F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 058/CGF del 28 Settembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 095/CGF del 21 Novembre 2012 e su www.figc.it 3) RICORSO DEL SIG. MASSIMO SECONDO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI E A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 15.10.2012 INFLITTAGLI SEGUITO GARA SASSUOLO/PRO VERCELLI DEL 15.9.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 22 del 18.9.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 058/CGF del 28 Settembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 095/CGF del 21 Novembre 2012 e su www.figc.it
3) RICORSO DEL SIG. MASSIMO SECONDO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI E A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 15.10.2012 INFLITTAGLI SEGUITO GARA SASSUOLO/PRO VERCELLI DEL 15.9.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 22 del 18.9.2012)
Con reclamo ritualmente proposto il signor Massimo Secondo, Presidente della società F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l., ha impugnato la decisione con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B (Com. Uff. n. 22 del 18.9.2012), gli ha irrogato la sanzione disciplinare della inibizione fino a tutto il 15.10.2012 “per avere, al termine della gara, negli spogliatoi, proferito nei confronti dell’Arbitro espressioni offensive e accuse di parzialità,
infrazione rilevata dal Collaboratore della Procura Federale”. Con i motivi scritti, al contenuto dei quali ci si riporta per sintesi, il reclamante, pur dichiarandosi consapevole del privilegio riconosciuto agli atti ufficiali, afferma che, tenutosi conto della refertazione, non era credibile che l’Arbitro non avesse udito le presunte offese indirizzategli tant’è che nulla aveva riferito nel suo rapporto di gara. Circa il merito, ritenuta la necessità di contestualizzare la condotta addebitatagli, da considerarsi un mero sfogo critico conseguente al particolare andamento della gara, si è doluto della eccessiva gravosità della sanzione, non mitigata dalla circostanza che l’espressione da lui proferita non era stata accompagnata da atteggiamenti minacciosi e provocatori. Ha, infine, richiamato principi giurisprudenziali in materia di diritto di critica rilevando la sperequazione tra la sanzione irrogatagli rispetto a precedenti disciplinari del tutto analoghi. Ha concluso, pertanto, chiedendo, in via principale, l’annullamento e/o revoca della inibizione, e, in via subordinata, la limitazione della stessa al presupposto, e in ulteriore subordine la riduzione per quanto di giustizia.
Alla seduta del 28.9.2012, fissata davanti alla C.G.F. – 1^ Sezione – è comparso il difensore del reclamante, il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità. Il reclamo è infondato per quanto di ragione. Osserva, infatti, questa Corte che il comportamento del reclamante, concretizzatosi in espressione ingiuriose e di parzialità nei confronti dell’Arbitro, è ingiustificabile e peraltro in palese violazione del disposto di cui all’art. 1 C.G.S., che impone anche ai dirigenti l’obbligo di comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile
all’attività sportiva. Del tutto inconferenti si appalesano, al riguardo, i richiami a precedenti giurisprudenziali della
Corte di cassazione. Del tutto congrua è, pertanto, l’entità della sanzione irrogata all’odierno reclamante in applicazione dell’art. 19, commi 1, lett. h) e 3, C.G.S.. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Massimo Secondo e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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