DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 227 del 29.11.2012 CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 UNDER 21 Decisioni del Giudice Sportivo gara del 25/11/2012 TRILEM CASAVATORE – SPARTA

DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 227 del 29.11.2012 CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 UNDER 21 Decisioni del Giudice Sportivo gara del 25/11/2012 TRILEM CASAVATORE - SPARTA Il Giudice Sportivo, rilevato chela gara in epigrafe non è stata disputata per la mancata presentazione sul terreno di gioco della società TRILEM CASAVATORE entro il tempo regolamentare di attesa considerato che la predetta società non ha fatto pervenire al riguardo giustificazione alcuna; visti gli artt. n.17 del C.G.S., n.53 delle N.O.I.F ed il C.V., decide di comminare alla società TRILEM CASAVATORE la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6, nonchè la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di € 300,00 quale 1°rinuncia .Di corrispondere alla società SPARTA l'importo di € 250,00 a titolo di indennizzo per le spese sostenute da quest'ultima per assicurare la regolarità dell'incontro.
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