F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 066/CGF del 18 Ottobre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 097/CGF del 21 Novembre 2012 e su www.figc.it 2. RICORSO DELL’A.S.D. LUPA FRASCATI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ARTISTICO MARIO SEGUITO GARA LUPA FRASCATI/POL. CALCIO BUDONI DEL 7.10.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 34 del 10.10.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 066/CGF del 18 Ottobre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 097/CGF del 21 Novembre 2012 e su www.figc.it
2. RICORSO DELL’A.S.D. LUPA FRASCATI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ARTISTICO MARIO SEGUITO GARA LUPA FRASCATI/POL. CALCIO BUDONI DEL 7.10.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 34 del 10.10.2012)
Con atto del 16.10.2012, la A.S.D. Lupa Frascati ha impugnato la delibera, pubblicata in data 10.10.2012 su Com. Uff. n. 34, con la quale il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale ha inflitto al signor Mario Artistico, tesserato della stessa, la squalifica per 4 gare a seguito dell’espulsione comminata per avere, a gioco in svolgimento, colpito con testata il portiere della squadra avversaria, nonché per essersi trattenuto all’interno del recinto di gioco e per essersi rivolto con espressione irriguardosa al Direttore di Gara che lo invitava a rientrare negli spogliatoi. La reclamante chiede la riduzione della squalifica, ritenendola eccessiva sia per l’assenza di postumi rilevanti ai danni del calciatore avversario sia per le modalità attraverso le quali l’Artistico è uscito dal campo, asseritamente diverse da quelle descritte dall’arbitro nel referto. Il reclamo è infondato e va pertanto rigettato. Il contenuto del referto, che gode di fede probatoria privilegiata ai sensi dell’art. 35 C.G.S., e la pretesa della reclamante di dare una diversa interpretazione ai fatti posti a fondamento della squalifica, comunque non chiaramente contestati, escludono che le censure difensive possano inficiare la correttezza della decisione, soprattutto quanto alla congruità della sanzione.
La natura indiscutibilmente violenta dell’azione commessa ai danni del calciatore avversario ed irriguardosa delle espressioni rivolte al Direttore di Gara, unita alla permanenza sul terreno di gioco nonostante la consapevolezza degli effetti derivanti dalla notifica dell’espulsione, non possono ritenersi alleviate né dall’assenza di postumi fisici in chi è stato attinto dal colpo, costituendone invece la presenza un’aggravante, né dalle deduzioni con le quali la reclamante insinuerebbe la carenza di prova in ordine alla percezione della presenza sul terreno di gioco dell’espulso e delle espressioni (verbali e gestuali) contestate da parte dell’arbitro. Ecco pertanto che il giudizio comparativo delle condotte poste in essere alle sanzioni inflitte rivela non solo la conformità ma anche la non eccessività della decisione rispetto ai parametri edittali. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Lupa Frascati di Frascati (Roma). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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