F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 083/CGF del 8 Novembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 098/CGF del 21 Novembre 2012 e su www.figc.it 1. RICORSO A.S.D. VIRTUS RUTIGLIANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 700,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CALCIO A 5 MANFREDONIA/VIRTUS RUTIGLIANO DEL 21.10.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 135 del 25.10.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 083/CGF del 8 Novembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 098/CGF del 21 Novembre 2012 e su www.figc.it
1. RICORSO A.S.D. VIRTUS RUTIGLIANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 700,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CALCIO A 5 MANFREDONIA/VIRTUS RUTIGLIANO DEL 21.10.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 135 del 25.10.2012)
Al 6' e 38'' del 1° tempo, la gara Manfredonia/Virtus Rutigliano, in corso il 21.10.2012. per il Campionato Under 21 del Calcio a 5, veniva momentaneamente sospesa, per circa 8', dall'arbitro, a causa del ripetuto lancio, da parte di entrambi le tifoserie, di oggetti contundenti sul terreno di gioco, lancio che creava una situazione di pericolo per i partecipanti all'incontro e che cessava grazie all'intervento della forza pubblica e dei capitani e dirigenti delle due società. Quanto accaduto veniva sanzionato dal Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque (Com. Uff. n. 135 del 25.10.2012) con un'ammenda rispettivamente di € 700,00 e 600,00 a carico, la prima, della società ospitata, la seconda del sodalizio ospitante. Contro siffatta pronuncia ha sporto reclamo a questo collegio l'A.S.D. Virtus Rutigliano, assumendo che l'intero tafferuglio era stato provocato da un'aggressione posta in essere da un sostenitore del Manfedonia nei confronti di uno spettatore dell’opposta fazione e chiedendo l'annullamento dell'ammenda inflittale. L'appello può essere accolto in parte. Premesso che la vicenda come rappresentata nel reclamo non trova riscontro nella descrizione dei fatti ricavabile dal rapporto arbitrale, va evidenziato come l'occorso, sportivamente deprecabile, ha avuto durata limitata e contenuta anche grazie all'intervento dei tesserati delle due società in competizione, sicchè, ad avviso di questa Corte, demeriti e meriti andavano ripartiti in uguale misura. Anche il minimo ritardo all'inizio della gara, addebitato alla reclamante dal primo Giudice può essere inglobato nell'intero episodio in modo da livellare il tasso di afflittività che colpisce le società coinvolte. Per tale motivo si ritiene di ridurre l'ammenda già comminata alla Virtus Rutigliano ad €
600,00, disponendo la restituzione della tassa. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Virtus Rutigliano di Rutigliano (Bari), riduce la sanzione dell’ammenda a € 600,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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