F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 062/CGF del 10 Ottobre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 096/CGF del 21 Novembre 2012 e su www.figc.it 4) RICORSO DELL’A.C. PAVIA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE CESCA ALESSANDRO SEGUITO GARA PAVIA/V. ENTELLA DEL 30.9.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 37/DIV del 2.10.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 062/CGF del 10 Ottobre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 096/CGF del 21 Novembre 2012 e su www.figc.it
4) RICORSO DELL’A.C. PAVIA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE CESCA ALESSANDRO SEGUITO GARA PAVIA/V. ENTELLA DEL 30.9.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com.
Uff. n. 37/DIV del 2.10.2012)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 37/DIV del 2.10.2012, ha inflitto la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara al calciatore Cesca Alessandro.
Tale decisione veniva assunta perché, durante l’incontro Pavia/V. Entella disputato il 30.9.2012, il Cesca colpiva volontariamente, con una gomitata al volto, un avversario in svolgimento di gioco. Avverso tale provvedimento la società A.C. Pavia S.r.l. ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 3.10.2012 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 5.10.2012, inoltrava formale rinuncia all’azione.
La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall’A.C. Pavia S.r.l. di Pavia, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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