LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 108 del 21/11/2012 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 8) RICORSO DEL CALCIATORE Gabriele CAPANNI/A.S.D.PELLI SANTACROCE

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 108 del 21/11/2012 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 8) RICORSO DEL CALCIATORE Gabriele CAPANNI/A.S.D.PELLI SANTACROCE Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 4/09/2012 il sig. Gabriele CAPANNI, si rivolgeva a ques Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.PELLI SANTACROCE SPORT un accordo economico prevedente la corresponsione della somma lorda di € 2.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12 Precisando di non aver percepito rate, richiedeva la condanna della Società al pagamento dell'intera somma prevista dall'accordo economico depositato. La Società non presentava alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti cfr. accordo allegato offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia 1' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.PELLI SANTACROCE SPORT al pagamento in favore del sig. Gabriele CAPANNI della somma di €.2.500,00.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata. Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Toscana i termini dell'avvenuto pagamento inviando, copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I. F .
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