CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Ordinanza del 30 novembre 2012 promosso da: Sig. Sauro Catellani / A.C. Siena SpA

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Ordinanza del 30 novembre 2012 promosso da: Sig. Sauro Catellani / A.C. Siena SpA IL COLLEGIO ARBITRALE Prof. Luca Di Nella (Presidente) Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini (Arbitro) Prof. Avv. Luigi Fumagalli (Arbitro) nominato ai sensi del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport (“Codice”), nel procedimento di arbitrato n. 584 (prot. n. 0682 del 20 marzo 2012) promosso da: S. Catellani, con l’Avv. G. Pilla parte istante contro AC Siena, con l’Avv. P. Rodella parte intimata ha emanato la seguente ORDINANZA VISTO il procedimento arbitrale in premessa; VISTE le comunicazioni, protocollate nel Registro della Segreteria del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport al n. 3192 del 28 novembre 2012 e al n. 3191 del 28 novembre 2012 con le quali le parti rendono noto di aver definito transattivamente la presente controversia e di volere pertanto rinunciare ai rispettivi atti; RITENUTA l’opportunità di dare atto della cessazione della materia del contendere e allo stesso tempo di determinare l’importo delle spese e degli onorari spettanti al Collegio Arbitrale, tenendo conto dell’attività fino ad oggi espletata e della natura della controversia; IL COLLEGIO ARBITRALE 1. Prende atto dei contenuti delle comunicazioni protocollate nel Registro della Segreteria del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo al n. 3192 del 28 novembre 2012 e al n. 3191 del 28 novembre 2012. 2. Dichiara cessata la materia del contendere oggetto del presente arbitrato dinanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport. 3. Pone a carico delle parti, con il vincolo di solidarietà, il pagamento degli onorari del Collegio Arbitrale, liquidati in Euro 4.000, e il rimborso delle spese documentate sostenute dal Collegio Arbitrale, nella misura che sarà comunicata separatamente dalla Segreteria del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, oltre ad accessori di legge. 4. Pone a carico di entrambe le parti il pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport. 5. Dichiara incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport i diritti amministrativi versati dalle parti. 6. Sono fatti in ogni caso salvi, ma nei meri rapporti interni tra le parti, gli accordi tra le stesse intervenuti in ordine ad una diversa ripartizione di onorari e spese del presente arbitrato. Il Segretario del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport è incaricato di trasmettere la presente ordinanza alle parti, anche a mezzo fax ovvero posta elettronica. Roma, 30 novembre 2012 F.to Luca Di Nella F.to Tommaso Edoardo Frosini F.to Luigi Fumagalli
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