F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 058/CGF del 28 Settembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 095/CGF del 21 Novembre 2012 e su www.figc.it 2) RICORSO DEL HELLAS VERONA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ SEGUITO GARA VERONA/SPEZIA DEL 1.9.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 16 del 4.9.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 058/CGF del 28 Settembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 095/CGF del 21 Novembre 2012 e su www.figc.it 2) RICORSO DEL HELLAS VERONA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ SEGUITO GARA VERONA/SPEZIA DEL 1.9.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 16 del 4.9.2012) All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Verona/Spezia, disputato in data 1.9.2012 e valevole per il Xampionati di Serie “B”, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti ha inflitto alla Hellas Verona F.C. S.p.A. l’ammenda di € 2.000,00 “per aver i suoi sostenitori, al 40° del primo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un petardo”. L’entità della predetta sanzione è stata attenuata per avere il Giudice Sportivo riconosciuto la sussistenza, nel caso di specie, della circostanza attenuanta ex art. 14, comma 5, in relazione all’art. 13, comma 1, lett. b) C.G.S., in quanto la società ha concretamente operato con le forze dell’ordine, ai fini preventivi e di vigilanza. Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la Hellas Verona F.C. S.p.A., la quale chiede la riforma integrale della decisione del Giudice Sportivo, sostenendo che il comportamento sanzionato sarebbe stato erroneamente attribuito ai propri sostenitori anziché a quelli avversari, dal momento che il settore dal quale sarebbe stato lanciato il petardo sarebbe stato occupato dai tifosi della Spezia, così come risulta dalla documentazione prodotta dalla reclamante medesima. La società chiede, inoltre, in via subordinata, che venga riconosciuta la ricorrenza, nella specie, unitamente alla circostanza attenuante prevista dalla lettera b) dell’art. 13 comma 1, in caso di violazione degli artt. 11 e 12 C.G.S, di cui il Giudice Sportivo ha dato atto nella decisione impugnata, anche di quelle previste alle lettere b) c), d) e/o e) del medesimo articolo 13 comma 1 C.G.S. Ciò al fine di ottenere l’annullamento della sanzione irrogata, atteso che la compresenza di tre delle cinque circostanze attenuanti di cui all’art 13 comma 1 C.G.S. permette alla società di non rispondere per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori. Infine, la reclamante lamenta l’eccessiva entità della sanzione comminata. Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 28.9.2012, è presente l’Avv. Stefano Fanini, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel proprio ricorso. La Corte, esaminati gli atti, rileva come non vi sia certezza circa l’identificazione della tifoseria alla quale addebitare l’evento sanzionato, dal momento che la documentazione a disposizione della Corte stessa non è sufficiente a dirimere ogni dubbio. A tal proposito, la Corte precisa, infatti, (i) che dal referto dell’Arbitro si evince che la tribuna dalla quale sarebbe stato lanciato il petardo in questione era frequentata “quasi completamente” e non del tutto dalla tifoseria veronese, (ii) che, di conseguenza, tale settore dello stadio era occupato anche in larga parte dai tifosi ospiti, così come risulta, tra l’altro, dalla distinta dei nominativi dei sostenitori della Spezia ai quali erano stati consegnati biglietti di quella tribuna, (iii) che la Questura di Verona, in una comunicazione inviata alla Società, ha confermato tale circostanza e (iv) che l’atto in questione è stato posto in essere a seguito della realizzazione di un rigore da parte della Spezia e, quindi, ben potrebbe essere stato un atto di festeggiamento. Pertanto, alla luce di quanto sopra e considerata l’eccezionalità della fattispecie, non risultano ragionevoli elementi per poter stabilire con certezza quale sia la tifoseria alla quale attribuire l’evento sanzionato, nonostante siano stati acquisiti tutti gli elementi probatori necessari. Per questi motivi la C.G.F., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Hellas Verona F.C. di Verona, annulla la sanzione inflitta alla reclamante. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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