DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 232 del 03.12.2012 CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 UNDER 21 Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 11/11/2012: FUTSAL CHIUDUNO– BERGAMO CALCIO A 5 Reclamo preposto dalla società BERGAMO CALCIO A5 avverso l’esito della gara FUTSAL CHIUDUNO – BERGAMO CALCIO A5
DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 232 del 03.12.2012
CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 UNDER 21
Decisioni del Giudice Sportivo
GARA DEL 11/11/2012: FUTSAL CHIUDUNO– BERGAMO CALCIO A 5
Reclamo preposto dalla società BERGAMO CALCIO A5 avverso l'esito della gara
FUTSAL CHIUDUNO - BERGAMO CALCIO A5
Il Giudice sportivo,
esaminato il reclamo regolarmente prodotto nei termini rileva:
la ricorrente chiede che in danno della società FUTSAL CHIUDUNO sia
comminata la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di
0-6 prevista dall’art.17,comma 5 lett.A del C.G.S, per aver schierato
il calciatore Bonacina Alessandro nato il 13.12.1996, in posizione
irregolare in quanto sprovvisto della prescritta autorizzazione a
partecipare ad attività agonistica,così come stabilito dall’art.34,co.3,
delle N.O.I.F.
La società convenuta ha controdedotto, inviando però le relative
motivazioni oltre il termine perentorio previsto dall’art.38 comma 3 del
C.G.S.
Infatti, a mente della norma citata, poiché la gara si è svolta l’11
novembre le relative controdeduzioni avrebbero dovuto essere trasmesse
entro 3 giorni dal ricevimento delle motivazioni prodotte dalla parte
attrice ed inviate con plico raccomandato del 14 novembre all’indirizzo
di corrispondenza della società.
Di conseguenza il termine ultimo per contro dedurre era fissato al 17
novembre, mentre le argomentazioni di che trattasi risultano pervenute
via fax in data 22 novembre. Esaminando poi la fase di merito si deve
concludere che il ricorso è fondato e va accolto.
Dagli accertamenti esperiti presso il competente Comitato Regionale
Lombardia, è risultato che alla data del 11.11.2012 nessuna
autorizzazione prevista ai sensi della normativa dianzi richiamata era
stata rilasciata al nominato in questione.
Ne consegue, pertanto, che il calciatore Bonacina Alessandro non aveva
titolo a prendere parte all’incontro richiamato in epigrafe svoltosi il
11-11-2012.
P.Q.M.
Visti gli artt. 17, ,29, 33 e 34 del C.G.S.,e l’art.34 delle N.O.I.F. a
scioglimento della riserva di cui al C.U. N.189 del 14/11/2012, decide:
a) di comminare alla società FUTSAL CHIUDUNO la punizione sportiva della
perdita della gara con il punteggio di 0 - 6
b) di non addebitare alla società ricorrente la relativa tassa di
reclamo.
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