DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 196 del 19.11.2012 CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE A2 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO GARA DEL 27/10/2012: AOSTA CALCIO POLLEIN – KIWI SPORTS CANOTTIERI BELLUNO C5

DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 196 del 19.11.2012 CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE A2 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO GARA DEL 27/10/2012: AOSTA CALCIO POLLEIN – KIWI SPORTS CANOTTIERI BELLUNO C5 Reclamo preposto dalla società AOSTA CALCIO POLLEIN avverso l’esito della gara AOSTA CALCIO POLLEIN – KIWI SPORTS CANOTTIERI BELLUNO del 27.10.2012. Il Giudice Sportivo, .con il reclamo in esame la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art.17, comma 5,lettera a) del C.G.S., per aver impiegato nella gara in esame, un numero di calciatori italiani inferiore a quello stabilito dalle specifiche disposizioni contemplate dal C.U. n.1/2012 , relativamente al Campionato Nazionale di Serie A 2. Al riguardo la convenuta contro deduce sostenendo l’inammissibilità del ricorso in quanto non risulta esserle stato notificato il preannuncio di reclamo. In ordine a tale eccezione , è appena il caso di precisare che, ai sensi dell’art.33, comma 5 del C.G.S., solamente i reclami sottoscritti dalle parti o dai loro procuratori debbono essere trasmessi anche alla controparte, mentre per quel che riguarda il preannuncio di reclamo l’art.29 del C.G.S. stabilisce meramente che la parte avente interesse deve preannunciare entro le ore 24 del giorno successivo a quello della gara a cui si riferisce. In via pregiudiziale, con riferimento agli adempimenti previsti dall’art.33, comma 5 del C.G.S., si rileva come la società ricorrente abbia trasmesso il reclamo alla controparte a mezzo posta raccomandata indirizzandolo presso un indirizzo errato non coincidente con quello depositato presso la Segreteria della Divisione Calcio A Cinque e pubblicato sul C.U. n.24 del 7/08/12 contenente l’indirizzario aggiornato di tutte le società, contravvenendo così al disposto di cui all’artt.38 del C.G.S., in forza del quale le comunicazioni agli interessati devono essere comunicate esclusivamente presso la sede della società e non presso altri indirizzi. P.Q.M. A scioglimento della riserva di cui al C.U.N.147 del 30.10.2012, decide: a) di dichiarare inammissibile il reclamo omologando il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell’incontro AOSTA CALCIO POLLEIN – KIWI SPORTS CANOTTIERI BELLUNO 3-4; b) di addebitare alla ricorrente la tassa di reclamo.
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