F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 100/CGF del 21 Novembre 2012 e su www.figc.it RICORSO DEL SIG. MAGLIA CARLO AVVERSO LA DELIBERA DI ESCLUSIONE DELLA PROPRIA CANDIDATURA A PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE BASILICATA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 100/CGF del 21 Novembre 2012 e su www.figc.it RICORSO DEL SIG. MAGLIA CARLO AVVERSO LA DELIBERA DI ESCLUSIONE DELLA PROPRIA CANDIDATURA A PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE BASILICATA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata) La Commissione Disciplinare Territoriale Basilicata riunita in speciale Collegio di garanzia elettorale con nota telegrafica datata 17.11.2012, ricevuta il successivo giorno 20.11.2012 alle ore 16:30, dava comunicazione al sig. Maglia Carlo dell’esito delle verifiche del procedimento elettorale, ove veniva dichiarata la non idoneità della sua candidatura alla Presidenza del CR Basilicata – quadriennio 2012/2016 - per non aver raggiunto il quorum previsto. Con atto del 20.11.2012 il Maglia preannunciava ricorso avverso il citato provvedimento cui seguiva in data 21.11.2012 la presentazione dei motivi. Nell’impugnazione il ricorrente deduceva una serie di irregolarità commesse, a suo dire, dall’altro candidato sig. Rinaldi Pietro, riconducibili, sostanzialmente, a palesi violazioni nella raccolta di alcune delle designazioni. Queste ultime, secondo l’assunto del reclamante, sarebbero state carenti in alcuni dei requisiti formali richiesti essendo manchevoli delle qualificazioni oggettive e soggettive dei sottoscrittori, supportate da timbri difformi e comunque non riconducibili alle società nonché prive della data di sottoscrizione e del nominativo in stampatello del sottoscrittore stesso. Alla luce di detti vizi, concludeva per la riforma della decisione impugnata con riammissione della propria candidatura. Ciò posto, questa Corte rileva l’inammissibilità del ricorso. Ed invero dal tenore dei motivi, emerge chiaramente, che lo stesso avrebbe dovuto essere comunicato alla controparte, individuabile nel sig. Rinaldi Pietro per come espressamente previsto dal combinato disposto degli artt. 33 e 37 C.G.S. Detta omissione determina, come sopra cennato, in assenza di valido contraddittorio instaurato, la dichiarazione di inammissibilità. Nondimeno ritiene questa Corte che le ragioni poste a fondamento dell’impugnazione impongano la trasmissione degli atti alla Procura Federale per le valutazioni di competenza. Per questi motivi, la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal Sig. Carlo Maglia. Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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