F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 089/CGF del 13 Novembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 099/CGF del 21 Novembre 2012 e su www.figc.it 4. RICORSO A.S.D. CARRE’ FUTSAL CHIUPPANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PEREIRA LORENZO JACOBO SEGUITO GARA CARRÈ FUTSAL CHIUPPANO/BUBI MERANO DEL 5.11.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 168 del 6.11.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 089/CGF del 13 Novembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 099/CGF del 21 Novembre 2012 e su www.figc.it
4. RICORSO A.S.D. CARRE’ FUTSAL CHIUPPANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PEREIRA LORENZO JACOBO SEGUITO GARA CARRÈ FUTSAL CHIUPPANO/BUBI MERANO DEL 5.11.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 168 del 6.11.2012)
Con provvedimento pubblicato sul Com. Uff. n. 168 del 6.11.2012, il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 irrogava la squalifica per 3 gare al calciatore Pereira Lorenzo Jacobe della Carrè Footsal Chiuppano per aver colpito con un pugno un avversario, determinando la sanzione ai sensi dell’art. 19, comma 2, C.G.S.. Impugna tempestivamente il ricordato provvedimento la società Carrè Footsal Chiuppano deducendo di ritenere insussistente il fatto contestato perché, come si evincerebbe dal video “qui posto in allegato”, si sarebbe trattato di un normale contrasto di gioco e non un atto di violenza nei confronti dell’avversario. Il ricorso è infondato e va disatteso. Deve preliminarmente osservare la Corte che, nonostante la dichiarazione di produzione del ricordato video contestualmente al proposto reclamo, quest’ultimo non contiene alcun allegato e pertanto l’avversa doglianza si trova priva di ogni supporto probatorio.
E’ tuttavia opportuno soggiungere che, per costante giurisprudenza degli Organi di giustizia e di questa Corte in particolare, la prova televisiva non può venir utilizzata per confutare le risultanze della relazione arbitrale al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dall’art. 35 C.G.S. riferite al cosi dettato scambio di persona; di conseguenza il video al quale si riferisce l’Associazione reclamante giammai avrebbe potuto venir esaminato anche se allegato agli atti per dimostrare l’assunto del gravame. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Carrè Futsal Chiuppano di Carrè (Vicenza). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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