LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 120 del 28/11/2012 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 11) RICORSO DEL CALCIATORE Gianluca BRISCIANA/A.S.D.CIVITAVECCHIA 1920
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 120 del 28/11/2012
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
11) RICORSO DEL CALCIATORE Gianluca BRISCIANA/A.S.D.CIVITAVECCHIA 1920
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 11/09/2012 il sig.Gianluca BRISCIANA si rivolgeva a quests Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.CIVITAVECCHIA 1920 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2010/12 Precisando di non aver percepito rate,richiedeva la condanna della Società al pagamento dell'intera somma prevista dall'accordo economico depositato.
La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti cfr. accordo allegato offre ampio e decisivo
riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia 1' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società
A.S.D.CIVITAVECCHIA 1920 al pagamento in favore del sig. Gianluca BRISCIANA della somma di €.7.500,0 Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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