CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 26 del 07/12/2012 – Bologna F.C. 1909 s.p.a./Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 26 del 07/12/2012 - Bologna F.C. 1909 s.p.a./Federazione Italiana Giuoco Calcio L’Alta Corte di Giustizia Sportiva, composta da dott. Riccardo Chieppa, Presidente e Relatore, prof. Roberto Pardolesi, prof. Massimo Luciani, Componenti ha pronunciato la seguente DECISIONE nel giudizio iscritto a ruolo n. 31/ 2012, introdotto dalla “istanza” iscritta al R.G. ricorsi n. 31/2012, presentato in data 30 novembre 2012 dalla società Bologna F.C. 1909 s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. Stefano Vitale; contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), rappresentata e difesa dall’avv. Luigi Medugno e dall’avv. Letizia Mazzarelli, per l’accoglimento della domanda volta a disporre che il termine di scadenza della sanzione inflitta dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport nei confronti di Daniele Portanova sia fissato al giorno 8 dicembre 2012; visti il decreto presidenziale 4 dicembre 2012 di abbreviazione dei termini e invito a controdedurre, ai sensi dell’art. 6 del Codice Alta Corte, ai fini di una decisione immediata in Camera di Consiglio sulla questione preliminare della ammissibilità del rimedio; la comunicazione telematica del difensore della società ricorrente con rinuncia ai termini per le deduzioni, ai fini di una decisione entro il 7 dicembre 2012 e l’adesione, con lo stesso mezzo, dei difensori della F.I.G.C.; udito nella camera di consiglio telematica del 6 dicembre 2012, il Relatore, Presidente Riccardo Chieppa. RITENUTO IN FATTO Con “istanza”-ricorso, ex art. 4 del Codice dell’Alta Corte, la s.p.a. Bologna F.C. 1909, richiama le vicende relative al sig. Daniele Portanova, calciatore professionista tesserato con la stessa società ricorrente e il giudizio disciplinare a carico del predetto atleta, in ordine al compimento di “atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara Bologna – Bari del 22 maggio 2011 al fine di garantire la possibilità di effettuazione di scommesse di gioco dall’esito scontato sul risultato di gara così alterato”, conclusasi in primo grado avanti alla Commissione Disciplinare Nazionale della F.I.G.C. con la derubricazione in “omessa denuncia” e con la irrogazione della sanzione di squalifica per 6 mesi, interamente confermata in appello dalla Corte di Giustizia Federale, cui è seguito un procedimento avanti al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, conclusosi con lodo arbitrale assunto all’unanimità il 1-12 ottobre 2012, con riduzione della squalifica da sei mesi a quattro mesi, decorrenti dalla data di notifica della pronuncia di primo grado (10 agosto 2012), quindi con termine della squalifica al 10 dicembre, giorno coincidente con quello successivo alla disputa della 16^ giornata di Campionato Serie A (partita Bologna – Lazio). Tanto descritto in fatto, l’istante, preliminarmente, afferma la 1) competenza dell’Alta Corte nella presente controversia, radicata nella notevole rilevanza della controversia stessa per l’ordinamento sportivo, in quanto la disparità di trattamento da parte del T.N.A.S. (in altri distinti e separati giudizi arbitrali) rispetto a posizioni disciplinari identiche sotto i profili della efficacia ed afflittività sanzionatoria lederebbe i capisaldi della giustizia endo ed eso federale, con rischi sia per il legittimo affidamento dei tesserati negli Organi di Giustizia di settore, sia per la stessa sopravvivenza dell’intero impianto ordinamentale. Di qui l’esigenza di pronuncia da parte dell’”ultimo grado della giustizia sportiva”. Ciò premesso, l’istante formula un motivo di doglianza, con il quale lamenta la “violazione del principio di equità di trattamento”. Il giocatore Portanova (tesserato del Bologna F.C.) aveva ottenuto la riduzione della squalifica con inibizione a quattro mesi, laddove altri tesserati, in casi analoghi, sempre per condanna per omessa denuncia, avrebbero ottenuto un diverso termine di scadenza della squalifica al sabato 8 dicembre 2012 (in relazione alla indicazione della inibizione in giorni, anziché in mesi, con difformità di indicazioni). Non vi sarebbe alcun motivo giustificante la disparità di trattamento. Nell’istanza si propone richiesta cautelare e domanda di riduzione dei termini, in relazione ad assoluta urgenza di una pronuncia prima del 10 dicembre 2012, altrimenti vi sarebbe un irrimediabile pregiudizio derivante dalla mancata possibilità di impiegare il giocatore Portanova in occasione della 16^ giornata di Campionato (9 dicembre, giorno anteriore alla scadenza della inibizione fissata al 10 dicembre 2012, si noti, in base al computo a mesi, anziché a giorni come richiesto). Si è costituita in giudizio la F.I.G.C., che, con memoria datata 3 dicembre 2012, ha sottolineato che l’stanza mira ad un intervento emendativo del lodo arbitrale 10 ottobre 2012 nella controversia instaurata dal calciatore Portanova avverso la squalifica disciplinare, e ne ha eccepito la inammissibilità per una serie di considerazioni: a) difetto di legittimazione della società Bologna, in quanto non era stata parte nel giudizio a quo; b) difetto di cognizione e di potere di annullamento della Alta Corte relativamente ad annullamento