LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 120 del 28/11/2012 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 4) RICORSO DEL CALCIATORE Michele ALIZZI/A.C.R.MESSINA S.r.l.
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 120 del 28/11/2012
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
4) RICORSO DEL CALCIATORE Michele ALIZZI/A.C.R.MESSINA S.r.l.
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 29/06/2012 il sig.Michele ALIZZI si rivolgeva a questa
Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.C.R.MESSINA S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.5.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12 Precisando di non aver
percepito rate,richiedeva la condanna delta Società al pagamento dell'intera somma prevista dall'accordo economi depositato.
La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti cfr. accordo allegato offre ampio e decisivo
riscontro delta pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia 1' ammontare delta somma pretesa in forza del compenso ivi indicato
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.C.R.MESSINA S.r.l. al pagamento in favore del sig.Michele ALIZZI della somma di €.5.000,00. Dispone la restituzione delta. tassa reclamo versata.
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione di quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.