da un semplice tesserato; c) manca una qualsiasi pronuncia di organo federale sulla candidatura semplicemente depositata, mentre l’accertamento della regolarità delle candidature competerebbe alla Segreteria generale, ai sensi dell’art. 18, comma 1, del Reg. Organico, con possibilità di ricorrere contro un provvedimento di non ammissibilità alla Commissione di Appello federale e, successivamente, all’Alta Corte. 2) il rigetto del ricorso, essendo infondato in merito alla interpretazione dell’art. 24 dello Statuto Federale, con richiamo alle considerazioni espresse nell’anzidetto parere, basato su una “motivazione chiarissima, logica e coerente”. Il ricorrente, con memoria 16 novembre 2012 nella imminenza della discussione, ha ampiamente controdedotto in merito alla eccepita inammissibilità del ricorso e si è richiamato ai precedenti in materia, contrari alla interpretazione “fornita dalla CAF”. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.- Preliminarmente deve essere verificata la ammissibilità del ricorso a questa Alta Corte sotto un duplice profilo: notevole rilevanza per l’ordinamento sportivo; valore dell’atto impugnato come semplice parere, non costituente, come tale, né provvedimento di rifiuto della candidatura dell’attuale ricorrente, né tantomeno definizione di una fase giudiziale di giustizia sportiva e quindi tale da rappresentare l’«avvenuto esaurimento dei rimedi o ricorsi previsti dalla giustizia sportiva federale» (art. 1, comma 3, Codice Alta Corte, in relazione all’art. 11 bis, comma 1, Statuto del Coni). Al primo profilo deve essere data risposta positiva, in quanto il contenuto di fondo della controversia riguarda un problema che coinvolge un aspetto fondamentale della elezione dei massimi organi della Federazione (Presidente e Consiglieri federali) e coinvolge aspetti interpretativi sul piano più generale nell’ordinamento sportivo, tenuto anche conto di analoghe o similari formulazioni di requisiti elettorali in numerose altre Federazioni sportive. Infatti, la controversia si impernia sul requisito del possesso di tesseramento da almeno due anni, anche non consecutivi, e sulla sua applicazione in ogni ipotesi, o meno, di candidatura a Presidente e Consigliere federale in rappresentanza delle Associazioni sportive. 2.- Il secondo profilo conduce invece alla inammissibilità del ricorso, in quanto la dichiarata “decisione” della Commissione di Appello federale, in realtà, è un semplice parere emesso in astratto, come risulta dal contenuto e dalla iniziativa della richiesta del Presidente federale, senza alcuna delle caratteristiche di contenzioso, e, come tale, senza alcun effetto vincolante per gli organi federali, che sarebbero stati successivamente chiamati a definire la regolarità delle candidature (non ancora presentate) in sede di procedimento elettorale preparatorio per le elezioni dei massimi organi federali. Neppure la invocata nota del Presidente federale 30 ottobre 2012, che preannuncia una futura sua applicazione dell’anzidetto parere, preavvertendo che “l’interpretazione della Corte sarà da me, com’e naturale e doveroso, applicata”, può valere come recepimento formale e provvedimentale del parere. Ciò deve ritenersi, sia per il valore di preannuncio di un futuro intendimento o atteggiamento (non ancora adottato), sia per la preminente esigenza di preliminare accoglimento di una interpretazione conforme all’ambito delle funzioni presidenziali. Infatti, la competenza della verifica ed ammissione delle candidature sarebbe spettata al Segretario Generale, con previsioni duplici, e non ancora coordinate, di ricorso al Consiglio federale entro tre giorni secondo il Regolamento organico (art. 18), ovvero alla CAF secondo il sopravvenuto nuovo Statuto Federale (art. 21, comma 7), ovvero al Consiglio federale (controversie sulla interpretazione delle norme - art. 38 Statuto). Si aggiunga inoltre che, secondo le norme statutarie (sia dello Statuto vigente, per effetto della approvazione del Coni - 8 ottobre 2012 - e della relativa pubblicazione sul sito federale, sia del precedente Statuto), l’organo deputato a fornire, in via amministrativa, l’interpretazione ufficiale delle norme federali è il Consiglio federale (art. 15, comma 11, lett. f, sia dello Statuto federale 2012 sia di quello del 2010), come per le eventuali controversie relative all’interpretazione delle stesse norme (art. 38, di ambedue gli Statuti federali). 3.- Tuttavia si deve ritenere che, anche nei procedimenti di Giustizia sportiva, possa essere applicato l’istituto dell’errore scusabile, originato nella giurisdizione amministrativa, man mano applicato in via generale, come elemento di ragionevole temperamento volto a garantire una effettività di tutela ed un giusto procedimento quando il giudicante rilevi, anche d’ufficio, una situazione di mancanza di responsabilità nella erronea applicazione di disposizione processuale della parte che subisce gli effetti preclusivi del ritardo o dell’erronea applicazione, quando siano addebitabili ad altri (alla controparte, compresa l’amministrazione, o al giudice, per oscillazioni o cambiamento di giurisprudenza, o all’autore della stessa normativa, per obiettiva incertezza e scarsa chiarezza). Nella specie sussiste, come risulta dalle norme sopra richiamate, una serie di incertezze derivanti in parte dal sopravvenire di uno Statuto federale comportante modifiche che rendono incerta ed assai dubbia la applicazione di preesistenti norme procedurali del Regolamento organico, rimasto non aggiornato. D’altro canto, nello stesso nuovo Statuto vi sono alcune disposizioni, di cui non è chiara per il tesserato, soprattutto in sede di prima applicazione, la concreta portata in ipotesi di parziale sovrapposizione normativa. Ed ancora la stessa Federazione, sia con la richiamata nota sulle candidature del Presidente federale 30 ottobre 2012, sia con la qualificazione di “decisione” adottata dalla Commissione di Appello Federale, come del resto riportata nel sito ufficiale della FITw, ha creato condizioni idonee a far ritenere la sussistenza di un errore scusabile. Pertanto, in relazione alla previsione della data delle elezioni fissate all’8 dicembre p.v., si impone la fissazione di un termine breve, di tre giorni (del resto analogo a quello già previsto dall’art. 18 R.O.), per consentire al ricorrente la riassunzione, con proposizione del ricorso avanti alla C.A.F. (Commissione d’Appello federale, secondo la denominazione dell’art. 21 dello Statuto) in ordine al rifiuto di ammissione della sua candidatura a Presidente federale per mancanza di biennio di tesseramento. 4.- Sussistono giusti motivi, in relazione al complesso degli elementi caratterizzanti la presente controversia e la sua novità, per compensare interamente le spese del giudizio. P. Q. M. L’ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA DICHIARA inammissibile il ricorso; CONCEDE l’errore scusabile e assegna tre giorni dalla comunicazione della presente decisione per la riassunzione avanti alla Commissione d’Appello federale; SPESE compensate; DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del Coni, il 22 novembre 2012. Il Presidente e Relatore F.to Riccardo Chieppa Depositato in Roma il 27 novembre 2012. Il Segretario F.to Alvio La Face
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