DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 227 del 29.11.2012 CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 UNDER 21 Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 11/11/2012: AIACE CONVERSANO– NEW TEAM PUTIGNANO Reclamo preposto dalla società AIACE CONVERSANO avverso l’esito della gara AIACE CONVERSANO -NEW TEAM PUTIGNANO

DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 227 del 29.11.2012 CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 UNDER 21 Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 11/11/2012: AIACE CONVERSANO– NEW TEAM PUTIGNANO Reclamo preposto dalla società AIACE CONVERSANO avverso l'esito della gara AIACE CONVERSANO -NEW TEAM PUTIGNANO Il Giudice sportivo, esaminato il reclamo regolarmente prodotto nei termini rileva: la ricorrente chiede che in danno della società NEW TEAM PUTIGNANO sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-6 prevista dall’art.17,comma 5 lett.A del C.G.S, per aver schierato il calciatore Pentimella Davide nato il 09.04.1997, in posizione irregolare in quanto sprovvisto della prescritta autorizzazione a partecipare ad attività agonistica,così come stabilito dall’art.34,co.3, delle N.O.I.F. Il ricorso è fondato e va accolto Dagli accertamenti esperiti presso il competente Comitato Regionale Puglia, è risultato che alla data del 11.11.2012 nessuna autorizzazione prevista ai sensi della normativa dianzi richiamata era stata rilasciata al nominato in questione. Ne consegue, pertanto, che il calciatore Pentimella Davide non aveva titolo a prendere parte all’incontro richiamato in epigrafe svoltosi il 11-11-2012. P.Q.M. Visti gli artt. 17, ,29, 33 e 34 del C.G.S.,e l’art.34 delle N.O.I.F. a scioglimento della riserva di cui al C.U. N.189 del 14/11/2012, decide: a) di comminare alla società NEW TEAM PUTIGNANO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 6 b) di non addebitare alla società ricorrente la relativa tassa di reclamo.
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