e/o riforma di pronunce (lodo arbitrale) del T.N.A.S., per le quali è previsto un diverso rimedio impugnatorio; c) mancata impugnazione delle decisioni endofederali, con conseguente difetto della condizione di procedibilità, consistente nel previo esaurimento dei rimedi interni alla giustizia federale; d) in via subordinata, ove superabili i rilievi anzidetti, il petitum azionato sarebbe estraneo alla esecuzione del lodo, comportando una modifica alla statuizione della inibizione (indicata in mesi). Nel merito la difesa della Federazione ha dedotto la palese infondatezza del gravame, in quanto la sanzione della inibizione (ridotta) era stata indicata in mesi, e non in giorni, nell’esercizio di piena autonomia delibativa del Collegio arbitrale giudicante, correlata alle peculiarità del caso concreto, rispetto agli altri casi invocati, in cui differenti Collegi giudicanti, con altri tesserati imputati e relative diverse situazioni individuali, hanno ritenuto di attenersi al diverso criterio di stabilire la inibizione in giorni. Inoltre, secondo la difesa della F.I.G.C. esistono numerosi lodi in cui la durata della sanzione è stata espressa in mesi o anni, sistema adottato anche nella pronuncia della Corte di Giustizia federale, riformata in questa parte della durata, dal lodo contestato. Per la decisione dell’istanza (a seguito di decreto presidenziale), per quanto riguarda le questioni preliminari sull’ammissibilità, è stata convocata immediatamente la Camera di Consiglio, con il rito particolare, ai sensi dell’art. 6 Codice Alta Corte, con omissione della udienza, non appena pervenute le comunicazioni dei difensori di rinuncia ai termini assegnati per le deduzioni, ai fini di una decisione prima della data utile del 7 dicembre 2012. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.- L’eccezione di inammissibilità, sollevata dalla difesa della F.I.G.C., deve essere accolta per molteplici aspetti. Innanzitutto la società Bologna è estranea sia ai giudizi disciplinari federali, sia alla procedura arbitrale, per cui non è legittimata ad una contestazione del lodo o ad una sua riforma. Inoltre manca l’assolvimento dei previi rimedi federali da parte della stessa attuale ricorrente, non essendovi stata alcuna precedente iniziativa di tutela della società (a parte ogni problema di legittimazione) avanti ad organi federali, né tantomeno una contestazione sulla indicazione della sanzione in mesi a carico del tesserato Portanova, risultante fin dalle decisioni di primo e secondo grado, oltre che nel lodo qui contestato. Sussiste, ancora, un ulteriore ed autonomo motivo di inammissibilità, in quanto la controversia esula completamente dall’ambito dei diritti indisponibili, come del resto confermato dalla circostanza dello svolgimento della procedura avanti al T.N.A.S. (sempre alternativa ad un’azione avanti l’Alta Corte, come si evince dall’art. 12 bis, comma 1, dello Statuto del CONI e dal combinato disposto dell’art.1, comma 2, Codice Alta Corte e dell’art. 3, Codice T.N.A.S., anche alla luce del citato articolo 12 bis dello Statuto del CONI come nel testo novellato di recente e dei Nuovi Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni e delle Discipline sportive associate del CONI. Né possono valere a convertire l’oggetto della presente istanza le circostanze che essa sia stata proposta da soggetto diverso dal tesserato (condannato), ma dalla società presso la quale il giocatore sanzionato disciplinarmente è tesserato ovvero che la pretesa, fatta valere, consista in una correzione di calcolo a giorni per la durata della inibizione, anziché a mese come statuito nel lodo, invocando un’asserita disparità di trattamento (peraltro non coinvolgente diritti fondamentali costituzionalmente garantiti) rispetto ad altri separati e distinti giudizi arbitrali, ciascuno caratterizzato dalla personalità e dal comportamento del singolo condannato disciplinarmente. 2.- La pronuncia di inammissibilità dell’istanza preclude ogni intervento di carattere cautelare, richiesto dalla ricorrente, tenuto anche conto che la controversia si impernia sulla differenza della statuizione (non isolata) di sanzione espressa in mesi e quindi con scadenza nel giorno del mese di scadenza corrispondente a quello iniziale secondo il calendario comune, rispetto a differenti statuizioni di inibitoria espressa in giorni. La richiesta di indicazione di scadenza all’8 dicembre 2012 comporterebbe una modifica al lodo, non ammissibile in questa sede, neppure in via cautelare. 3.- Alla soccombenza segue la condanna alle spese del giudizio, liquidate in euro 3.000 (tremila) oltre al rimborso dei diritti amministrativi, IVA e contributi accessori, a favore della resistente F.I.G.C. P. Q. M. L’ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA Dichiara inammissibile l’istanza proposta da Bologna F.C. 1909 s,p.a., con la condanna alle spese della stessa società ricorrente, liquidate come in motivazione in euro 3.000 (tremila) oltre accessori e rimborso diritti amministrativi. DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, in conferenza telematica il 6 dicembre 2012. Il Presidente e Relatore F.to Riccardo Chieppa Depositato in Roma il 7 dicembre 2012. Il Segretario F.to Alvio La Face
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it