F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 089/CGF del 13 Novembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 099/CGF del 21 Novembre 2012 e su www.figc.it 3. RICORSO ACFD MILAN CALCIO FEMMINILE AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER: – 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ALLA CALCIATRICE BATTISTINI CLARISSA – 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ALLA CALCIATRICE PICCINNI JESSICA; – 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ALLA CALCIATRICE PESCHIERA IRENE, INFLITTE SEGUITO GARA OLIMPIA VIGNOLA/MILAN DEL 21.10.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 30 del 24.10.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 089/CGF del 13 Novembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 099/CGF del 21 Novembre 2012 e su www.figc.it 3. RICORSO ACFD MILAN CALCIO FEMMINILE AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER: - 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ALLA CALCIATRICE BATTISTINI CLARISSA - 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ALLA CALCIATRICE PICCINNI JESSICA; - 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ALLA CALCIATRICE PESCHIERA IRENE, INFLITTE SEGUITO GARA OLIMPIA VIGNOLA/MILAN DEL 21.10.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 30 del 24.10.2012) Con ricorso tempestivamente e ritualmente inoltrato, l’A.C.F. Milan propone reclamo avverso il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile di cui a Com. Uff. n. 30 del 20.10.2012, con il quale, in relazione alla gara Vignola/Milan del 21.10.2012 sono state squalificate per 4 gare le calciatrici Clarissa Battistini e Jessica Piccini e per 3 la calciatrice Irene Silvia Peschiera. Il reclamo è solo parzialmente fondato. Prendendo in esame per prime, a fini di organica trattazione, le posizioni delle giocatrici Jessica Piccini e Irene Peschiera, le doglianze avanzate in relazione alle sanzioni alle stesse irrogate appaiono del tutto congrue e meritevoli di conferma. Quanto alla Jessica Piccinni, lamenta la reclamante la non corrispondenza al vero del rapporto arbitrale, ma tale doglianza non solo si manifesta inammissibile in quanto i referti degli Ufficiali di gara costituiscono da sempre fonte privilegiata di prova nel procedimento disciplinare sportivo, ma anche perché, ove si potesse ravvisare una qualche incongruenza nel detto rapporto, la stessa viene esclusa dal motivo di gravame nel quale si assume che le espressioni blasfeme, meritevole dell’irrogata punizione, sarebbero state soltanto” accennate” rendendo quindi certo che le stesse sono state pronunciate. Quanto all’Irene Peschiera, si deduce una provocazione da parte di un’avversaria in relazione alla quale non v’è in atti alcun elemento di prova, tra l’altro nemmeno dedotto. Parzialmente fondato, viceversa, si manifesta il reclamo relativo alla Clarissa Battistini che ha conseguito una squalifica per quattro gare per aver proferito espressioni offensive nei confronti di un’avversaria e del Direttore di gara. Invero, secondo la previsione del C.G.S., risulta correttamente determinata in due giornate l’offesa arrecata all’Ufficiale di gara, mentre per quanto riguarda l’avversaria, a parere della Corte, la punizione inflitta della quale si lamenta la sproporzione, può venir limitata ad una sola giornata dovendo assumere ridotta dimensione rispetto all’altra condotta contestata. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.C.F.D. Milan Calcio Femminile di Milano, riduce a 3 giornate effettive di gara la squalifica inflitta alla calciatrice Clarissa Battistini. Conferma nel resto la delibera impugnata. Dispone la restituzione della tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it