DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 196 del 19.11.2012 CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE A2 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO GARA DEL 27/10/2012: AOSTA CALCIO POLLEIN – KIWI SPORTS CANOTTIERI BELLUNO C5
DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 196 del 19.11.2012
CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE A2
Delibera del Giudice Sportivo
RECLAMO
GARA DEL 27/10/2012: AOSTA CALCIO POLLEIN – KIWI SPORTS CANOTTIERI BELLUNO
C5
Reclamo preposto dalla società AOSTA CALCIO POLLEIN avverso l’esito della gara
AOSTA CALCIO POLLEIN – KIWI SPORTS CANOTTIERI BELLUNO del 27.10.2012.
Il Giudice Sportivo,
.con il reclamo in esame la ricorrente chiede che in danno della
convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara
prevista dall’art.17, comma 5,lettera a) del C.G.S., per aver impiegato
nella gara in esame, un numero di calciatori italiani inferiore a quello
stabilito dalle specifiche disposizioni contemplate dal C.U. n.1/2012 ,
relativamente al Campionato Nazionale di Serie A 2.
Al riguardo la convenuta contro deduce sostenendo l’inammissibilità del
ricorso in quanto non risulta esserle stato notificato il preannuncio di
reclamo. In ordine a tale eccezione , è appena il caso di precisare che,
ai sensi dell’art.33, comma 5 del C.G.S., solamente i reclami
sottoscritti dalle parti o dai loro procuratori debbono essere trasmessi
anche alla controparte, mentre per quel che riguarda il preannuncio di
reclamo l’art.29 del C.G.S. stabilisce meramente che la parte avente
interesse deve preannunciare entro le ore 24 del giorno successivo a
quello della gara a cui si riferisce.
In via pregiudiziale, con riferimento agli adempimenti previsti
dall’art.33, comma 5 del C.G.S., si rileva come la società ricorrente
abbia trasmesso il reclamo alla controparte a mezzo posta raccomandata
indirizzandolo presso un indirizzo errato non coincidente con quello
depositato presso la Segreteria della Divisione Calcio A Cinque e
pubblicato sul C.U. n.24 del 7/08/12 contenente l’indirizzario aggiornato
di tutte le società, contravvenendo così al disposto di cui
all’artt.38 del C.G.S., in forza del quale le comunicazioni agli
interessati devono essere comunicate esclusivamente presso la sede della
società e non presso altri indirizzi.
P.Q.M.
A scioglimento della riserva di cui al C.U.N.147 del 30.10.2012, decide:
a) di dichiarare inammissibile il reclamo omologando il risultato
conseguito dalle due squadre al termine dell’incontro AOSTA CALCIO
POLLEIN – KIWI SPORTS CANOTTIERI BELLUNO 3-4;
b) di addebitare alla ricorrente la tassa di reclamo.
Share the post "DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 196 del 19.11.2012 CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE A2 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO GARA DEL 27/10/2012: AOSTA CALCIO POLLEIN – KIWI SPORTS CANOTTIERI BELLUNO C5"